Organizzazione della rete scolastica
Allegato
Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali
- Indirizzi di programmazione e criteri generali
I
- Premessa
In
attuazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 233 dei 18.6.1998
avente per oggetto "Regolamento per il dimensionamento ottimale
delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di
istituto" la Regione Piemonte assume quali criteri guida
per la costruzione di un sistema di autonomia scolastica, la
stabilità delle istituzioni scolastiche e il rapporto
delle stesse con il territorio;
ciò al fine di garantire una reale e qualificata offerta
formativa e di partecipazione alla programmazione e gestione
della stessa da parte delle diverse componenti sociali operanti
nel territorio.
II
- Indirizzi generali e criteri per la definizione degli ambiti
territoriali
-
visto integralmente l'art. 2 del Regolamento con particolare
riguardo ai parametri e ai requisiti previsti, relativi alle
caratteristiche delle costituende istituzioni scolastiche autonome;
- visto in particolare il 2° comma dell'art. 2 sopra citato,
relativamente alla definizione degli indici di popolazione scolastica
richiesti per acquisire o mantenere la personalità giuridico
da parte degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado;
- visto altresì il comma 3 dell'art. 2, ove sono previste
deroghe automatiche ai parametri dimensionali definiti al comma
2 per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare
e media, ricadenti in ambiti territoriali di Comuni montani e
per quelle province il cui territorio è per almeno un
terzo montano e con realtà geografiche caratterizzate
da viabilità disagevole e con dispersione e rarefazione
degli insediamenti abitativi;
- ricordato che l'art. 3 del suddetto Regolamento affida alle
Regioni il compito di adottare, preventivamente all'approvazione,
dei piani provinciali di dimensionamento, i criteri generali
per la definizione degli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata
a seconda del grado di istruzione, nei quali è assicurata
la permanenza e la stabilità delle istituzioni scolastiche
autonome;
- tenuto conto che per meglio garantire e favorire l'offerta
formativa e la presenza di un maggior numero di possibilità di scelta educativa sul territorio di riferimento, si ritiene
di individuare i seguenti criteri e indirizzi generali per la
definizione da parte delle conferenze provinciali degli ambiti
territoriali ai fini della costituzione delle autonomie scolastiche:
- valutazione degli ambiti geografici, economici, sociali, con
una puntuale verifica delle situazioni anagrafiche-demografiche
e migratorie del territorio;
- valutazione in modo separato degli ambiti territoriali riferiti
ai cicli formativi dell'obbligo scolastico e della scuola secondaria
superiore;
- in armonia con il principio di salvaguardia del territorio
montano operare scelte volte a valorizzare le risorse umane,
culturali ed economiche delle zone montane con il ricorso all'applicazione
in modo flessibile e ragionato dell'art. 2 comma 2 del Regolamento.
Per la restante parte di comuni facenti parte di province nelle
quali l'intero territorio montano risulta superiore ad 1/3 della
superficie territoriale complessiva e nei quali le condizioni
di viabilità siano disagevoli e nei quali vi sia dispersione
e rarefazione di insediamenti abitativi, si dovrà definire
l'ambito territoriale per l'acquisizione dell'autonomia amministrativa
e didattica nonché per l'acquisizione della personalità giuridica, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2 comma
7 del Regolamento.
Per rarefazione abitativa è da intendersi un gruppo di
case più o meno numerose non sufficientemente organizzato
e prive di servizi pubblici essenziali (attrezzature di interesse
comune, religiose, culturali, sociali, sanitarie, amministrative),
mentre per viabilità disagevole occorre fare riferimento
alle distanze intercorrenti tra le strutture scolastiche ed i
vari nuclei abitativi, ovvero chilometri 2 per scuole materne,
chilometri 4 per scuole elementari e chilometri 8 per scuole
medie inferiori.
- ai fini della definizione delle istituzioni scolastiche autonome,
riferite alla scuola media superiore, tenere in debita considerazione
l'esistenza e la qualità della funzione formativa svolta
dai centri di formazione professionale:
- la definizione delle istituzioni scolastiche autonome deve
basarsi su un'attenta analisi delle risorse professionali, delle
attrezzature, degli spazi e dello stato di fatto in cui si trovano
gli edifici scolastici, in modo che le nuove istituzioni offrano
effettivamente un miglioramento funzionale e un potenziamento
dell'offerta didattica. Occorre evitare che la nuova istituzione
risulti, per alcuni segmenti della propria struttura, qualitativamente
o quantitativamente inferiore alla realtà oggi esistente;
- nella definizione delle autonomie che potranno da luogo a
istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, utilizzare
come valutazione complessiva, la popolazione scolastica del territorio
in esame comprensiva delle frequentazioni nelle scuole materne
non statali;
- valutazione dell'eventualità del superamento dei confini
provinciali, al fine di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico, nella definizione degli ambiti territoriali;
- nelle realtà territoriali in cui sono manifeste situazioni
di crisi economica e/o di declino industriale con conseguenze
disagio dell'età giovanile in esso presenti, occorrerà
tener conto della realtà esistente al fine di valutare
la permanenza e l'attribuzione dell'autonomia delle istituzioni
esistenti. Infatti non va dimenticato che una seria programmazione,
non deve privilegiare le posizioni scolastiche forti, ma deve
porsi soprattutto come elemento di riequilibrio socio-economico
territoriale;
- nelle zone, in cui risulti una consistente percentuale di
disagio scolastico, il dimensionamento deve tener conto, con
grande cura, della funzionalità organizzativa e didattica
per una strategia del recupero, che va considerata prioritaria
per gli istituti interessati da tale fenomeno.
A) Criteri Specifici per Scuola Materna, Elementare e Media
Inferiore:
- L'ambito territoriale di riferimento per la costituzione di
Istituzioni scolastiche autonome, coincide, di norma, nella situazione
ottimale, con l'ambito comunale o sub-comunale; laddove in tale
ambito non si raggiungano gli indici di cui all'art. 2 commi
2 e 3, mediante la costituzione di istituti comprensivi di scuola
materna, elementare e media, si procede all'individuazione di
ambiti territoriali intercomunali, che tendano a rendere minimo
il numero di Comuni necessari a costituire una scuola autonoma;
- per meglio agevolare gli allievi e gli insegnanti, nelle politiche
scolastiche, d'indirizzo didattico, di criteri e tempi di valutazione
del profitto, nonché la sempre crescente oggettiva difficoltà
di comunicazione tra i docenti, sarà opportuno verificare
in modo generalizzato tutte quelle condizioni che possono dare
luogo ad aggregazioni in senso verticale, rendendo possibile
il raggiungimento di un'offerta formativa onnicomprensiva;
- nelle aggregazioni; per quanto possibile, si dovrà
operare solo sul piano organizzativo, senza procedere a chiusura
di sedi scolastiche. Solo in tempi successivi, consolidatesi
funzionalmente le nuove istituzioni, converrà se del caso,
esaminare l'ipotesi di trasferire gli allievi in altre scuole;
- nelle realtà territoriali non montane, nelle quali
si manifestano marcati fenomeni di declino demografico, il dimensionamento
delle istituzioni scolastiche per acquisire la personalità
giuridica dovrà tendere di norma ad una quota di popolazione
scolastica tale da garantire nel quinquennio il mantenimento
dell'indice minimo previsto; laddove ciò non sia possibile,
sarà compito dell'ente locale fornire, preventivamente
all'approvazione dei piani provinciali di dimensionamento, studi
specifici da cui risulti una garanzia di mantenimento nel periodo
della popolazione scolastica.
B) Criteri per la scuola secondaria superiore
- Gli ambiti territoriali per la costituzione di scuole superiori
autonome; potranno essere diversificati per ordine di scuola
e tali comunque da garantire un equilibrato rapporto tra offerta
formativa e bacino di utenza, sempre con riferimento agli indici
stabiliti dall'art. 2 comma 2 del Regolamento, in particolare
al mantenimento della stabilità riferita alla popolazione
scolastica nel quinquennio;
- le basi territoriali di riferimento per l'individuazione degli
ambiti di autonomia scolastica possono essere le differenti articolazioni
sub-regionali o sub-provinciali determinate dai rispettivi Enti
per i propri fini programmatori oppure definiti da altri organismi
nazionali (esempio zonizzazione ISTAT per le analisi socio-economiche);
3) come indicato nei criteri generali, per la definizione degli
ambiti scolastici delle scuole superiori, in aree confinanti
i limiti provinciali e regionali non possono essere considerati
ostativi;
- nel processo di individuazione dell'ambito territoriale, pur
non intervenendo come conteggio negli indici di riferimento per
l'acquisizione dell'autonomia, si dovrà altresì
tener conto dei Centri di Formazione Professionale e dei Consorzi,
per un successivo progetto organico derivante dall'estensione
dell'obbligo scolastico;
- qualora il numero di alunni sia sufficientemente prossimo
al valore ottimale minimo previsto dall'art. 2 comma 2 dei regolamento,
ma ne sia al disotto, possono essere consentite deroghe in relazione
ad una fondata previsione di rientro nel parametri;
- in attesa dell'emanazione della legge di Riforma dei cicli
scolastici e della riforma della formazione professionale, in
attuazione di quanto stabilito dall'Accordo per il lavoro (24/9/96)
e in
conformità a quanto indicato nella Conferenza dei Presidenti
delle Regioni (5/6/97) sull'istruzione, formazione e lavoro,
le aggregazioni, comprese quelle imposte per raggiungere i limiti
minimi, dovrebbero essere progettate solo a carattere sperimentale
(sia organizzativo che didattico) operando come organizzazioni
aperte, volte a creare strutture agevolmente reversibili. Tali
organizzazioni sperimentali dovrebbero avviare, fra l'altro e
per quanto possibile, sperimentazioni volte ad integrare percorsi
scolastici e percorsi di formazione professionale.