La Consigliera di Parità è nominata – ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 - con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità. Dura in carica 4 anni e il suo mandato è rinnovabile per non più di due volte.
La Consigliera di Parità regionale è a disposizione di :
Qualsiasi persona abbia riscontrato problemi sul luogo di lavoro subendo discriminazioni o molestie, causate dal fatto di esser donna/uomo.
Qualsiasi persona voglia approfondire i temi concernenti le pari opportunità.
Imprese private che vogliano contrastare le discriminazioni in base al sesso ed, eventualmente, valorizzare la presenza femminile nell'azienda (ad esempio presentando progetti sulla riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità quali telelavoro, jobsharing, part time); chiedere consulenza riguardo alla compilazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale (art. 46, Dlgs 198/06), accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa nazionale e dai bandi regionali ed europei.
Enti pubblici che vogliano contrastare in modo efficace le discriminazioni in base al sesso, integrare le pari opportunità nelle politiche dell'Ente (per esempio costituendo il Comitato Pari Opportunità dell'Ente), presentare il piano triennale di Azioni Positive, accedere ai finanziamenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 198/06.