Organizzazione della rete scolastica
Precisazioni
e chiarimenti in merito al dimensionamento delle istituzioni
scolastiche ex DPR.233/1998 (comunicazione inviata alle Province,
ANCI, UNCEM, URPP, Provveditorati agli studi del Piemonte in
data 19/11/1998).
Nelle
due prime riunioni del Tavolo di confronto regionale (4 e 11
novembre u.s.) si sono affrontate una serie di questioni, poste
dalle Amministrazioni provinciali in riferimento alle attività
delle Conferenze per i piani di dimensionamento. Dopo adeguato
esame delle medesime, si sono concordate le indicazioni, qui
sotto esposte, che potranno orientare nei casi concreti che le
conferenze dovranno esaminare.
- Non vanno
conteggiati ai fini del dimensionamento i frequentanti:
- corsi
delle 150 ore (data l'episodicità dei medesimi e la non
prevedibilità, salvo che a brevissimo termine, del numero
di allievi)
- corsi
scolastici presso case circondariali (sia per considerazioni
analoghe a quelle sopra indicate, sia per la specificità
della condizione dei frequentanti).
-
Non
vanno conteggiati, inoltre, gli allievi delle scuole-non statali.
Tuttavia, ove gli istituti da dimensionare raggiungano di stretta
misura la soglia minima (500 o 300 ), sarà opportuno considerare
anche gli allievi delle materne non-statali, sia perché
questi potranno entrare in futuro nel primo anno dell'obbligo
(dopo la riforma dei cicli scolastici), sia perché nell'attuale
fase di transizione possono comunque consolidare la soglia minima.
- Vanno invece
conteggiati i frequentanti: corsi scolastici serali di scuola
secondaria superiore (vista la stretta analogia con la normale
frequenza diurna).
-
Fatto
salvo quanto previsto alla lettera A n.4 dei "Criteri regionali",
eventuali deroghe alla soglia minima per l'autonomia, possono
essere stabilite (in via interlocutoria), da parte delle Conferenze
provinciali, nei casi di approssimazione per difetto, qualora
le specifiche situazioni territoriali evidenzino notevole pregiudizio,
causato dal mancato conferimento dell'autonomia. La Regione,
nella fase di approvazione del piano regionale di dimensionamento,
deciderà in via definitiva, dopo adeguata comparazione
di tutti i casi di deroga (provvisoriamente stabiliti dalle Conferenze),
onde garantire omogeneità ed equanimità.
- Per "alta
densità demografica", di cui all'art.2, comma 3 del
DPR.233 si può intendere, relativamente all'ambito territoriale
dell'autonomia, un rapporto abitanti/kmq non inferiore a 300.
Tuttavia, ove la densità risulti minore, il tetto massimo
di 900 allievi non va ritenuto vincolante nei confronti di istituti
che facciano riscontrare un efficace funzionamento organizzativo
e didattico: il dimensionamento, infatti, andrà soprattutto
basato sulla specificità del singolo istituto e sulla
sua capacità di rispondere ai bisogni formativi di una
data zona, piuttosto che vincolato unicamente alla densità
demografica.
- L'individuazione
degli istituti superiori per le industrie artistiche (ex art.7,
comma 1 del DPR.233), nonché di quelli con particolare
specializzazione (ex art.2, comma 8) sarà effettuata in
accordo fra la Regione e le singole Province, al fine di assicurare
l'omogeneità dei criteri.
- La certificazione
del numero degli abitanti presenti nel comune va riferita al
31/XII/1997.
- Si ricorda
che, pur avendo come obiettivo la stabilità, le scelte
di dimensionamento ed autonomia, che verranno effettuate dalle
Conferenze e dalla successiva approvazione Regionale, non vanno
considerate immutabili, ma potranno essere suscettibili di revisioni.
Tutto ciò appare ovvio, sia per la natura della profonda
riforma prevista dall'art.21 della l.59/1997, che per quella
dei cicli scolastici; le revisioni organizzative dovranno limitarsi
comunque ai casi indispensabili.
- Nello spirito
di collaborazione, che la Regione ha più volte espresso
e manifestato, ci si impegna a supportare le Province nell'elaborazione
dei piani di dimensionamento, individuando, via, via che le specifiche
problematiche delle varie zone assumeranno la loro evidenza,
criteri e suggerimenti. Si rinvia comunque sin d'ora alla lettera
(prot. n.13737/32.7 del 3 sett. 98) di raccomandazione circa
la redazione del Piano provinciale. In essa sono indicati gli
elementi informativi che devono giustificare le scelte e di conseguenza
guidare il preventivo lavoro di acquisizione dati, interlocuzione
e conseguente attività decisionale. L'organizzazione di
supporto al Tavolo regionale verrà rafforzata, tenendo
presenti le istanze emerse nella riunione del 4 novembre u.s.
NOTA
INTEGRATIVA
In relazione e a completamento della comunicazione di cui sopra:
- i Comuni da considerarsi ufficialmente "montani"
sono quelli il cui territorio risulta classificato come tale
ex art. 2, comma 1 della l.r. 28/1992 e successive modificazioni
ed elencato nel comma 2, stesso articolo.