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Sezione Istruzione

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Organizzazione della rete scolastica

Deliberazione del Consiglio Regionale 541-006876 del 27/5/1999 "Dimensionamento delle istitutuzioni scolastiche statali ex art. 21 Legge 15/3/1997 n. 59 e D.P.R. 18/6/1998 n. 233. Approvazione dei criteri integrativi di deroga a quelli generali approvati con D.C.R. n. 492-10965 del 22 settembre 1998.

Il Consiglio Regionale,
visto l'art. 21 commi 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 avente per oggetto "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma delle Pubbliche Amministrazioni e per la semplificazione amministrativa".

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 con il quale sono conferite le funzioni e ci compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1997 n. 449;
visto il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art. 21 della legge 15/3/1997 n. 59 ed in particolare l'art. 3, comma 1 che attribuisce alle Regioni il compito di formulare i criteri generali e gli indirizzi di programmazione alle Conferenze Provinciali Organizzative, per la definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche;

vista la D.C.R. n. 492-10965 in data 22 settembre 1998 che definisce i criteri generali e gli indirizzi di programmazione per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, assunte ai sensi del D.P.R. 233/98;
vista la D.G.R. n. 20-27016 approvata dalla Giunta regionale in data 6 aprile 1999 e le motivazioni in essa addotte, sulla quale la VI Commissione consiliare ha espresso parere favorevole;

delibera

di approvare i criteri integrativi di deroga a quelli generali approvati con D.C.R. n. 492-10965 del 22/9/1998 allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che tali criteri verranno trasmessi dalla Giunta regionale alle Conferenze Provinciali Organizzative.

Allegato
Criteri integrativi di deroga a quelli approvati con DCR 492 - 10965 in data 22 settembre 1998
  1. Per le autonomie che configurano il superamento del tetto massimo di 900 allievi, su realtà esistenti, al fine di non produrre perdite di funzionalità e di unitarietà delle strutture scolastiche, si ritiene di valutare ammissibili le autonomie in deroga all'indice massimo previsto dal DPR 233/98.
  2. Per le autonomie di nuova formazione (aggregazioni) che superano il tetto dei 900 allievi, sono da ritenersi ammissibili le istanze di deroga quando ricorre almeno una delle seguenti situazioni sotto elencate:
    1. ambito dell'autonomia caratterizzato da omogeneità territoriale;
    2. autonomie ricadenti in ambiti territoriali ad alta densità abitativa;
  3. Per le autonomie con numero di allievi prossimo alla soglia dei 500 e 300 allievi, tenuto conto dell'elevamento dell'obbligo scolastico a 15 anni e considerato il tasso medio di dispersione pari al 5% della popolazione scolastica, si ritiene di ammettere quelle autonomie in deroga al limite minimo di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 del DPR 233/98, quando la consistenza numerica degli allievi risulta non inferiore al numero di 475 e 285 allievi.
  4. Per quelle autonomie derivanti dall'aggregazione verticale di più scuole dell'obbligo in territorio solo parzialmente montano, si ritiene di assimilare le stesse a quelle di cui all'articolo 2, comma 3 del DPR 233/98, per favorire tali zone in situazione di difficoltà.
  5. L'indice minimo di riferimento previsto al comma 3 dell'articolo 2 del DPR 233/98,trova applicazione come elemento di deroga per gli istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi formativi specializzati e presenza sul territorio regionale in misura limitata.
  6. Per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, ricadenti in comuni montani o aventi bacino di utenza montano, l'indice di riferimento per l'acquisizione dell'autonomia scolastica può essere quello relativo a 300 allievi secondo quanto specificato dall'articolo 2 comma 3 del DPR 233/98.
  7. Nelle autonomie che prevedono istituti in cui esistono manifesti e documentati fenomeni di disagio giovanile, la consistenza numerica potrà esserne ridotta fino a 300 allievi.
  8. Le autonomie proposte dalle C.P.O. che non trovano riscontro nei parametri sopra indicati, saranno oggetto di temporanea sospensiva in attesa di acquisire ulteriore documentazione per una loro adeguata definizione.


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A cura della Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro

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