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Sezione Montagna, Foreste e Tutela del Paesaggio

Sommario:




LE COMUNITÀ COLLINARI : Finalità e Competenze

La Regione Piemonte, con la legge regionale n.16 del 20 febbraio 2000, ha voluto dare un forte segnale per promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose (art.1).

L'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata dei servizi pubblici che i comuni delegano all'unione permette di promuovere lo sviluppo del territorio, di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Elenco di potenziali servizi erogati dalla Comunità Collinare:

  1. organizzazione e promozione di interventi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo, con salvaguardia del contesto naturale, storico ed architettonico;
  2. promozione e gestione del territorio, con particolare attenzione alle attività agricole;
  3. manutenzione della viabilità;
  4. servizi tributari (accertamenti tassa raccolta rifiuti, I.C.I., ADDIZIONALE I.R.P.E.F., ecc.)
  5. raccolta e trasporto dei rifiuti, con incentivazione di forme di raccolta differenziata e riutilizzo;
  6. organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;
  7. organizzazione e gestione del servizio di polizia urbana e rurale;
  8. gestione del servizio di protezione civile;
  9. valorizzazione e tutela dell'organizzazione scolastica locale;
    le Comunità Collinari possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei Comuni collinari che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore, o parauniversitari ed universitari.
    (art. 22 della l.r. 16/2000).
  10. organizzazione e gestione del servizio di trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
    per i Comuni collinari con meno di 5 mila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità Collinari, su delega dei Comuni, provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e di merci di prima necessità, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea esistenti
    (art. 14 della l.r. 16/2000).
  11. promozione e realizzazione di strutture di servizi sociali per anziani e socio-assistenziali, di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani
    (art. 23 della l.r. 16/2000).
  12. promozione dell'attività ricettivo-turistica, attraverso la valorizzazione delle potenzialità ricreative e culturali per l'ambiente rurale e naturale
    (art. 19 della l.r. 16/2000).
  13. salvaguardia e valorizzazione della cultura, delle arti, tradizioni popolari e dei prodotti tipici
    (artt. 20 e 21 della l.r. 16/2000)
  14. organizzazione di funzioni e servizi amministrativi, legali, finanziari, tecnici ed alla collettività.

Inoltre:

Le Comunità Collinari individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino di competenza e li coordinano con i piani di bacino.
(art. 9 della l.r. 16/2000)

Le Comunità Collinari possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali nel rispetto della normativa comunitaria.
(art. 10 della l.r. 16/2000)

Le Comunità Collinari promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, per la tutela paesaggistica e la salvaguardia del territorio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti. Le Comunità Collinari per perseguire tali fini possono concedere ai proprietari pubblici e privati, agli enti pubblici, ai consorzi forestali o ad altre forme associative finanziamenti e contributi in conto capitale.
(art. 11 della l.r. 16/2000)

Le Comunità Collinari possono concedere, agli imprenditori agricoli, alle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed alle associazioni di produttori agricoli contributi in conto capitale per l'acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie al sostegno di colture non tradizionali.
(art. 12 della l.r. 16/2000)

Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e recuperare il patrimonio immobiliare esistente, le Comunità Collinari possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono in Comuni collinari la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica.
Le Comunità Collinari possono erogare altresì contributi in conto capitale, per un massimo di cinque milioni (di lire), a favore di residenti in territori collinari, per allacciamenti telefonici, acquedottistici, di energia elettrica e di metano al servizio di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
(art. 13 della l.r. 16/2000)

Le Comunità Collinari possono concedere nel rispetto del principio comunitario del "de minimis", contributi alle imprese artigianali, industriali, turistiche, commerciali, o loro consorzi, per le iniziative volte alla creazione di nuove attività e all'ampliamento o ammodernamento di quelle esistenti, con priorità per le imprese che adottano nuove o moderne tecnologie produttive.
(art. 17 della l.r. 16/2000)

Le Comunità Collinari possono concedere contributi a fondo perduto alle imprese artigiane, industriali, turistiche, commerciali ed agricole, localizzate nelle aree collinari, che aumentano la propria dotazione di addetti mediante assunzione ai sensi di legge. (art. 18 della l.r. 16/2000)


 

Servizio a cura della Direzione Opere pubbliche,
Difesa del suolo, Economia montana e foreste

C.so Stati Uniti 21 - 10128 Torino
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