Regione Piemonte - Lavoro

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Compiti e funzioni

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, articolo 15

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, evidenziate anche dai rapporti ex art. 46, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni di genere nel lavoro;

b) promozione di progetti di azioni positive, cioè azioni volte a compensare gli svantaggi legati al genere, anche attraverso l'individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo e verifica dei risultati della realizzazione dei progetti stessi;

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale (Programma Operativo Regionale) rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

d) sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità, quali, per esempio, l'individuazione di interventi mirati per targets specifici di donne in stato di difficoltà occupazionali o con problemi di reinserimento nel Mercato del Lavoro o la promozione di iniziative tese a facilitare l'incontro fra la domanda di lavoro e l'offerta femminile, anche attraverso modalità individualizzate di orientamento e bilancio di competenze ;

e) promozione dell'attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro con azioni rivolte a favorire la conciliazione della vita lavorativa con la vita extraprofessionale;

f) collaborazione con le direzioni regionali e provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

g) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazioni;

h) collegamento e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali;

i) promozione di studi ed analisi relativi alla presenza femminile nel M.d.L. (Mercato del Lavoro;

Le consigliere regionali sono anche componenti a tutti gli effetti della Commissione regionale per l'Impiego; partecipano altresì ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, del Consiglio del 21 giugno 1999; sono inoltre componenti della Commissione Regionale per le pari opportunità.

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Servizio a cura della Direzione 15 - Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro