Titolo I - Principi
CAPO I - Ambito di applicazione
Art. 1 - Profili istituzionali
Il presente regolamento promuove la convivenza tra l’uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
Nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e regionali, il Comune
promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento
fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le
proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Per animali si intendono, quando non diversamente specificato, tutte le tipologie e razze di animali e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte gli animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
Titolo II - Disposizioni Generali
CAPO I - Del trattamento degli animali
Art. 4 - Detenzione di animali
Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la
sua tutela.
Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti
visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda
necessario.
I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e
alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere
garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali
esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e
comportamentali.
E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo
riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni
dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto
impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle
condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere
rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea
schermatura; non dovrà, infine, essere umida,né posta in luoghi soggetti a
ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute
dell'animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso
l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio
occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovra'
notificare all'Azienda Sanitaria di riferimento ogni eventuale parto, entro il
termine di sessanta giorni , con l'indicazione del numero dei nati, del numero
dei morti e della destinazione dei cuccioli.
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 1°, 2°,3°,4°,5°e 7° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro ____ a Euro ____.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 6° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,00 a Euro 232.00.
Art. 5 - Maltrattamento di animali
E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei
confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo
necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo
quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali
tipici della loro specie.
E' vietato tenere animali in terrazze o balconi come luogo di ricovero
permanente se non adeguatamente attrezzati;
E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di
ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
E' vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze,
percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli)
che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla
normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra
animali o di qualsiasi altro tipo.
E’vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati
artificialmente.
E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo,
chiusi nei cofani posteriori delle auto.
E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro
sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori
dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e
rigirarsi.
E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in
movimento a motore o biciclette.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 1°, 2°,3°,4°,5°,6°,8° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro ____ a Euro ____.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 7° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.000 a Euro 160.000.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 9°,10°,11° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 3.000 a Euro 15.000.
È vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale ivi inclusi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
Non si considera abbandono di animali la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero riconosciuti.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 10.000.
Art. 7 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e
commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto
stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della
pesca e delle normative sanitarie.
In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la
loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si
tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui
esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette
le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro ____ a Euro ____.
Art. 8 - Avvelenamento di animali
E' proibito spargere, depositare o disfarsi in
qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale,
alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale
contenente sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere
animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che
devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun
modo ad altre specie animali.
In caso di riscontro di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, adotta gli opportuni provvedimenti di limitazione dell’attività venatoria e/o delle altre attività a essa collegate.
I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 3.000 a Euro 15.000.
Art. 9 - Esposizione di animali
E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi ed alle attivita' commerciali
ambulanti di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre
modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).per un lasso di tempo prolungato tale da recare
pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.
Gli animali in esposizione, detenuti
all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito,
dovranno essere sempre riparati dal sole,dalle intemperie e da eccessive fonti
di luce , oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo
e dovranno essere rispettate le adeguate condizioni igieniche.
L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali
fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole
e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano
collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art.
29 del presente regolamento.
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle
disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione
dell’attività, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al
presente articolo.
L’autorizzazione all’attendamento dei circhi equestri o di mostre di animali esotici è permesso solo a coloro che autodichiarano di non avere mai subito condanne per la violazione alle norme del codice penale; le autodichiarazioni che risulteranno essere false, comporteranno, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 1°,2° e 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro____ a Euro____.
Art. 10 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
E' vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di
intrattenimento pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli
, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a
specie domestiche che selvatiche.
E’ vietato utilizzare animali per il
pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente e in particolare a
scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma
1e 2 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di
intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione
dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione
amministrativa di cui al presente articolo.
È vietato su tutto il territorio comunale colorare animali ovvero vendere animali colorati artificialmente.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro___ a Euro _____.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 2° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.000 a Euro 160.000.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 4° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro_____a Euro _________.
Art. 11 - Esposizione di animali nei circhi
Sul territorio comunale è consentito l’attendamento ai circhi che rispettano i criteri per l’utilizzo e la detenzione di animali domestici e selvatici enunciati nei disposti della Commissione Scientifica Cites del Ministero dell’Ambiente in data 10.5.2000, come di seguito indicato:
Elefanti: ricoveri coperti che garantiscano almeno 30 mq di posta individuale, almeno 15 gradi centigradi di temperatura ambiente, forniti di lettiera in paglia secca, su superfici facili da asciugare e dotate di un adeguato drenaggio di acqua e urine. Deve sempre essere loro garantita la possibilità di sdraiarsi su di un lato. Catene rivestite di materiale morbido, ed utilizzate solo durante il trasporto. Devono avere la possibilità di fare il bagno o, in alternativa, di avere docciature. Deve essere loro garantito libero accesso ad un area esterna delle dimensioni di almeno 400 mq. fino a 4 esemplari, ampliata di 100 mq. per ogni individuo di più. Presenza di tronchi per lo sfregamento e rami per il gioco.
Grandi felini (leone, tigre, leopardo, giaguaro): ricovero di almeno 15 mq. per un esemplare, ampliato di 8 mq. per individuo in più, con altezza minima di 2,5 m. Non più di 4 animali per gabbia. Possibilità di sottrarsi alla vista. Presenza di tavole ad altezze differenti e pali per lo sfregamento e per l’affilatura delle unghie.
Possibilità di accesso a struttura esterna, con fondo in terreno naturale, di almeno 80 mq. per 1-4 esemplari, fornita di pali, palloni, legni sospesi od altre strutture per il gioco. Per giaguari e tigri possibilità di sguazzare nell’acqua. Per giaguari e leopardi possibilità di arrampicarsi.
Si rammenta che il leopardo non può essere utilizzato in spettacoli combinati con leoni e tigri, suoi potenziali nemici.
Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq. per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l’interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 25 mq. per capo in più. Possibilità di separazione in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Se lo spazio esterno è unico deve esserne garantito l’utilizzo a ogni esemplare per almeno 8 ore al giorno.
Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
Bisonti, Bufali ed altri bovidi:
ricoveri di 25 mq. per animale. Spazio esterno di 250 mq. fino a tre esemplari,
ampliato di 50 mq. per capo in più.
Gli animali non devono essere legati a pali.
Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq. fino a tre capi, ampliati di 50 mq. per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq. per un capo, di 12 mq. da due capi in su.
E’ fatto obbligo ai circhi attendati di attenersi alle seguenti disposizioni:
a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica;
c) assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito;
d) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
E’ consentita l’esposizione degli animali di cui al 1 comma a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all’interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati ed assicurando l’impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali, purchè sia garantita in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.
Il circo che presenta l’istanza di attendamento all’Ufficio all’uopo preposto deve allegare la seguente documentazione:
a) documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo e le attività che vi si svolgono;
b) elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
c) dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l’assistenza veterinaria oppure dichiarazione del nominativo del medico veterinario che assicura l’assistenza veterinaria;
d) planimetria con data e firma;
e) piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro_____a Euro _________.
Art. 12 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, anche se
in omaggio, animali, sia cuccioli che adulti, in premio per la vincita di
giochi.
La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste
e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti
giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene
disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre
all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro_____a Euro _________.
Art. 13 - Divieto di questua con animali
E’ vietato utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali
non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di
maltrattamento, per la pratica dell’accattonaggio.
Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro_____a Euro _________.
CAPO II - Servizi Pubblici
Art. 14 - Attraversamento di animali
Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, devono essere installati degli idonei rallentatori di velocità e apposita cartellonistica per segnalare l’attraversamento di animali indicante nella figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all’attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere anti-attraversamento stradale per impedire l’accesso degli stessi sulla carreggiata.
La cartellonistica di cui al comma 1 del presente articolo deve essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.
Art. 15 - Accesso degli animali ai servizi di trasporto pubblico
È consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico nel rispetto della normativa vigente.
L’animale deve essere accompagnato dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola.
Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, di trasportare animali, purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto disposto delle norme del Codice della Strada.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 2° e 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro_____a Euro _________.
TITOLO III - Disposizioni speciali
CAPO I - Sui cani
Art. 16 - Tutela della popolazione canina
Chiunque a qualsiasi titolo detiene uno o più cani è responsabile della loro salute e deve garantire loro l’opportuna attività motoria. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia le caratteristiche indicate al successivo articolo 19.
Chiunque possegga un cane è responsabile dei danni cagionati dall’animale sia durante la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito.
Art. 17 - Identificazione dei cani
Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla legge regionale 19 luglio 2004 n. 18 l’identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l’utilizzo del metodo del microchip.
Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell’animale con il metodo di cui al primo comma ed in caso di nascita di cucciolate devono provvedere entro sessanta giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione alla identificazione del cane tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell’Azienda Sanitaria Locale.
Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono dei cani a scopo di commercio
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 2° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,00 a Euro 232,00.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 77,00 a Euro 464,00.
E’ permesso trasportare in automobile un solo cane libero in modo però che non
costituisca impedimento alla guida (quindi ad esempio sul sedile posteriore o nel
bagagliaio di una station wagon); se si devono trasportare più animali è obbligatorio
che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal
posto di guida tramite una rete divisoria.
Art. 19 - Detenzione cani in aree private
E’ vietato detenere cani in spazi angusti, privi del cibo necessario e dell’acqua e non provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell’urina.
E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso ,dovra' essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo,il cibo e l'acqua.
E’vietato detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo necessario per la protezione dagli agenti atmosferici.
Le aree private dove i cani soggiornano liberi devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo di calpestio sia pari alla lunghezza del cane nella sua interezza e la cui struttura non consenta lo scavalcamento e la fuoriuscita del muso.
All’interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena nei limiti di cui al comma 2, fanno eccezione gli animali utilizzati nell’esercizio dell’attività venatoria, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie i cui proprietari o accompagnatori sono tenuti al controllo dei movimenti.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro____ a Euro ____.
Art. 20 - Accesso alle aree pubbliche
Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a
tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
E’ fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio o la apposita museruola in considerazione che gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5.
E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come
le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro____ a Euro ____.
Art. 21 - Aree e percorsi destinati ai cani
Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono
essere individuate, mediante appositi cartelli e delimitazioni, aree di
sgambamento per cani, dotati delle opportune attrezzature, ove non vi è
l’obbligo di tenere gli animali al guinzaglio ma muniti di idonea museruola se
vi è la presenza di altri cani.
Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare
liberamente, privi di guinzaglio e sotto la vigile responsabilità degli
accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
Negli spazi riservati allo sgambamento dei cani gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al presente articoload eccezionedi quelle specifiche zone, opportunamente segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a periodica pulizia da parte del Comune o di terzi convenzionati.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro____ a Euro ____.
Art. 22 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
A tale scopo devono essere muniti di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (paletta o altro mezzo) da esibire per qualsiasi controllo delle forze dell’ordine.
L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell’intero territorio comunale.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro____ a Euro ____.
Art. 23 - Museruole e guinzagli
Sulle aree pubbliche o di uso pubblico i detentori o gli accompagnatori sono tenuti a tenere i cani anche di piccola taglia al guinzaglio o muniti di museruola.
In occasione di mercati, fiere, feste ovvero durante manifestazioni pubbliche, all’interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani anche di piccola taglia devono essere accompagnati al guinzaglio e dotati di museruola.
Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 1,5.
Sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico i cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati.
Sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro____ a Euro ____.
Art. 24 - Tutela dall’aggressività dei cani
Il detentore o possessore di cani la cui razza è elencata in un apposito elenco allegato all’ordinanza del ministero della salute del 27 agosto 2004 è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dai cani contro terzi.
Detti detentori o possessori che non intendono mantenere il possesso del proprio cane debbono interessare le autorità competenti del territorio al fine di ricercare con l’Amministrazione Comunale idonee soluzioni di affidamento dell’animale.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro____ a Euro ____.
CAPO II - Sui gatti
Art. 25 - Definizione dei termini
Per gatto libero si intende un soggetto che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
Per colonia felina si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
Le colonie feline sono soggette a tutela ed in caso di episodi di maltrattamento procederà nei confronti dei responsabili nel rispetto delle norme del codice penale.
Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale possono essere censite dal Comune in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere aggiornato annualmente in riferimento al numero dei gatti ed alla loro condizione di salute.
Eventuali trasferimenti di colonie di gatti liberi potranno essere effettuati in collaborazione con le associazioni di volontariato, la competente dell’Azienda Sanitaria e per comprovate esigenze sanitarie.
Art. 27 - Cura delle colonie feline
Il Comune riconosce l’attività dei cittadini rivolta alla cura ed al sostentamento delle colonie di gatti liberi e può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale rivolta a tali volontari, nel contempo consente loro l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite, mentre l’accesso alle aree private è subordinato al consenso del proprietario.
I cittadini autorizzati alle attività di cui al 1° comma sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
CAPO III - Sui volatili
Art. 28 - Detenzione di volatili
I volatili, per quanto riguarda le specie
sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a
condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo
all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
Art. 29 - Dimensioni delle gabbie
Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle
caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime
che devono avere le gabbie che li accolgono:
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro____ a Euro ____.
Art. 30 - Controllo dei colombi in ambito urbano
Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la
salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonchè per perseguire
l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari e il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro____ a Euro ____.
CAPO IV - Sugli animali acquatici
Art. 31 - Detenzione di specie animali acquatiche
Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.
Art. 32 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
Il volume dell’acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d’acqua.
È vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro____ a Euro ____.
Titolo IV - Disposizioni finali
CAPO I – Responsabilità e Sanzioni
Art. 33 - Responsabilità e vigilanza
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale (Opzione): e gli appartenenti del corpo volontario di tutela animale nominati dal Sindaco in seguito al superamento di un corso all’uopo istituito.
Art. 34 - Inumazione di animali
È consentita l’inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall’autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l’esecuzione.
Tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell’ art. 7 bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267.
Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le su citate sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia.
Per le violazioni alla Legge Regionale 19/07/2004 n° 18, in materia di identificazione degli animali di affezione si applicano le sanzioni amministrative cosi come indicato nei combinati disposti.
Art. 36 - Entrata in vigore del Regolamento
Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale in materia.
Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.
Art. 37 - Incompatibilità e abrogazione di norme
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
Legislazione Nazionale