Regione Piemonte - Lavoro

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Azioni Positive (LR 34/2008 artt. 50, 51, 52 e 53)

Capo VIII. Legge Regionale n° 34/2008: Azioni positive per le pari opportunità tra uomo e donna

Art. 50. (Promozione e divulgazione di azioni positive)

1. La Regione e gli enti locali promuovono azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 198/2006 anche avvalendosi della Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, di cui all'articolo 93 dello Statuto, e delle consigliere di parità regionale e provinciali.

2. La Regione e gli enti locali promuovono l'acquisizione e la divulgazione delle informazioni relativamente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di parità, avvalendosi in particolare delle consigliere di parità regionale e provinciali.

Art. 51. (Inserimento e reinserimento lavorativo delle donne)

1. La Regione e gli enti locali attuano interventi specifici di politica attiva del lavoro a favore delle donne che:
a) intendono inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro;
b) intendono ritornare sul mercato del lavoro dopo un periodo di fuoriuscita dallo stesso per qualsiasi motivo;
c) intendono intraprendere attività lavorativa autonoma;
d) intendono intraprendere percorsi di formazione professionale, finalizzati al raggiungimento delle competenze utili in relazione alle lettere a), b) e c).

2. La Giunta regionale individua criteri, priorità e modalità degli interventi nei confronti delle donne, tenendo conto della loro età, delle precedenti esperienze lavorative, della necessità di reinserimento nel mercato del lavoro, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione di difficoltà socio-economica in cui possono trovarsi.

Art. 52. (Azioni positive e priorità negli incentivi)

1. La Regione e gli enti locali, nell'erogazione delle risorse finanziarie, danno priorità alle aziende ed agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne.

2. Al fine di conseguire il riconoscimento della priorità di cui al comma 1, le aziende e gli enti presentano alla Regione progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Regione, nell'applicazione dell'articolo 42, dà priorità alle domande presentate da donne. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, le donne devono costituire almeno il 60 per cento dei soci e nell'ipotesi di società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.

Art. 53. (Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), sostengono, anche finanziariamente progetti proposti da aziende e da enti, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale nel programma triennale di cui all'articolo 15.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere anche l'inserimento nell'organizzazione del lavoro di nuove figure competenti in materia di conciliazione.

3. Al fine di incentivare la permanenza nel posto di lavoro, la Giunta regionale sostiene le iniziative dei datori di lavoro, nonché altre innovazioni che possono anche introdurre modifiche agli orari e all'organizzazione del lavoro, finalizzate a rendere concretamente fattibile la conciliazione ed i percorsi di carriera.

4. Al fine di favorire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, la Giunta regionale prevede forme di sostegno alla fruizione di servizi di conciliazione, anche stabilendo modalità e termini per il riconoscimento del diritto ad ottenere voucher per l'acquisizione dei servizi alla persona, finalizzati alle attività di cura in ambito familiare.



Servizio a cura della Direzione 15 - Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro