Con legge regionale n. 30 del 4 dicembre 2009 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) sono state introdotte modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e all'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000 di attuazione del d.lgs. n. 112/1998.
Con le predette modifiche è stato ridefinito il quadro delle competenze di Regione, province e comuni in relazione al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale n. 45/1989 in conseguenza del venir meno della possibilità di rilascio dell'autorizzazione integrata di cui all'articolo 19, comma 3 della l.r. n. 4/2009 da parte della Regione in caso di interventi di modificazione di superfici forestali.
Si è quindi disposta l'abrogazione dell'articolo 39 della l. r. n. 4/2009 e della lettera f) del comma 2 dell'art. 63 della l.r. n. 44/2000 (che sancivano la competenza della Regione in caso di interventi riguardanti superfici forestali) e dell'art. 40 della l.r. n. 4/2009 (che, correlativamente, disponeva l'inapplicabilità delle norme sulla competenza di province e comuni nei medesimi casi), riportando così le competenze alla situazione previgente alla l.r. n. 4/2009.
Al fine di circoscrivere meglio la competenza della Regione, e conseguentemente quella residuale delle province, in materia di vincolo idrogeologico, è stato inoltre modificato il n. 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 63 della l.r. n. 44/2000, sostituendo il rinvio in esso contenuto alle opere di particolare interesse regionale con l'individuazione di soglie di intervento al di sopra della quali la competenza è ricondotta alla Regione.
Le competenze di Regione, province e comuni in materia di vincolo idrogeologico risultano pertanto così ridefinite:
È importante sottolineare che, onde consentire di organizzare adeguatamente il passaggio delle funzioni da un ente all'altro, la decorrenza delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 30/2009 è fissata al 1 gennaio 2010 e ciò vale tanto per le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22, per le quali il differimento dell'entrata in vigore è espressamente previsto all'articolo 41, comma 1, quanto per le disposizioni abrogative di cui all'articolo 42 commi 3 e 4 le quali, poiché concorrono in modo determinante e sostanziale alla modifica dell'assetto delle competenze, devono intendersi assoggettate alla medesima decorrenza, ancorché non espressamente previsto.
Si richiama infine la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 41, comma 2, ai sensi della quale le istruttorie in corso alla data del 1 gennaio 2010 vengono portate a termine dalle amministrazioni che le hanno avviate, mentre il provvedimento finale sarà rilasciato dall'amministrazione competente secondo le nuove norme. A tal fine, l'amministrazione che ha avviato il procedimento trasmetterà il fascicolo con gli esiti dell'istruttoria all'amministrazione competente, che, fatto salvo le proprie valutazioni, provvederà al rilascio del provvedimento finale, dando atto nello stesso del compimento dell'istruttoria dal parte dell'amministrazione precedentemente competente e richiamando l'articolo 41, comma 2 citato.
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