|
Demanio Idrico
A seguito del processo di decentramento amministrativo avviato con d. lgs. N. 112/98, sono state affidate alla Regione le competenze relative alla gestione del demanio idrico, che comprende la determinazione e l'introito dei relativi canoni di concessione, ma non la titolarità dei relativi beni che è rimasta in capo allo Stato.
In ragione delle competenze ascritte alle diverse strutture regionali settoriali in materia, la gestione del demanio idrico è stata suddivisa, con apposita Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n° 5/LAP, in tre aree di riferimento:
- uso delle acque pubbliche,
- uso di pertinenze idrauliche,
- concessione di spiagge lacuali.
Alla Direzione Opere Pubbliche sono state assegnate le competenze relative alla trattazione delle concessioni riferite all'area "uso di pertinenze idrauliche", di seguito individuate come demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile.
Con D.P.G.R. 6 dicembre 2004 è stato approvato il Regolamento regionale n. 14/R recante:
"Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni".
Tale regolamento è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12che, attraverso il meccanismo della delegificazione, ha affidato allo strumento regolamentare la disciplina dei procedimenti di rilascio delle concessioni per l'utilizzo di porzioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale lacuale non navigabile, con o senza realizzazione di opere, alla luce dei più recenti criteri di semplificazione amministrativa.
Le funzioni istruttorie sulle istanze di concessione relative all'occupazione e agli utilizzi delle aree demaniali e delle pertinenze fluviali sono svolte dai Settori decentrati Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico, ai quali compete anche l'istruttoria tecnica in qualità di autorità idraulica per le istanze relative al reticolo idrografico di competenza regionale, mentre per quanto riguarda il reticolo dell'Agenzia Interregionale per il Po l'istruttoria tecnica delle istanze ritenute procedibili dai predetti Settori decentrati è svolta dagli uffici dell'Agenzia.
Informazioni: Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio di coordinamento per la gestione del demanio idrico fluviale, tel.: 011 - 432.1398, fax: 011 - 432.5108.
Ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 28 - 7074 del 9/09/2002 e n. 32 - 7583 del 4/11/2002 il rilascio dei provvedimenti di concessione relativi all'occupazione e agli utilizzi delle aree e delle relative pertinenze appartenenti al demanio idrico navigabile sono di competenza dei Comuni in esse individuati.
Oggetto delle concessioni
Utilizzo ed occupazione, anche in proiezione o subalveo, con manufatti o senza, di aree del demanio idrico fluviale (corsi d’acqua e laghi non navigabili, aree golenali, greto, aree o beni destinati alla tutela idraulica, ecc.).
La concessione è soggetta, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge regionale e dal regolamento di attuazione, al pagamento di un canone annuale.
A seconda dell’utilizzo richiesto le concessioni si distinguono in:
- Servitù: occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di un'area demaniale con manufatti e attraversamenti (es: attraversamenti aerei con linee telefoniche, impianti a fune per il trasporto di persone, attraversamenti con ponti, passerelle, ecc.)
- Pertinenze: utilizzo di aree o altri beni pertinenziali al demanio idrico per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative o altri usi comunque compatibili con la natura demaniale delle aree e dei beni (es: occupazione di pertinenze idrauliche per aree di deposito, piazzali, per uso agricolo, ecc.)
- Concessione breve: provvedimento che consente l'utilizzo o l'occupazione delle aree del demanio idrico per periodi inferiori o pari all'anno”(es: occupazioni per brevi periodi per manifestazioni, per uso turistico, per taglio delle piante, ecc.);
|