LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Definizione
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili
con la presente legge, le norme relative al settore in cui le
cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione di "cooperativa sociale".
Art. 2
Soci volontari
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti
delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci
volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati
con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari
possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva
rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti
dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari
non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta
eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3
e 4.
Art. 3
Obblighi e divieti
1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative
ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive
modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonchè la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno
una volta all'anno.
Art. 4
Persone svantaggiate
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti
psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,
gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni
di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis,
47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati
dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità,
con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari
sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita
dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente
alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente
articolo, sono ridotte a zero.
Art. 5
Convenzioni
1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo,
le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di
cui all'art. 9, comma 1.
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre
1947, n. 1577
1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del
verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del
verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa
ha sede legale";
b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo
comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia
di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa
ha sede legale";
c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine,
le parole:
"Sezione cooperazione sociale";
d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista,
le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente
afferisce l'attività da esse svolta".
Art. 7
Regime tributario
1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore
delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
è aggiunto il seguente numero:
"41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo
rese da cooperative sociali".
Art. 8
Consorzi
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai
consorzi costituiti come società cooperative aventi la
base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento
da cooperative sociali.
Art. 9
Normativa regionale
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono
l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità
di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari,
nonchè con le attività di formazione professionale
e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione,
al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri
derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono
posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni
medesime.
Art. 10
Partecipazioni alle cooperative sociali delle persone esercenti
attività di
assistenza e di consulenza
1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non
si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1815.
Art. 11
Partecipazione delle persone giuridiche
1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali
persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto
il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
Art. 12
Disciplina transitoria
1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata
in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni
da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.