Il R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267
ed il successivo regolamento di applicazione approvato con R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126
sottopongono a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, "disboscamenti o movimenti di terreno" possono, con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque" (art. 1, R.D.L. 3267/1923). Partendo da questo presupposto detto Vincolo, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione.
Le aree soggette a vincolo idrogeologico sono localizzate nel territorio di tutte le province piemontesi, principalmente nelle aree montane e collinari e possono essere boscate o non boscate.
La legge regionale 45/89, ha stabilito nuove norme relativamente al Vincolo idrogeologico, definendo, in particolare, un nuovo assetto procedurale finalizzato alla semplificazione istruttoria. L'art. 2 delega ai Comuni le funzioni autorizzative relative a interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a 5.000 mq o per volumi di scavo non superiori a 2.500 mc.
L'art. 8 della Legge regionale prevede che, prima dell'inizio dei lavori, venga depositata una cauzione a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. L'ammontare della cauzione e' stabilito nel provvedimento autorizzativo secondo alcuni parametri proporzionali all'opera da eseguire.
L'art. 9 (anticipando quanto sarà successivamente previsto dal d.lgs 227/2001) prevede l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere a rimboschimenti o versamenti in denaro per la compensazione delle superfici trasformate.
Nel 2000 la Legge regionale n. 44, all'art. 64 trasferisce alle Province il rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico, ai sensi della l.r. 45/1989, non riservate alla Regione e non trasferite ai Comuni, e all'Art. 65 conferma la competenza dei Comuni in merito al rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l. r. 45/1989 relative a interventi e attività che comportino modifiche o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a 5000 mq o per volumi di scavo non superiori a 2500 mc.
Le competenze regionali in merito alle autorizzazioni sono contenute nell'art. 63 della l.r. 44/00 (modificate con la l.r. 30/2009) e sono le seguenti:
Al fine del rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di competenza regionale è necessario compilare un modello di domanda
(35 KB) corredato di marca da bollo (per le istanze presentate da soggetti privati singoli o associati), allegando la documentazione prevista dalla normativa in triplice copia.
Per informazioni e contatti:
Settore Idraulica forestale e tutela del territorio
C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino
tel. 011-432.2123 | fax 011-432.5434
e-mail: Idraulicaforestale1418@regione.piemonte.it
Ultimo aggiornamento 13 agosto 2010