Le funzioni di Polizia mineraria, per le miniere e per le cave, sono relative alla prevenzione infortuni, alla tutela dell'igiene del lavoro, alla vigilanza sull'impiego degli esplosivi ed agli aspetti della sicurezza nell'ambito della cava o miniera e degli impianti di trattamento connessi.
Attengono inoltre all’attività di polizia mineraria le azioni di tutela per la sicurezza dei terzi e delle opere pubbliche limitrofe alle attività estrattive.
Nella Regione Piemonte le norme di Polizia mineraria devono essere rispettate nelle attività estrattive, autorizzate ai sensi della l.r. 69/1978 per le cave o ai sensi del Regio Decreto 1443/1927 per le miniere.
Nella nostra Regione, nel rispetto della normativa regionale relativa alle competenze, le funzioni di Polizia mineraria vengono svolte dalla Regione o dalle Province in relazione alle rispettive competenze istruttorie dei progetti di attività estrattiva. È pertanto svolta dalla Regione l’attività connessa alle miniere, ai permessi di ricerca, alle cave poste in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia e alle cave di prestito per Opere Pubbliche oggetto di accordo tra Stato e Regione. Si segnala infine che relativamente a permessi o concessioni minerarie di idrocarburi la competenza è dell’UNMIG (Ufficio Nazionale Idrocarburi e Geotermia. Le funzioni di Polizia mineraria vengono inoltre svolte da funzionari pubblici in qualità di UPG (ufficiali di Polizia Giudiziaria).
Gli specifici riferimenti relativi alla sicurezza dei lavori per le cave e le miniere sono il D.P.R. 128/1959 “Norme di polizia delle miniere e delle cave” e il D.lgs. 624/1996 “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive”. Nell’esercizio dell’attività mineraria deve inoltre essere rispettato dagli operatori, per quanto applicabile, alle cave e miniere anche il D.lgs. 81/2008 ”Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che ha sostituito il D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.lgs. 195/2006, D.lgs. 187/2005, D.lgs. 626/1994 e gli artt. 2, 3, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007 n. 123.
Si ritiene opportuno ricordare che dopo l’ottenimento dell’autorizzazione o concessione per l’attuazione della cava o miniera il titolare deve predisporre la denuncia di esercizio prevista dall’art. 20 del D.Lgs 624/96.
La denuncia di esercizio deve contenere;
La denuncia di esercizio deve essere trasmessa, all’organo di vigilanza competente di cui sopra (competente ufficio della Regione o della Provincia) e al Comune in cui è ubicata la cava almeno 8 giorni prima dell’inizio lavori corredata dal DSS (Documento di Sicurezza e Salute) previsto dall’articolo 18 del medesimo Decreto legislativo.
Con il D.lgs. 179/2009 “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 46”, sono state abrogate numerose norme contenute nel D.P.R. 128/1959 tra le quali gli artt. 104, 105 e 108 che definivano rispettivamente le distanze degli scavi da mantenere nei confronti dei manufatti pubblici presenti in adiacenza delle attività estrattive sia a cielo aperto che in sotterraneo ed il procedimento da attuare per l’autorizzazione in deroga, o in aumento, di tali distanze.
Tale abrogazione ha determinato un vuoto normativo e amministrativo in quanto non sono più definite distanza minime che gli scavi prodotti dalle cave e miniere devono mantenere dai manufatti pubblici (strade, metanodotti, linee elettriche ecc …).
In attuazione dell’art. 3 della l.r. 44/2000 che definisce la competenza della Regione in merito alla predisposizione di linee guida relativamente alle materie oggetto di conferimento di funzioni, il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, in collaborazione con gli uffici provinciali competenti ha elaborato delle Linee Guida (approvate con determinazione dirigenziale n. 645 del 20 dicembre 2011) atte a definire, in via transitoria, in attesa della predisposizione di un eventuale atto normativo regionale, le modalità operative di valutazione dei progetti di coltivazione di cave o di miniere che interessano le adiacenze di manufatti pubblici.
Determinazione dirigenziale n. 645 del 20 dicembre 2011e allegato (file pdf 3.500 Kb)
Modulo per la Denuncia di esercizio per le cave (file pdf 460 Kb)
Modulo per la Denuncia di esercizio per le miniere e permessi di ricerca (file pdf 250 Kb)