Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 34 del 27 / 08 / 2009

ANNUNCI LEGALI


Comune di Dogliani (Cuneo)

Modifica al Regolamento Edilizio Comunale - Deliberazione C.C. n. 38 del 30.07.2009 ad oggetto: "Formazione Commissione Edilizia - art. 9, comma 1 della L.R. 14.07.2009, n. 20 recante modifiche alla L.R. n. 19/99".

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
Di prendere atto di quanto disposto con le modifiche dall'art. 9 della Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 20 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 16 luglio 2009;
1. Di Approvare a seguito di tali disposizioni, la modifica all'art. 2 comma 2 del regolamento edilizio del Comune di Dogliani nei seguenti termini:
"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia.
1) La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2) La Commissione è composta dal Presidente che la presiede e da 4 componenti nominati dal competente organo comunale e cioè dal Sindaco; partecipano alla commissione edilizia in qualità di istruttori verbalizzanti, senza diritto di voto, il responsabile del servizio e/o il responsabile del procedimento
3) I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all' urbanistica, all' attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4) Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza dì altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.
5) La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
7) I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8) La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.
9) I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."
2. Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691;
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Dogliani, 30 Luglio 2009
Il Segretario Comunale
Silvia Bolmida