Con la legge finanziaria 2006 in Piemonte è stata istituita,
nella normativa regionale delle cave e miniere, la tariffa del diritto
di escavazione.
Quest'ultima consiste in un contributo dovuto dagli esercenti le cave
e le miniere attive in Piemonte ai Comuni nel cui territorio viene svolta
l'attività, nonché alla Regione.
Nel caso di cave operanti all'interno di Aree Protette regionali, la quota parte della tariffa spettante alla Regione è dovuta all'Ente di Gestione dell'Area Protetta.
La norma è stata più volte modificata e migliorata, allo scopo di far aderire l'istituto giuridico della "tariffa" alla realtà delle Amministrazioni comunali piemontesi e di renderla congrua rispetto alle tipologie di materiali coltivati nella nostra Regione.
Va ricordato che l'obbligo del versamento di contributi da parte degli operatori, in favore delle amministrazioni locali, è già da tempo vigente in molte regioni d'Italia.
La norma sopraccitata, inoltre, ha anche il pregio di evitare che, in assenza di regole, vengano stipulate, in regime privatistico, convenzioni con i Comuni che prevedano il versamento di contributi da parte degli esercenti le cave. In numerosi comuni del Piemonte sono infatti operanti convenzioni, che non essendo regolamentate, risultano differenti tra loro per modalità ed entità dei contributi previsti, andando così a creare, in carenza di una norma regionale, disagi tra gli operatori.
Per ultimo, come previsto dalla legge, la Giunta regionale ha predisposto il Documento di applicazione, esaminato anche dalla competente Commissione consiliare, che precisa fra l'altro, in relazione alle diverse tipologie di materiale, la distinzione tra materiale estratto e materiale utilizzabile: sulla base della quantificazione di quest'ultimo devono essere infatti calcolati gli importi da versare annualmente.
Le tariffe del diritto di escavazione decorrono dal 1 gennaio 2007. In attuazione del secondo comma dell’art. 6 della l.r. 14/2006 e s.m.i., il quale stabilisce che l'importo dei parametri per il calcolo delle tariffe del diritto di escavazione siano aggiornati ogni due anni, la Giunta regionale ha già aggiornato due volte i parametri unitari con le deliberazioni sotto allegate.
Con la deliberazione n. 35 – 3839 dell’8 maggio 2012, sotto allegata, la Giunta regionale, a parziale modifica del documento applicativo dell’art. 6 della l.r. 14/2006, approvato con precedente atto n. 7 – 8070 del 28 gennaio 2008, ha previsto la possibilità, per le imprese che eserciscono attività di cava e di miniera che si trovano in crisi di liquidità, di dilazionare il pagamento degli importi dovuti alla Regione Piemonte relativi alle “tariffe del diritto di escavazione”. Secondo la precedente regolamentazione, i pagamenti delle somme dovute per le estrazioni relative all’anno precedente dovevano essere attuati entro il 28 febbraio. A seguito dell’approvazione dell’atto allegato, valido per il triennio 2012 – 2014, diventa possibile, per le imprese che presenteranno richiesta motivata, dilazionare i pagamenti sino al 31 dicembre.
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