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Bollettino Ufficiale n. 33 del 20 / 08 / 2009

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Ordinanza n. 31.240/G-I-2-263BI - Istanza in data 24 maggio 2004 del Signor Giorgio Ricca per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua dalla falda freatica, mediante realizzazione nuovo pozzo in Comune di Viverone, ad uso agricolo. Istanza in data 10 dicembre 2008 del Signor Giorgio Ricca per autorizzazione alla ricerca d'acqua da falda sotterranea in via di sanatoria, mediante mantenimento nuovo pozzo non conforme a precedente autorizzazione. Pratica provinciale n. 263BI.

Il Dirigente del Settore
Vista l'istanza datata 24 maggio 2004, con la quale il Signor Giorgio Ricca, residente in Biella, ha chiesto la concessione prevista dall'articolo 2, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per poter derivare litri al secondo massimi 2,00 ed un volume massimo annuo derivabile di 3.110 metri cubi, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,20 d'acqua sotterranea dalla falda freatica, previa terebrazione di nuovo pozzo in Comune di Viverone (foglio n. 22, mappali n. 116 e 118), ad uso agricolo (irrigazione di terreni soggetti a coltivazione di Kiwi, nel periodo intercorrente fra il 1 aprile ed il 30 settembre di ogni anno), con restituzione delle colature nella stessa falda sotterranea per percolazione naturale;
Richiamata la precedente D.D. della Provincia di Biella 12 aprile 2006, n. 1.476, con la quale, nell'ambito del procedimento di concessione previsto dal D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., il Signor Giorgio Ricca, residente in Biella, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 30.04.96 n. 22, come modificata ed integrata dalla L.R. 7 aprile 2003, n. 6, nonché dell'articolo 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, a procedere alla ricerca d'acqua sotterranea dalla falda freatica, mediante terebrazione di un pozzo avente profondità massima pari metri 40 dal piano campagna, da eseguirsi su terreno distinto in catasto alla particella n. 116 del foglio n. 22 del Comune di Viverone, con esplicita condizione che la trivellazione del pozzo in deroga a quanto sopra stabilito, avrebbe potuto essere spinta a profondità "relativamente maggiori" qualora, in sede esecutiva dell'opera, la profondità originaria prevista dal piano di massima risultasse insufficiente per la scoperta delle acque con divieto di raggiungere falde sotterranee profonde senza preventiva richiesta di autorizzazione e conseguente eventuale benestare dell'Amministrazione concedente;
Risultato, secondo quanto illustrato nella relazione finale datata febbraio 2007, firmata dal Dr. Geologo Elio Vanoni, tra l'altro, che le opere effettivamente realizzate, rispetto al progetto originario datato ed a quanto autorizzato con D.D. della Provincia di Biella n. 1.476/2006, risultano differenti per profondità di investigazione, per altezza e posizione del livello acquifero filtrato, in quanto il progetto originario e conseguente autorizzazione provinciale prevedevano il raggiungimento della profondità massima di metri 40 dal piano campagna, mentre il pozzo realizzato ha raggiunto la profondità massima di metri 91 sempre dallo stesso piano campagna individuato in progetto;
Richiamata la successiva D.D. della Provincia di Biella 8 ottobre 2007, n. 3.312, con la quale, tra l'altro, è stato disposto:
1 - di revocare ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge Regionale 30 aprile 1996, n° 22 e successiva 7 aprile 2003, n° 6, l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee assentita al Signor Giorgio Ricca con D.D. della Provincia di Biella 12 aprile 2006, n. 1.476, per palese e rilevante inosservanza dei disposti contenuti nella medesima, nonché delle norme e disposizione legislative e regolamentari previste dalla citata legislazione in materia;
2 - di disporre, conseguentemente, la riduzione nel pristino stato dei luoghi interessati dalla realizzazione di nuovo pozzo in Comune di Viverone, mediante la chiusura del pozzo stesso da effettuarsi sulla base di specifico progetto per la messa in sicurezza delle falde, mediante la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti "in pressione", ovvero provocare la depressurizzazione dell'acquifero profondo;
Vista, ora, l'istanza datata 10 dicembre 2008, presentata in data 16 dicembre 2008 e registrata in pari data al n. 53.621 di protocollo provinciale, con la quale il Signor Giorgio Ricca, residente in Biella, ha chiesto, in variante al procedimento di concessione avviato sulla scorata della domanda datata 24 maggio 2004 ed in via di sanatoria, il rilascio di nuova autorizzazione alla ricerca d'acqua da falde sotterranee, allo scopo di mantenere in via definitiva il manufatto di estrazione dell'acqua realizzato in precedenza e di ottenere la successiva concessione per l'uso dell'acqua estraibile tramite detto manufatto secondo quantità e tempi indicati nell'originaria domanda di concessione;
Acquisiti i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole, laddove ritenuti necessari in relazione alla fattispecie della domanda;
Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n. 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n. 238 e loro ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successive 11 novembre 1996, n. 88; 9 agosto 1999, n. 22; 26 aprile 2000, n. 44; 7 aprile 2003, n. 6 e 29 gennaio 2009, n. 3;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;
Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n. 4;
Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";
Visto il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n. 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23-8585, recante "Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione.";
Ordina
ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.,
1 - che la domanda datata 10 dicembre 2008, presentata dal Signor Giorgio Ricca, residente in Biella, sia depositata, unitamente allo stato di consistenza ad essa allegato, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20 agosto 2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;
2 - la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";
3 - l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Viverone, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale
(www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).
4 - l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 8 ottobre 2009, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Viverone. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi" di Torino ed al Comune di Viverone, oltre che al concessionario richiedente.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idrografico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese -Vercellese - Casalese" di Vercelli, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alle competenti Direzioni e Settori della Regione Piemonte ed al competente soggetto gestore del servizio idrico integrato.
La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:
- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;
- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria Baldassi;
- il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire relativamente alle opere della derivazione, se necessario.
I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.
Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.
Biella, 10 agosto 2009
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco