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Recupero ambientale e cauzioni

Linee guida regionali per il recupero ambientale delle cave e per il calcolo delle cauzioni

A seguito della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, con la quale sono state conferite alle province le competenze istruttorie sulle domande di coltivazione di cave e torbiere, le procedure per la valutazione di istanze relative all'attività estrattiva di cava sono state modificate: la Commissione regionale Tecnico-Consultiva è stata sostituita da Conferenze di Servizi, presso le Province o presso la Regione, in funzione dell'ubicazione delle singole cave o delle loro finalità.

Il processo decisionale decentrato, necessita di elementi omogenei per dare modo agli uffici e alle Conferenze di Servizi di valutare con uniformità i singoli progetti negli ambiti provinciali, a seconda delle tipologie di coltivazione e di recupero ambientale.

In questa ottica, sin dal 2002 la Giunta regionale aveva approvato le "Linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava, relative all'aspetto economico della cauzione o polizza fideiussoria a garanzia degli interventi stessi", preventivamente condivise con le Amministrazioni provinciali.

L'ultimo aggiornamento, relativo all'anno 2011, approvato con la D.G.R. del 13 giugno 2011, conferma la necessitą che l'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione (Comune o Regione Piemonte) comunichi al richiedente l'avvenuta favorevole conclusione dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza e che l'atto formale con cui sarà autorizzata la cava verrą emesso a seguito della presentazione della garanzia in applicazione dell'art. 7 della l.r. 69/1978.

Tale indicazione procedurale è stata inserita al fine di facilitare il proponente nell’acquisizione della garanzia presso l’istituto di credito o assicurativo e per consentire una celere adozione dell’atto con cui sarà autorizzata la cava.
In relazione alle effettive ricadute che l'operatività delle garanzie fideiussorie e assicurative può avere sul territorio si raccomanda alle Amministrazioni Comunali, che autorizzano le attività di cava ai sensi della l.r. 69/1978, di applicare con attenzione quanto previsto al Capitolo III del documento approvato.

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