Percorso giuridico
Iscrizione all'albo
I requisiti per l'iscrizione sono stati fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 311-37230 del 26.07.94 (B.U. n. 35 del 31/08/1994)
.
Con D.G.R. n. 19-2783 in data 17/4/2001 la Giunta Regionale ha stabilito inoltre i requisiti e le modalità per l'iscrizione anche nella sezione A, delle cooperative della sezione B che operino con disabili gravi e medio gravi.
Per iscriversi all'albo le cooperative interessate inoltrano istanza
alla Provincia in cui hanno la propria sede legale, redatta in carta semplice dal legale rappresentante, corredata dalla prescritta documentazione
.
Vantaggi derivanti dall'iscrizione all'albo
- possibilità di accesso a contributi specifici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- possibilità di stipulare convenzioni con gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di tipo A) e in deroga alla disciplina in materia di contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi (cooperative di tipo B) purché la fornitura sia destinata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ( art. 5 L. n. 381/91
modificato con legge 6.2.1996 n. 52, art. 20 );
- (scarica il documento relativo alla " Convenzione tipo per la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi
")
- (scarica il documento relativo alla " Convenzione tipo per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate
")
- fruizione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 381 e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale" ; infatti ai sensi dell'art. 10, comma 8, del d.lgs. 460/97 le cooperative sociali sono considerate Onlus di diritto;
- partecipazione alla programmazione pubblica e, tramite i propri rappresentanti di categoria, alla Conferenza regionale della cooperazione sociale
(elenco enti designati
) istituita ai sensi dell 'art. 22 della normativa regionale
;
- per le sole cooperative di tipo B, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovuti, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, sono ridotte a zero. L'art. 4 è stato recentemente modificato ed integrato con legge n. 193 del 22/06/2000. G.U. n. 162 del 13/7/2000 .
- esenzione dalle tasse automobilistiche ai sensi della LR n. 23 del 23.9.03
;
- riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, L.R. 2 del 4.03.2003
;
Obblighi derivanti dall'iscrizione all'albo
Le cooperative sono tenute a mantenere i requisiti che hanno permesso l'iscrizione all'albo, oltre ad ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 della L.R. 18/94: "Adempimenti successivi all'iscrizione". (la prescritta documentazione deve essere inviata ai competenti uffici provinciali
).
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 381/91, le cooperative, in virtù della loro funzione sociale, sono sottoposte, almeno una volta all'anno, alla ispezione ordinaria.
Infine, la possibilità di stipulare convenzioni con gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici per la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi purché destinati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, impegna le cooperative al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.