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Sezione Istruzione

Sommario:




Organizzazione della rete scolastica

Precisazioni e chiarimenti in merito al dimensionamento delle istituzioni scolastiche ex DPR.233/1998 (comunicazione inviata alle Province, ANCI, UNCEM, URPP, Provveditorati agli studi del Piemonte in data 19/11/1998).

Nelle due prime riunioni del Tavolo di confronto regionale (4 e 11 novembre u.s.) si sono affrontate una serie di questioni, poste dalle Amministrazioni provinciali in riferimento alle attività delle Conferenze per i piani di dimensionamento. Dopo adeguato esame delle medesime, si sono concordate le indicazioni, qui sotto esposte, che potranno orientare nei casi concreti che le conferenze dovranno esaminare.

  1. Non vanno conteggiati ai fini del dimensionamento i frequentanti:
    • corsi delle 150 ore (data l'episodicità dei medesimi e la non prevedibilità, salvo che a brevissimo termine, del numero di allievi)
    • corsi scolastici presso case circondariali (sia per considerazioni analoghe a quelle sopra indicate, sia per la specificità della condizione dei frequentanti).
  2. Non vanno conteggiati, inoltre, gli allievi delle scuole-non statali. Tuttavia, ove gli istituti da dimensionare raggiungano di stretta misura la soglia minima (500 o 300 ), sarà opportuno considerare anche gli allievi delle materne non-statali, sia perché questi potranno entrare in futuro nel primo anno dell'obbligo (dopo la riforma dei cicli scolastici), sia perché nell'attuale fase di transizione possono comunque consolidare la soglia minima.
  3. Vanno invece conteggiati i frequentanti: corsi scolastici serali di scuola secondaria superiore (vista la stretta analogia con la normale frequenza diurna).
  4. Fatto salvo quanto previsto alla lettera A n.4 dei "Criteri regionali", eventuali deroghe alla soglia minima per l'autonomia, possono essere stabilite (in via interlocutoria), da parte delle Conferenze provinciali, nei casi di approssimazione per difetto, qualora le specifiche situazioni territoriali evidenzino notevole pregiudizio, causato dal mancato conferimento dell'autonomia. La Regione, nella fase di approvazione del piano regionale di dimensionamento, deciderà in via definitiva, dopo adeguata comparazione di tutti i casi di deroga (provvisoriamente stabiliti dalle Conferenze), onde garantire omogeneità ed equanimità.
  5. Per "alta densità demografica", di cui all'art.2, comma 3 del DPR.233 si può intendere, relativamente all'ambito territoriale dell'autonomia, un rapporto abitanti/kmq non inferiore a 300. Tuttavia, ove la densità risulti minore, il tetto massimo di 900 allievi non va ritenuto vincolante nei confronti di istituti che facciano riscontrare un efficace funzionamento organizzativo e didattico: il dimensionamento, infatti, andrà soprattutto basato sulla specificità del singolo istituto e sulla sua capacità di rispondere ai bisogni formativi di una data zona, piuttosto che vincolato unicamente alla densità demografica.
  6. L'individuazione degli istituti superiori per le industrie artistiche (ex art.7, comma 1 del DPR.233), nonché di quelli con particolare specializzazione (ex art.2, comma 8) sarà effettuata in accordo fra la Regione e le singole Province, al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri.
  7. La certificazione del numero degli abitanti presenti nel comune va riferita al 31/XII/1997.
  8. Si ricorda che, pur avendo come obiettivo la stabilità, le scelte di dimensionamento ed autonomia, che verranno effettuate dalle Conferenze e dalla successiva approvazione Regionale, non vanno considerate immutabili, ma potranno essere suscettibili di revisioni. Tutto ciò appare ovvio, sia per la natura della profonda riforma prevista dall'art.21 della l.59/1997, che per quella dei cicli scolastici; le revisioni organizzative dovranno limitarsi comunque ai casi indispensabili.
  9. Nello spirito di collaborazione, che la Regione ha più volte espresso e manifestato, ci si impegna a supportare le Province nell'elaborazione dei piani di dimensionamento, individuando, via, via che le specifiche problematiche delle varie zone assumeranno la loro evidenza, criteri e suggerimenti. Si rinvia comunque sin d'ora alla lettera (prot. n.13737/32.7 del 3 sett. 98) di raccomandazione circa la redazione del Piano provinciale. In essa sono indicati gli elementi informativi che devono giustificare le scelte e di conseguenza guidare il preventivo lavoro di acquisizione dati, interlocuzione e conseguente attività decisionale. L'organizzazione di supporto al Tavolo regionale verrà rafforzata, tenendo presenti le istanze emerse nella riunione del 4 novembre u.s.
NOTA INTEGRATIVA

In relazione e a completamento della comunicazione di cui sopra:

  • i Comuni da considerarsi ufficialmente "montani" sono quelli il cui territorio risulta classificato come tale ex art. 2, comma 1 della l.r. 28/1992 e successive modificazioni ed elencato nel comma 2, stesso articolo.


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A cura della Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro

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