Regione Piemonte - Lavoro

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Mobilità

L’istituto della mobilità è stato creato dalla L. 223/91 e ha come obiettivo primario quello di favorire i processi di ricollocazione del personale assunto a tempo indeterminato e licenziato in seguito a procedure collettive o individuali, che viene inserito in un’apposita lista, previa approvazione della Commissione Regionale per l’Impiego.

Con l’Accordo quadro fra Regione, INPS e parti sociali del 27 maggio 2009 è stata inoltre introdotta la mobilità in deroga, che prevede la corresponsione dell’indennità di mobilità a particolari categorie di soggetti.

Per un approfondimento sulle modalità di gestione di queste due tipologie di intervento, accedere alle pagine web dedicate:

IN EVIDENZA

  • 27 gennaio 2012 – Circolare congiunta Regione-INPS 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga
    E' stata sottoscritta il 26 gennaio 2012 la Circolare congiunta Regione-INPS con le istruzioni operative per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2012, in attuazione dell’Accordo Quadro siglato in data 22 dicembre 2011. La Circolare specifica le modalità attuative dell’Accordo Quadro che nel caso della mobilità in deroga conferma l’impianto precedente, introducendo una terza tipologia di beneficiari (caso c), come indicato nella pagina web della mobilità in deroga e specificato in dettaglio nella Circolare. Il testo della nuova Circolare è scaricabile in formato pdf dal link seguente: Circolare congiunta Regione-INPS 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga 
  • 26 gennaio 2012 – Manuale operativo delle procedure di Mobilità
    La Regione Piemonte e la Direzione Regionale INPS hanno predisposto, ognuna per la parte di sua competenza, un Manuale operativo con una descrizione dettagliata delle procedure di mobilità, rivolto in primo luogo agli operatori del sistema. Il documento, validato dalla Commissione Regionale per l’Impiego nella seduta del 22 dicembre 2011, è scaricabile dal seguente link: Manuale Operativo delle procedure di Mobilità .
  • 27 dicembre 2011 – Mobilità in deroga – Accordo quadro per l’anno 2012

    La Regione, l’INPS e le parti sociali piemontesi hanno sottoscritto il 22 dicembre 2011 l’Accordo Quadro per la gestione 2012 degli ammortizzatori sociali in deroga. Il testo del nuovo accordo è scaricabile dal link riportato in calce al presente comunicato.
    L’Accordo prevede varie modifiche alla gestione della CIG in deroga, come indicato nel Comunicato pubblicato sulla pagina web relativa. Per quanto riguarda la mobilità in deroga, si conferma l’impianto precedente, assegnando a questo ammortizzatore sociale il 10% delle risorse disponibili e mantenendo le due principali categorie di beneficiari dell’indennità, cioè i disoccupati prossimi al pensionamento, a cui manca meno di un anno per completare la maturazione dei requisiti richiesti, e i disoccupati che hanno perso il posto di lavoro dopo un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, ma non hanno diritto ad alcun sostegno al reddito di tipo ordinario, in larga prevalenza apprendisti.
    Nel primo caso, essendo venuti meno i tempi di attesa per percepire la pensione (la cosiddetta “finestra”), la durata dell’indennità dal 2012 coprirà solo più il periodo scoperto per arrivare al diritto alla pensione, fino al massimo di un anno. Nel secondo caso la durata massima dell’indennità è pari a 6 mesi, come in precedenza.
    L’accordo quadro introduce però due novità:
    - si aggiunge una terza categoria di beneficiari, cioè le persone licenziate da aziende in cessazione di attività o sottoposte a procedure concorsuali che abbiano fruito di uno o più periodi di CIG in deroga: questi disoccupati, al termine della fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità, se dovute, possono godere su richiesta di un periodo supplementare di sostegno al reddito tramite la mobilità in deroga, che si dovrà però chiudere entro il 31.12.2012.
    - Si prevede eccezionalmente la possibilità di concedere la mobilità in deroga a soggetti non residenti in Piemonte ma provenienti da unità produttive ubicate in Piemonte e residenti e domiciliati in regioni, come la Liguria o la Lombardia, dove questo ammortizzatore è concesso non in relazione al luogo di residenza o domicilio abituale, ma alla ex sede di lavoro. Si cerca così di sanare delle situazioni particolari, in cui la persona, sussistendo ovviamente i requisiti di base, resta esclusa da queste provvidenze a causa delle differenze tra le normative regionali di riferimento. In questi casi la domanda di mobilità in deroga va presentata all’Agenzia INPS piemontese competente rispetto alla ex sede di lavoro e le politiche attive collegate verranno organizzate con le modalità più appropriate dal corrispondente Centro per l’Impiego.
    La gestione della mobilità in deroga, in sostanza, prosegue nel 2012 senza soluzione di continuità rispetto alle modalità precedenti, con la sola aggiunta delle due particolari casistiche sopracitate. Si conferma inoltre che la tempistica di presentazione dei richiedenti ai Centri per l’Impiego per avviare il percorso di politica attiva associato alla percezione del sostegno al reddito non subisce modifiche o eccezioni, previste nel solo caso della CIG in deroga.
    Testo Accordo Quadro 2012 

COMUNICATI E AVVISI

17 ottobre 2011 – Iscrizione alla lista di mobilità di lavoratori licenziati da studi professionali e da datori di lavoro non imprenditori

17 ottobre 2011 – Iscrizione alla lista di mobilità di lavoratori licenziati da studi professionali e da datori di lavoro non imprenditori
Su sollecitazione del Ministero del Lavoro la Regione Piemonte ha disposto, con messaggio inviato alle amministrazioni provinciali in data 21 settembre 2011, l’iscrizione alla lista di mobilità di dipendenti licenziati in forma individuale da studi professionali e, in genere, da datori di lavoro non imprenditori, come Associazioni, Partiti Politici, Enti religiosi ed Organismi vari. L’iscrizione ha carattere retroattivo e interessa le domande presentate al Centro per l’Impiego competente nei termini previsti dalla L. 236/93 (cioè entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro) con data di licenziamento decorrente dall’8 marzo 2011.
In tale data, infatti, il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello n. 10/2011 presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, riconosceva a questi dipendenti il diritto dell’iscrizione in lista, richiamandosi alla nozione “allargata” di impresa adottata dall’Unione Europea.
La Commissione Regionale per l’Impiego aveva deciso in un primo momento di non aderire a tale indicazione, in mancanza di un chiarimento sulla concessione degli sgravi contributivi in caso di assunzione; il Ministero del Lavoro, con messaggio di posta elettronica inviato direttamente alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro in data 20.9.2011, in seguito ad una segnalazione di una lavoratrice licenziata da uno studio professionale che lamentava la mancata iscrizione in lista, invitava la Regione Piemonte ad adeguarsi alle indicazioni fornite nella risposta all’interpello citata, “a prescindere dalle prassi … adottate dalle varie sedi territoriali INPS circa le agevolazioni contributive … ”.
La Direzione Regionale INPS, interpellata in merito, ha confermato la non applicabilità degli sgravi contributivi in caso di assunzione per questi dipendenti, sia in relazione alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 110/2004, di modifica della L. 223/91, che prevede l’iscrizione alla mobilità dei dipendenti di datori di lavoro non imprenditori licenziati in procedure collettive (cioè attivate da aziende con più di 15 addetti che interessino almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni), ma senza concessione né dell’indennità di mobilità, né degli sgravi contributivi, sia per la mancata copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi che ne deriverebbero.
La Sottocommissione sulla mobilità, nella seduta dell’11 ottobre scorso, ha preso atto della sollecitazione ministeriale, pur evidenziando sia i problemi gestionali che derivano dall’inserimento in lista di soggetti privi di agevolazioni, e quindi in condizione diversa da quella degli altri iscritti, sia le ricadute dovute al comprensibile disappunto dei lavoratori coinvolti, che hanno ovviamente l’aspettativa di fruire dei vantaggi legati all’iscrizione in lista ai fini di una ricollocazione sul mercato, che erano poi le ragioni che avevano motivato la scelta della Commissione Regionale di non approvare queste iscrizioni.
La situazione, anche da quanto si evince dal messaggio ministeriale, è comunque in movimento, e ci auguriamo che si possa in tempi brevi risolvere il problema, equiparando pienamente questi dipendenti a quelli delle imprese propriamente dette. Per il momento tali iscrizioni verranno evidenziate nella trasmissione degli elenchi degli aggiornamenti della lista di mobilità ai Centri per l’Impiego e all’INPS per consentire una corretta gestione delle procedure.

17 dicembre 2010 – Gestione 2011 degli ammortizzatori in deroga – Sottoscrizione di nuovo Accordo Quadro e pubblicazione Circolare congiunta Regione-INPS aggiornata all’annualità 2011

Gestione 2011 degli ammortizzatori in deroga
Sottoscrizione nuovo Accordo Quadro e pubblicazione della Circolare congiunta Regione-INPS aggiornata all’annualità 2011

Nel pomeriggio di giovedì 16 dicembre 2010 è stato sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi l’Accordo Quadro che definisce le modalità di gestione delle deroghe per l’anno 2011. Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2011 è stato infatti definito a livello nazionale il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga e la prosecuzione degli interventi anti-crisi secondo le linee operative dell’ultimo biennio. Le modalità di gestione degli ammortizzatori in deroga in Piemonte per l’anno 2011 si muovono pertanto in linea di continuità con gli orientamenti assunti nel 2009-2010. E’ confermata la strumentazione operativa messa a punto nel corso di quest’anno e le regole gestionali definite nella Circolare congiunta approvata lo scorso 7 ottobre, che il 3 febbraio 2011 è stata aggiornata alla nuova annualità.

Accordo Quadro Regionale 2011 
Circolare congiunta 2011 Regione-INPS 

Si sottolinea, in particolare, che le domande di mobilità in deroga presentate nel corso del 2010 e la cui scadenza naturale ricade nel 2011, secondo la durata prevista dalla normativa regionale, saranno liquidate regolarmente fino alla loro conclusione. L’accordo quadro del biennio 2009-2010 prevedeva infatti che le domande si chiudessero d’ufficio al 31.12.2010, ma nel nuovo accordo tale blocco è stato rimosso, consentendo la prosecuzione del pagamento dell’indennità di mobilità anche per il periodo residuo ricadente nell’anno nuovo.
Si precisa inoltre che per l’anno 2011 la chiusura d’ufficio delle domande di mobilità in deroga al 31 dicembre non è stata prevista, e che quindi le istanze presentate possono proseguire fino alla loro naturale scadenza (6 o 12 mesi dalla data di inizio, a seconda delle tipologie), anche se questa ricade nel 2012.

03 dicembre 2010 – Apprendisti in mobilità - Procedure di licenziamento collettive – Modalità gestionali

03 dicembre 2010 – Apprendisti in mobilità - Procedure di licenziamento collettive – Modalità gestionali

La Regione ha analizzato con l’INPS la problematica in oggetto, per quanto attiene alle procedure di licenziamento collettivo ex L. 223/91 che coinvolgono degli apprendisti. Si è considerato, in particolare, che la Legge in questione precisa all’art.4 comma 9 che l’impresa, raggiunto l’accordo sindacale, ovvero esaurita la procedura prevista, " … ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti …”. Non è prevista, di fatto, l’iscrizione in mobilità su richiesta aziendale di apprendisti, che d’altra parte non rientrano fra le categorie aventi diritto a percepire l’indennità di mobilità citate più avanti all’art. 16 comma 1. Per rispettare tale dettato legislativo e favorire nel contempo la possibilità per gli apprendisti di iscriversi alla lista di mobilità, come deliberato nella seduta della Commissione Regionale per l’Impiego del 1° luglio scorso, si suggerisce che l’impresa evidenzi nella comunicazione di licenziamento agli apprendisti che spetta loro l’iscrizione alla lista di mobilità, che hanno facoltà di richiedere su domanda individuale ai sensi della L. 236/93 al Centro per l’Impiego territorialmente competente in relazione alla loro residenza o domicilio abituale nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento. I nominativi degli apprendisti licenziati in tale contesto vanno inoltre segnalati alla Regione a titolo informativo, utilizzando la modulistica in uso e specificando alla voce "Livello di inquadramento" che si tratta di un apprendista; la Regione provvederà a comunicare il dato ai CpI competenti, che si attiveranno per segnalare all’apprendista il suo diritto all’iscrizione giuridica alla lista di mobilità nell’eventualità che questi non abbia ancora presentato istanza di iscrizione ai sensi della L. 236/93.

30 settembre 2010 – Ammortizzatori sociali per gli apprendisti

30 settembre 2010 – Ammortizzatori sociali per gli apprendisti
La Regione e le parti sociali piemontesi sono intervenute nei giorni scorsi a favore degli apprendisti, particolarmente svantaggiati in caso di perdita del posto del lavoro perché del tutto scoperti da interventi ordinari di sostegno al reddito, secondo le seguenti linee operative:

  • Gli apprendisti licenziati o non confermati alla scadenza del contratto per situazioni di crisi aziendale possono fare domanda di iscrizione alla lista di mobilità al Centro per l’Impiego della zona di residenza e fruire delle agevolazioni all’assunzione previste dalla normativa.
  • Gli apprendisti che hanno perso il posto di lavoro a partire dal 1° gennaio 2010 possono iscriversi in sanatoria alla lista di mobilità entro il 31 ottobre 2010, purché alla data di presentazione della domanda essi non risultino occupati e si siano registrati come disoccupati presso il Centro per l’Impiego della loro zona entro 60 giorni dalla data di licenziamento dal contratto di apprendistato.
  • Gli apprendisti licenziati con un’anzianità aziendale di almeno un anno e con almeno sei mesi di lavoro effettivo possono fare, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, domanda alla sede INPS locale di indennità di mobilità in deroga, concessa per un periodo massimo di sei mesi con l’obbligo di partecipare agli interventi di politica attiva organizzati dai Centri per l’Impiego.
  • Le domande di indennità di disoccupazione ordinaria presentate all’INPS dagli apprendisti licenziati a partire da gennaio 2009 e finora inevase sono state trasformate in domande di mobilità in deroga dalla durata massima di sei mesi e verranno liquidate nelle prossime settimane dall’INPS. Sono stati inclusi, come previsto dalla normativa, solo gli apprendisti con un’anzianità aziendale di un anno e almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestati.


Servizio a cura della Direzione 15 - Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro