In base al dettato della legge regionale n.16 del 20 febbraio 2000 ed agli indirizzi esplicativi del Presidente della Giunta Regionale, possono costituirsi in Comunità Collinare (utilizzando le forme associative previste dal Capo V del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267) i Comuni:
con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;
i cui territori siano stati classificati totalmente o parzialmente collinari con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988;
che non facciano già parte di Comunità Montana.
La maggior parte delle Comunità Collinari, attualmente costituite, ha utilizzato la forma associativa dell'Unione di Comuni.
Per approfondimenti sull'argomento dell'associazionismo di comuni e delle forme di finanziamento previste per la gestione associata dei servizi comunali:
http://www.regione.piemonte.it/autonomie/