La Regione Piemonte, con la legge regionale n.16 del 20 febbraio 2000, ha voluto dare un forte segnale per promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose (art.1).
L'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata dei servizi pubblici che i comuni delegano all'unione permette di promuovere lo sviluppo del territorio, di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali, di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
Elenco di potenziali servizi erogati dalla Comunità Collinare:
Inoltre:
Le Comunità Collinari individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino di competenza e li coordinano con i piani di bacino.
(art. 9 della l.r. 16/2000)
Le Comunità Collinari possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali nel rispetto della normativa comunitaria.
(art. 10 della l.r. 16/2000)
Le Comunità Collinari promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, per la tutela paesaggistica e la salvaguardia del territorio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti. Le Comunità Collinari per perseguire tali fini possono concedere ai proprietari pubblici e privati, agli enti pubblici, ai consorzi forestali o ad altre forme associative finanziamenti e contributi in conto capitale.
(art. 11 della l.r. 16/2000)
Le Comunità Collinari possono concedere, agli imprenditori agricoli, alle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed alle associazioni di produttori agricoli contributi in conto capitale per l'acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie al sostegno di colture non tradizionali.
(art. 12 della l.r. 16/2000)
Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e recuperare il patrimonio immobiliare esistente, le Comunità Collinari possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono in Comuni collinari la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica.
Le Comunità Collinari possono erogare altresì contributi in conto capitale, per un massimo di cinque milioni (di lire), a favore di residenti in territori collinari, per allacciamenti telefonici, acquedottistici, di energia elettrica e di metano al servizio di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
(art. 13 della l.r. 16/2000)
Le Comunità Collinari possono concedere nel rispetto del principio comunitario del "de minimis", contributi alle imprese artigianali, industriali, turistiche, commerciali, o loro consorzi, per le iniziative volte alla creazione di nuove attività e all'ampliamento o ammodernamento di quelle esistenti, con priorità per le imprese che adottano nuove o moderne tecnologie produttive.
(art. 17 della l.r. 16/2000)
Le Comunità Collinari possono concedere contributi a fondo perduto alle imprese artigiane, industriali, turistiche, commerciali ed agricole, localizzate nelle aree collinari, che aumentano la propria dotazione di addetti mediante assunzione ai sensi di legge. (art. 18 della l.r. 16/2000)