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Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

29 luglio 2008

Legge n. 289 del 27 Dicembre 2002 art 80 comma 21 – 1° Programma stralcio

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 80, comma 21, della legge 289/2002, nell’ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, ha predisposto il “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici”.

Con nota 23 Dicembre 2003 n. 2130/4/ES, avente ad oggetto “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici”, lo stesso Ministero invitava le Regioni a comunicare, entro il 16/01/2004, un elenco, in ordine di priorità, degli edifici scolastici che dovevano essere oggetto di adeguamento strutturale, da inserire nel 1° programma stralcio del piano in oggetto.

La Regione Piemonte, a partire dal 1984 ha elaborato, nei Comuni in zona 2 dell’ area del Pinerolese, uno studio che ha interessato 383 edifici strategici e rilevanti, tra cui gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, utilizzando le metodologie per la valutazione del rischio sismico predisposte dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (G.N.D.T.) e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.).

Il suddetto studio è stato successivamente aggiornato nella valutazione del rischio secondo il grado di vulnerabilità degli edifici ed il livello di esposizione legata all’uso, nonché nella valutazione dei relativi costi di adeguamento sismico.

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