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FAQ
- Un soggetto può essere aggregato a più di un polo di innovazione?
Sì - Un soggetto può candidarsi in più dossier di candidatura dello stesso dominio tecnologico? No
- Un soggetto può essere gestore di più di un polo di innovazione?
No - Il soggetto gestore di un polo deve necessariamente avere una sede operativa in Piemonte?
I soggetti gestori dei poli di innovazione devono avere una sede operativa sul territorio regionale. Sono ammesse candidature di soggetti che al momento della presentazione non hanno ancora una sede operativa sul territorio regionale ma che si impegnano ad averla entro l’avvio delle attività del polo. - Quanti soggetti deve aggregare ciascun polo?
I poli devono aggregare un numero significativo di soggetti (in assoluta prevalenza imprese). Non è definito a priori un numero minimo necessario per presentare il dossier di candidatura. L’effettiva consistenza di ciascun polo sarà valutata in base alle caratteristiche del dominio tecnologico-applicativo di riferimento e alle specifiche condizioni del settore in Piemonte. - Quali tipologie di soggetti si possono aggregare ai poli?
Ai sensi del punto 2.2, lettera m), della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, in vigore dal 1 gennaio 2007, ai poli di innovazione si possono aggregare ‘start-up’ innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca - Che cosa si intende per organismi di ricerca?
Ai sensi della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di stato in favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) un organismo di ricerca è un ‘soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti. - La presenza di organismi di ricerca è indispensabile alla creazione del polo?
No - Un organismo di ricerca può essere gestore di un polo?
No - Ai servizi del polo possono accedere anche i soggetti non aggregati?
Il gestore del polo deve consentire l’accesso alle infrastrutture e ai servizi anche ai soggetti esterni al polo. Tale accesso avviene a prezzo di mercato (mentre i soggetti aggregati vi accedono a prezzo di costo) e garantendo la previa soddisfazione delle necessità dei componenti del polo. - Ciascun polo deve essere operativo esclusivamente sul proprio territorio di riferimento?
No, ogni polo ha valenza regionale. I territori di riferimento individuati rappresentano le aree su cui dovranno essere concentrate le infrastrutture dei rispettivi poli. - Quante risorse sono attribuite ai soggetti gestori dei poli?
Ai soggetti gestori sono attribuiti complessivamente 6 milioni di euro. La dotazione finanziaria non è suddivisa a priori tra i diversi poli; sarà definita in base al programma presentato nel dossier di candidatura. - Le informazioni di natura finanziaria richieste nella parte finale del dossier di candidatura sono da intendersi come impegni vincolanti?
No, in questa fase le informazioni di natura finanziaria fornite non hanno alcun valore di impegno giuridico, né per il soggetto gestore, né per le imprese aggregate. - I servizi e le infrastrutture messi a disposizione dal gestore di un determinato polo, possono essere utilizzati anche dalle imprese aggregate agli altri poli alle stesse condizioni delle aziende del polo ?
I servizi e le infrastrutture messi a disposizione dal gestore di un polo sono fruibili (oltre che dalle imprese aggregate) anche dalle altre imprese (aggregate ad altri poli o non aggregate ad alcun polo): il gestore del polo è tenuto a consentire alle imprese esterne al polo di accedere ai servizi in questione: in particolare l’art 3 del bando prevede che ‘gli stessi servizi e infrastrutture dovranno essere messi a disposizione anche di imprese non aggregate al polo a prezzi di mercato, previa soddisfazione delle necessità delle imprese aggregate del polo’. Ciò significa che imprese aggregate ad un altro polo hanno diritto a fruire dei servizi e delle infrastrutture di un polo diverso da quello di appartenenza e che dovranno corrispondere per tali prestazioni ‘il prezzo di mercato’. L’impresa – se ipotizza di avere necessità di fruire di servizi e di infrastrutture in capo ad altri poli - può (fin dall’inizio o successivamente alla costituzione dei poli) aggregarsi ad un altro polo così come espressamente previsto all’art. 3 del bando (‘La stessa impresa può essere aggregata a più Poli. Le imprese che non sono inizialmente aggregate al Polo possono comunque richiedere l’aggregazione in fase successiva’) in modo da poter accedere a tali servizi dietro un corrispettivo pari al costo. - Quali sono i soggetti che possono aggregarsi ai poli?
Il bando (art. 3 e 6) delimita alle sole imprese e agli organismi di ricerca l’ambito dei soggetti che possono aggregarsi al polo. Qualunque altro soggetto può cooperare alla costituzione e allo sviluppo dei poli, sia nella fase iniziale di aggregazione, sia supportando – in collaborazione con il soggetto gestore – le imprese aggregate nella definizione dei loro fabbisogni, che possono trovare soddisfazione sia nei servizi e nelle infrastrutture del polo, sia in quelli riservati alle imprese aggregate al polo e assistiti da contributi o finanziamenti a valere sul P.O.R. o su altri strumenti regionali di intervento (art. 17 del bando). Tali forme di cooperazione sono peraltro auspicate e possono trovare una loro identificazione negli ‘accordi di collaborazione’ (da descrivere al paragrafo 1.5 del dossier di candidatura). La loro presenza costituisce un ulteriore elemento di valutazione della candidatura nel suo complesso. - Che cosa si intende per ‘autodichiarazione del candidato gestore del Polo e di tutte le imprese già formalmente aggregate o che intendono formalizzare successivamente l’aggregazione al Polo circa la non insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/06 (art. 8 del Bando)’?
Intanto, è preliminarmente necessario precisare che il modulo di cui all’allegato 1 del Bando contiene un doppio refuso: anziché “circa la non insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06 (art. 8 del Bando)…” si deve leggere “…circa l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 D.lgs. 163/06 (art.10 del bando)”.
Si tratta di dichiarare l’insussistenza - in capo ai firmatari - di situazioni che ostano all’instaurarsi di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. Tali situazioni (es. fallimento o altre procedure concorsuali, condanna per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità U.E., gravi infrazioni in materia di sicurezza del lavoro, ecc.) sono puntualmente elencate all’art. 38 del decreto legislativo 12/4/2006 n. 163 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2/5/2006 n. 100 serie ordinaria) che applica la Direttiva U.E. 2004/18 - All’allegato 3, punto 1.5 del dossier di candidatura sono richiesti i documenti che formalizzano la volontà di stipulare accordi di collaborazione con Enti
di ricerca, istituzioni scientifiche ed eventuali altri soggetti. E’ possibile allegare in questa fase solo una dichiarazione di interesse da parte dei soggetti interessati?
Sì. La formalizzazione dell’impegno a collaborare sarà comunque richiesta nella seconda fase di valutazione. - Nel caso di istanza presentata a nome di costituenda ATS o costituendo Consorzio è necessario che sia il candidato gestore sia le imprese presentino la dichiarazione di insussistenza di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006 (Allegato 1)?
Nel caso di particolare numerosità delle imprese coinvolte potranno essere accettati dossier di candidatura in cui solo il candidato gestore presenta tale dichiarazione. Nella seconda fase dovranno però essere presentate anche le analoghe dichiarazioni delle imprese. - Nel caso di istanza presentata a nome di costituenda ATS o costituendo Consorzio è necessario che l’allegato 3 sia sottoscritto sia dal candidato gestore sia dalle imprese?
Nel caso di particolare numerosità delle imprese coinvolte potranno essere accettati dossier di candidatura in cui solo il candidato gestore sottoscrive l’Allegato 3, a condizione che sull’allegato 2 (a firma delle singole imprese) venga apposta una dichiarazione, secondo il modello riportato a seguito, in cui si attesta la volontà dell’impresa di partecipare al costituendo polo, sulla base di quanto previsto nell’allegato 3.
A seguito è riportato in rosso ciò che l’impresa, nel caso di particolare numerosità delle imprese coinvolte, deve dichiarare nell’allegato 2 al fine di non sottoscrivere l’allegato 3:
DICHIARA
1. che l’impresa intende partecipare alla costituzione di un Polo di Innovazione operante nel seguente ambito tecnologico-applicativo………………………………………………………………………………………
avendo visto e approvato il Dossier di candidatura e il Programma di attività contenuti nell’allegato 3. - Per la parte dei costi ammissibili non sostenuta dal finanziamento regionale il soggetto gestore può avvalersi di finanziamenti o riconoscimento di prestazioni e servizi (secondo le norme indicate dal bando) da parte di soggetti interni o esterni al polo?
La parte dei costi ammissibili non coperta dal contributi a valere sul P.O.R. può essere coperta con i corrispettivi della vendita di prestazioni e servizi resi dal gestore del Polo alle imprese aggregate ed ad altre imprese (a medio-lungo termine, questa dovrebbe essere la fonte di finanziamento in grado di garantire, con la sua ricorrenza, l’equilibrio economico-finanziario del Polo) e con altre fonti di entrata reperite del gestore del Polo. Per le prestazioni rese da personale dipendente da soggetti aggregati al Polo, esse sono rendicontabili ed ammissibili al contributo solo nella misura corrispondente al costo sostenuto dal componente del Polo e ad esso rimborsato dal gestore.
Per contatti, scrivi a poli.innovazione@regione.piemonte.it.