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Sezione Istruzione

Sommario:




Organizzazione della rete scolastica

Allegato
Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali - Indirizzi di programmazione e criteri generali

I - Premessa

In attuazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 233 dei 18.6.1998 avente per oggetto "Regolamento per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto" la Regione Piemonte assume quali criteri guida per la costruzione di un sistema di autonomia scolastica, la stabilità delle istituzioni scolastiche e il rapporto delle stesse con il territorio;
ciò al fine di garantire una reale e qualificata offerta formativa e di partecipazione alla programmazione e gestione della stessa da parte delle diverse componenti sociali operanti nel territorio.

II - Indirizzi generali e criteri per la definizione degli ambiti territoriali
  • visto integralmente l'art. 2 del Regolamento con particolare riguardo ai parametri e ai requisiti previsti, relativi alle caratteristiche delle costituende istituzioni scolastiche autonome;
  • visto in particolare il 2° comma dell'art. 2 sopra citato, relativamente alla definizione degli indici di popolazione scolastica richiesti per acquisire o mantenere la personalità giuridico da parte degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado;
  • visto altresì il comma 3 dell'art. 2, ove sono previste deroghe automatiche ai parametri dimensionali definiti al comma 2 per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, ricadenti in ambiti territoriali di Comuni montani e per quelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano e con realtà geografiche caratterizzate da viabilità disagevole e con dispersione e rarefazione degli insediamenti abitativi;
  • ricordato che l'art. 3 del suddetto Regolamento affida alle Regioni il compito di adottare, preventivamente all'approvazione, dei piani provinciali di dimensionamento, i criteri generali per la definizione degli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali è assicurata la permanenza e la stabilità delle istituzioni scolastiche autonome;
  • tenuto conto che per meglio garantire e favorire l'offerta formativa e la presenza di un maggior numero di possibilità di scelta educativa sul territorio di riferimento, si ritiene di individuare i seguenti criteri e indirizzi generali per la definizione da parte delle conferenze provinciali degli ambiti territoriali ai fini della costituzione delle autonomie scolastiche:
    • valutazione degli ambiti geografici, economici, sociali, con una puntuale verifica delle situazioni anagrafiche-demografiche e migratorie del territorio;
    • valutazione in modo separato degli ambiti territoriali riferiti ai cicli formativi dell'obbligo scolastico e della scuola secondaria superiore;
    • in armonia con il principio di salvaguardia del territorio montano operare scelte volte a valorizzare le risorse umane, culturali ed economiche delle zone montane con il ricorso all'applicazione in modo flessibile e ragionato dell'art. 2 comma 2 del Regolamento. Per la restante parte di comuni facenti parte di province nelle quali l'intero territorio montano risulta superiore ad 1/3 della superficie territoriale complessiva e nei quali le condizioni di viabilità siano disagevoli e nei quali vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, si dovrà definire l'ambito territoriale per l'acquisizione dell'autonomia amministrativa e didattica nonché per l'acquisizione della personalità giuridica, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2 comma 7 del Regolamento.
      Per rarefazione abitativa è da intendersi un gruppo di case più o meno numerose non sufficientemente organizzato e prive di servizi pubblici essenziali (attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, sanitarie, amministrative), mentre per viabilità disagevole occorre fare riferimento alle distanze intercorrenti tra le strutture scolastiche ed i vari nuclei abitativi, ovvero chilometri 2 per scuole materne, chilometri 4 per scuole elementari e chilometri 8 per scuole medie inferiori.
    • ai fini della definizione delle istituzioni scolastiche autonome, riferite alla scuola media superiore, tenere in debita considerazione l'esistenza e la qualità della funzione formativa svolta dai centri di formazione professionale:
    • la definizione delle istituzioni scolastiche autonome deve basarsi su un'attenta analisi delle risorse professionali, delle attrezzature, degli spazi e dello stato di fatto in cui si trovano gli edifici scolastici, in modo che le nuove istituzioni offrano effettivamente un miglioramento funzionale e un potenziamento dell'offerta didattica. Occorre evitare che la nuova istituzione risulti, per alcuni segmenti della propria struttura, qualitativamente o quantitativamente inferiore alla realtà oggi esistente;
    • nella definizione delle autonomie che potranno da luogo a istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, utilizzare come valutazione complessiva, la popolazione scolastica del territorio in esame comprensiva delle frequentazioni nelle scuole materne non statali;
    • valutazione dell'eventualità del superamento dei confini provinciali, al fine di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico, nella definizione degli ambiti territoriali;
    • nelle realtà territoriali in cui sono manifeste situazioni di crisi economica e/o di declino industriale con conseguenze disagio dell'età giovanile in esso presenti, occorrerà tener conto della realtà esistente al fine di valutare la permanenza e l'attribuzione dell'autonomia delle istituzioni esistenti. Infatti non va dimenticato che una seria programmazione, non deve privilegiare le posizioni scolastiche forti, ma deve porsi soprattutto come elemento di riequilibrio socio-economico territoriale;
    • nelle zone, in cui risulti una consistente percentuale di disagio scolastico, il dimensionamento deve tener conto, con grande cura, della funzionalità organizzativa e didattica per una strategia del recupero, che va considerata prioritaria per gli istituti interessati da tale fenomeno.

A) Criteri Specifici per Scuola Materna, Elementare e Media Inferiore:

  1. L'ambito territoriale di riferimento per la costituzione di Istituzioni scolastiche autonome, coincide, di norma, nella situazione ottimale, con l'ambito comunale o sub-comunale; laddove in tale ambito non si raggiungano gli indici di cui all'art. 2 commi 2 e 3, mediante la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, si procede all'individuazione di ambiti territoriali intercomunali, che tendano a rendere minimo il numero di Comuni necessari a costituire una scuola autonoma;
  2. per meglio agevolare gli allievi e gli insegnanti, nelle politiche scolastiche, d'indirizzo didattico, di criteri e tempi di valutazione del profitto, nonché la sempre crescente oggettiva difficoltà
    di comunicazione tra i docenti, sarà opportuno verificare in modo generalizzato tutte quelle condizioni che possono dare luogo ad aggregazioni in senso verticale, rendendo possibile il raggiungimento di un'offerta formativa onnicomprensiva;
  3. nelle aggregazioni; per quanto possibile, si dovrà operare solo sul piano organizzativo, senza procedere a chiusura di sedi scolastiche. Solo in tempi successivi, consolidatesi funzionalmente le nuove istituzioni, converrà se del caso, esaminare l'ipotesi di trasferire gli allievi in altre scuole;
  4. nelle realtà territoriali non montane, nelle quali si manifestano marcati fenomeni di declino demografico, il dimensionamento delle istituzioni scolastiche per acquisire la personalità giuridica dovrà tendere di norma ad una quota di popolazione scolastica tale da garantire nel quinquennio il mantenimento dell'indice minimo previsto; laddove ciò non sia possibile, sarà compito dell'ente locale fornire, preventivamente all'approvazione dei piani provinciali di dimensionamento, studi specifici da cui risulti una garanzia di mantenimento nel periodo della popolazione scolastica.

B) Criteri per la scuola secondaria superiore

  1. Gli ambiti territoriali per la costituzione di scuole superiori autonome; potranno essere diversificati per ordine di scuola e tali comunque da garantire un equilibrato rapporto tra offerta formativa e bacino di utenza, sempre con riferimento agli indici stabiliti dall'art. 2 comma 2 del Regolamento, in particolare al mantenimento della stabilità riferita alla popolazione scolastica nel quinquennio;
  2. le basi territoriali di riferimento per l'individuazione degli ambiti di autonomia scolastica possono essere le differenti articolazioni sub-regionali o sub-provinciali determinate dai rispettivi Enti per i propri fini programmatori oppure definiti da altri organismi nazionali (esempio zonizzazione ISTAT per le analisi socio-economiche);
    3) come indicato nei criteri generali, per la definizione degli ambiti scolastici delle scuole superiori, in aree confinanti i limiti provinciali e regionali non possono essere considerati ostativi;
  3. nel processo di individuazione dell'ambito territoriale, pur non intervenendo come conteggio negli indici di riferimento per l'acquisizione dell'autonomia, si dovrà altresì tener conto dei Centri di Formazione Professionale e dei Consorzi, per un successivo progetto organico derivante dall'estensione dell'obbligo scolastico;
  4. qualora il numero di alunni sia sufficientemente prossimo al valore ottimale minimo previsto dall'art. 2 comma 2 dei regolamento, ma ne sia al disotto, possono essere consentite deroghe in relazione ad una fondata previsione di rientro nel parametri;
  5. in attesa dell'emanazione della legge di Riforma dei cicli scolastici e della riforma della formazione professionale, in attuazione di quanto stabilito dall'Accordo per il lavoro (24/9/96) e in conformità a quanto indicato nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni (5/6/97) sull'istruzione, formazione e lavoro, le aggregazioni, comprese quelle imposte per raggiungere i limiti minimi, dovrebbero essere progettate solo a carattere sperimentale (sia organizzativo che didattico) operando come organizzazioni aperte, volte a creare strutture agevolmente reversibili. Tali organizzazioni sperimentali dovrebbero avviare, fra l'altro e per quanto possibile, sperimentazioni volte ad integrare percorsi scolastici e percorsi di formazione professionale.


e-mail: istruzione@regione.piemonte.it

A cura della Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro

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