Periodico d’informazione locale
L’articolo 9 della legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008 (Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale), definisce le caratteristiche dei periodici d’informazione locale e delle imprese che li editano:
- Gli interventi di cui all'articolo 8 sono erogati a favore di imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale ed attivitą produttiva in Piemonte, che editano periodici:
- con regolaritą da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge e che siano iscritti al registro degli operatori di comunicazione;
- con frequenza non quotidiana ed a carattere almeno settimanale;
- con periodicitą regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali;
- con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e con tiratura non inferiore alle tremila copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale;
- finalizzati esclusivamente all'informazione locale ed alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtą sociale, economica e culturale del Piemonte;
- aventi le seguenti caratteristiche editoriali dei giornali:
- mancanza di copertina;
- impaginazione in colonne;
- foliazione di almeno sedici pagine;
- pluralità di contenuti informativi;
- destinazione di almeno il 55 per cento delle pagine su base annua all’informazione locale sulla società e vita politica locale, sulla cronaca e sulle istituzioni e destinazione di una quota non superiore al 45 per cento di pubblicità su base annua.
- I destinatari di cui al comma 1, al fine di beneficiare dei contributi regionali, sono tenuti ad avere una struttura minima di due dipendenti anche part-time e ad utilizzare come collaboratori redazionali almeno due giornalisti pubblicisti regolarmente retribuiti.