La Regione (art. 5 della l.r. 16/2000 come modificato da l.r. 1/2008) ha istituito il fondo regionale per la collina alla cui copertura finanziaria si provvede destinando:
La ripartizione del fondo tra le Comunità Collinari avviene per il trenta per cento sulla base del territorio collinare, per il restante settanta per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare classificato svantaggiato o molto svantaggiato con deliberazione del Consiglio regionale n. 211-35416 del 13.11.2001.
Il fondo può alimentare attività di spesa corrente o di investimento, interventi diretti da parte delle Comunità Collinari o dei Comuni che ne fanno parte, contributi a privati singoli o associati, erogazione di finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 16/2000.
Inoltre:
- La Regione riserva annualmente alle aree collinari almeno il trenta per cento delle proprie risorse di bilancio destinate agli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale e delega alle Comunità Collinari la realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti
(art. 9 della l.r. 16/2000).
- Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola nonché le operazioni di ricomposizione fondiaria evitando la frammentazione delle aziende agricole nelle zone collinari, la Regione concede, tramite le Comunità Collinari e nel rispetto delle finalità e dei limiti posti dalla normativa comunitaria, contributi in conto capitale a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni ai soggetti definiti dalla legge stessa
(art. 15 della l.r. 16/2000).