28 luglio 2008
PremessaLa Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 27 febbraio 2004) ha stabilito che le Regioni regolamentino, ai fini idraulici ed idrogeologici, i seguenti aspetti:
1 Sistema di allerta regionale
2 Gestione piene e deflussi
3 Regolazione dei deflussi
La Regione, con Delibera di Giunta del 30 luglio 2007 n 46-6578, ha evaso il primo punto approvando il disciplinare denominato “sistema di allertamento regionale per la gestione dei rischi naturali” e successivamente, per il secondo punto, con Delibera di Giunta del 25 giugno 2008 n 14 - 9023 ha approvato il Disciplinare per l’istituzione dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile.
A completamento del lavoro, sarà avviato l’ultimo progetto denominato “ disciplinare per la regolazione dei deflussi” che richiederà di integrare e coordinare le pianificazioni relative alla gestione idraulica.
I presidi idraulici e idrogeologici di protezione civile, di competenza regionale, sono istituiti per:
In prima applicazione, i presidi sono individuati sulla base di valutazioni tecniche e sono classificati in tre livelli :
presidi di primo livello, considerati strategici per l’assistenza e il pronto intervento logistico istituiti dalla Regione;
presidi di secondo livello istituiti dalla Regione su proposta delle Province in grado di assicurare tutte le attività richieste;
presidi di terzo livello istituiti dalla Regione su proposta delle Province che si avvalgono di una o più sedi logistiche comunali o del volontariato.
Entro novanta giorni dall’approvazione del presente disciplinare le Province dovranno comunicare alla Regione l’elenco dei presidi che intendono avviare. Successivamente la Regione, con proprio atto deliberativo istituirà i presidi idraulici ed idrogeologici.
I presidi sono istituiti per garantire servizi preventivi ed operativi ed in particolare:
1) rilevamento e censimento preventivo di protezione civile degli elementi che interagiscono con i corsi d’acqua;
2) monitoraggio idraulico preventivo di protezione civile, per verificare l’esistenza di dissesti,
3) monitoraggio idraulico di protezione civile, finalizzato alla osservazione sistematica e programmata sia qualitativa che quantitativa di parametri fisici dei processi in atto nel bacino;
4) controllo idraulico di protezione civile che regolamenta le attività di vigilanza, sorveglianza e verifica dell’evoluzione del processo in atto.
5) sostegno, che comprende il supporto e concorso, nella logistica alle attività di ricognizione e di sopralluogo;
6) protezione civile, secondo le disposizioni contenute nelle pianificazioni comunali di protezione civile.
I soggetti preposti al funzionamento dei presidi e alla gestione dei servizi sono:
- la Regione con la Direzione OO.PP e il settore Protezione Civile,
- le Province,
- i Comuni,
- il Centro Funzionale Regionale e l’ARPA,
- i Coordinamenti provinciali del volontariato,
- i Gruppi comunali,
- le Associazioni convenzionate con i Comuni, con le Province e con la Regione.
L’attività dei soggetti di cui sopra, nel rispetto dei compiti e dei ruoli assegnati dalla normativa nazionale, è affiancata dal concorso e dal supporto :
- degli Uffici Territoriali di Governo;
- dell’AIPO;
- dei Vigili del Fuoco;
- dei gestori portatori di interesse.
Il presidio vigila e controlla i punti o le aree considerate critiche sotto il profilo idraulico o idrogeologico ed è costituito da:
- una sede operativa individuata su proposta della Provincia;
- una o più sedi logistiche individuate presso i comuni compresi nell’ambito territoriale del presidio;
- un gruppo tecnico individuato dalla Provincia e costituito da personale della Provincia e se necessario degli Enti locali;
- una o più squadre operative istituite dalla Provincia e costituite dal volontariato di protezione civile e se necessario dal personale degli Enti locali.
I presidi sono attivati dalle Province qualora sia emesso dal CFR il bollettino di allerta meteoidrologica di cui al disciplinare regionale approvato con Delibera di Giunta del 30 luglio 2007 n 46-6578. L’attivazione, per casi eccezionali, può essere richiesta anche dai Comuni, dalla Regione e dagli uffici territoriali di Governo.
I presidi devono essere dotati di :
- attrezzature informatiche,
- attrezzature di campagna e per rilievi esterni,
- attrezzatura cartografica (in rapporto con il centro cartografico regionale),
- attrezzature per la sicurezza,
- attrezzature da trasporto – mezzi,
- attrezzature speciali,
- attrezzature di comunicazione e rilevamento.
Per l’espletamento delle attività richieste è obbligatoria la formazione degli operatori del volontariato e del personale degli Enti locali.
Gli oneri relativi all’istituzione, funzionamento dei Presidi e alla formazione del personale degli Enti locali e del personale volontario sono assunti dalla Regione.
| Descrizione contenuto | Download |
|---|---|
| DPCM del 27 febbraio 2004 (9.064 Kb) | |
| DGR del 25 giugno 2008 n° 14 - 9.023 (80 Kb) | |
| Disciplinare per il funzionamento dei presidi (54 Kb) | |
| Disciplinare - Allegato 1 (3.037 Kb) | |
| Disciplinare - Allegato 1bis (1.345 Kb) | |
| Disciplinare - Allegato 2 (69 Kb) | |
| Disciplinare - Allegato 3 (30 Kb) | |
| Disciplinare - Allegato 4 (25 Kb) | |
| Disciplinare - Allegato 5 (39 Kb) | |
| Disciplinare - Fondi alle Province - Determinazione 2750 del 18/11/2008 (743 Kb) | |
| Corsi 2011 e documentazione relativa | |
| Fondi ai Comuni - si veda l'emissione dell'apposito bando |