Organizzazione della rete scolastica
Deliberazione
del Consiglio Regionale 541-006876 del 27/5/1999 "Dimensionamento
delle istitutuzioni scolastiche statali ex art. 21 Legge 15/3/1997
n. 59 e D.P.R. 18/6/1998 n. 233. Approvazione dei criteri integrativi
di deroga a quelli generali approvati con D.C.R. n. 492-10965
del 22 settembre 1998.
Il
Consiglio Regionale,
visto l'art. 21 commi 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59
avente per oggetto "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma
delle Pubbliche Amministrazioni e per la semplificazione amministrativa".
visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 con il quale sono
conferite le funzioni e ci compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
visto
l'art. 40 della legge 23 dicembre 1997 n. 449;
visto il D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, con il quale è
stato approvato il regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione
degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art.
21 della legge 15/3/1997 n. 59 ed in particolare l'art. 3, comma
1 che attribuisce alle Regioni il compito di formulare i criteri
generali e gli indirizzi di programmazione alle Conferenze Provinciali
Organizzative, per la definizione dei piani di dimensionamento
delle istituzioni scolastiche;
vista
la D.C.R. n. 492-10965 in data 22 settembre 1998 che definisce
i criteri generali e gli indirizzi di programmazione per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche, assunte ai sensi del
D.P.R. 233/98;
vista la D.G.R. n. 20-27016 approvata dalla Giunta regionale
in data 6 aprile 1999 e le motivazioni in essa addotte, sulla
quale la VI Commissione consiliare ha espresso parere favorevole;
delibera
di
approvare i criteri integrativi di deroga a quelli generali approvati
con D.C.R. n. 492-10965 del 22/9/1998 allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che tali criteri verranno trasmessi dalla Giunta
regionale alle Conferenze Provinciali Organizzative.
Allegato
Criteri integrativi di deroga a quelli approvati con DCR 492
- 10965 in data 22 settembre 1998
-
Per le autonomie che configurano il superamento del tetto massimo
di 900 allievi, su realtà esistenti, al fine di non produrre
perdite di funzionalità e di unitarietà delle strutture
scolastiche, si ritiene di valutare ammissibili le autonomie
in deroga all'indice massimo previsto dal DPR 233/98.
-
Per le autonomie di nuova formazione (aggregazioni) che superano
il tetto dei 900 allievi, sono da ritenersi ammissibili le istanze
di deroga quando ricorre almeno una delle seguenti situazioni
sotto elencate:
- ambito dell'autonomia caratterizzato da omogeneità
territoriale;
- autonomie ricadenti in ambiti territoriali ad alta densità
abitativa;
-
Per le autonomie con numero di allievi prossimo alla soglia dei
500 e 300 allievi, tenuto conto dell'elevamento dell'obbligo
scolastico a 15 anni e considerato il tasso medio di dispersione
pari al 5% della popolazione scolastica, si ritiene di ammettere
quelle autonomie in deroga al limite minimo di cui all'articolo
2 commi 2 e 3 del DPR 233/98, quando la consistenza numerica
degli allievi risulta non inferiore al numero di 475 e 285 allievi.
-
Per quelle autonomie derivanti dall'aggregazione verticale di
più scuole dell'obbligo in territorio solo parzialmente
montano, si ritiene di assimilare le stesse a quelle di cui all'articolo
2, comma 3 del DPR 233/98, per favorire tali zone in situazione
di difficoltà.
-
L'indice minimo di riferimento previsto al comma 3 dell'articolo
2 del DPR 233/98,trova applicazione come elemento di deroga per
gli istituti secondari di istruzione artistica, professionale
e tecnica con indirizzi formativi specializzati e presenza sul
territorio regionale in misura limitata.
-
Per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono
corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, ricadenti in comuni
montani o aventi bacino di utenza montano, l'indice di riferimento
per l'acquisizione dell'autonomia scolastica può essere
quello relativo a 300 allievi secondo quanto specificato dall'articolo
2 comma 3 del DPR 233/98.
-
Nelle autonomie che prevedono istituti in cui esistono manifesti
e documentati fenomeni di disagio giovanile, la consistenza numerica
potrà esserne ridotta fino a 300 allievi.
-
Le autonomie proposte dalle C.P.O. che non trovano riscontro
nei parametri sopra indicati, saranno oggetto di temporanea sospensiva
in attesa di acquisire ulteriore documentazione per una loro
adeguata definizione.