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La legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 (Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2008, ha disposto la modifica dell’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), che nella sua previgente formulazione prevedeva che venissero sottoposti al parere del Comitato regionale per le Opere pubbliche i progetti di opere e lavori di competenza regionale o di particolare interesse regionale, come individuati nei programmi di intervento predisposti dalla Regione, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
La modifica introdotta con la l.r. 6/2008 incide sia sull’oggetto del parere sia sul soggetto deputato al rilascio del parere stesso.
In ordine all’oggetto del parere, esso viene limitato ai progetti di opere e lavori pubblici di competenza regionale o di particolare interesse regionale, come individuati in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione e viene esclusa la previsione di parere obbligatorio per i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per i quali quindi deve ritenersi cessato il regime transitorio previsto dall’art. 58, comma 2 della l.r. n. 44/2000(1).
Quanto al soggetto deputato al rilascio del parere, il Comitato regionale per le opere pubbliche viene sostituito con una struttura tecnica interna alla Regione, la cui individuazione è rimessa ad una deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Con D.G.R. n. 30-8553 del 7 aprile 2008 è stata individuata la struttura tecnica regionale di cui sopra. Come è noto, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 6/2008 dalla data di approvazione della deliberazione che individua la struttura tecnica regionale decorre l’entrata in vigore della legge stessa, con conseguente cessazione delle funzioni del CROP e avvio delle attività da parte della struttura individuata.
La D.G.R. n. 30-8553 citata individua la struttura tecnica nella Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste e ne definisce criteri e modalità generali di funzionamento per quanto riguarda lo svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dei pareri di cui all’art. 18 della l.r. 18/1984.
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