La legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, prevede all’art. 23 che la Giunta regionale disciplini, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal d.lgs. 276/2003, la procedura per l'iscrizione nelle sezioni regionali dell'albo degli operatori pubblici e privati che richiedono l'autorizzazione a svolgere le attività definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), e d), del d.lgs. 276/2003.
La Giunta regionale provvede, altresì, previa verifica dei requisiti richiesti dall'articolo 5 del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione del comma 4, lettera b), della medesima disposizione, a rilasciare l'autorizzazione secondo le modalità prescritte dall'articolo 6, comma 7, del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e provvede alla contestuale comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione delle agenzie nelle apposite sezioni regionali dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.
Per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dell'attività di intermediazione a condizione che tali soggetti svolgano la predetta attività senza finalità di lucro, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), del d.lgs. 276/2003 e provvedano a fornire le informazioni richieste dalla Regione relative al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 276/2003.
Per i soggetti previsti dall'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 276/2003 l'autorizzazione si riferisce allo svolgimento dell'attività di intermediazione a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del d.lgs. 276/2003.
I soggetti autorizzati non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma di consorzio e non possono operare a favore di imprese aventi sede legale in altre Regioni.
La legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, prevede all’art. 21 che la Giunta Regionale
in coerenza con le politiche regionali per l'occupazione, riconosca ad un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a:
Gli operatori pubblici e privati accreditati svolgono, anche mediante l'utilizzo delle risorse pubbliche, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), le seguenti attività:
La Giunta regionale, con il parere della commissione consiliare competente e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, componenti la Commissione regionale di concertazione, istituisce, con proprio provvedimento, l'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare, nell'ambito del territorio regionale, i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto degli indirizzi regionali definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), dei principi e criteri generali riportati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del d.lgs. 276/2003, nonché dei seguenti ulteriori criteri:
Con il proprio provvedimento la Giunta regionale formula indirizzi e criteri generali per l'attuazione di forme di collaborazione fra gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri per l'impiego delle province, di cui all'articolo 20, non soggetti ad accreditamento, nonché le modalità di raccordo fra il sistema di accreditamento dell'istruzione e formazione professionale e quello degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003, riservando in capo alle province la specificazione e l'attuazione dei predetti indirizzi e criteri generali.
Le province utilizzano le risorse assegnate dalla Regione, attraverso procedure ad evidenza pubblica finalizzate a garantire l'economicità della scelta del soggetto affidatario, nonché ad assicurare un servizio di qualità ed un corretto rapporto tra costi e benefici.
Giunta regionale, nell'ambito delle procedure di collaborazione istituzionale con le province, disciplina altresì:
I requisiti minimi di cui al comma 6, lettera a), sono definiti conformemente ai seguenti criteri generali: