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Bollettino Ufficiale n. 28 del 16 / 07 / 2009

D.G.R. 29 Giugno 2009, n. 28-11676


Integrazione D.G.R. n. 16-10931 del 9 marzo 2009 in materia di nulla osta all'ASL AL per la sottoscrizione dei contratti con le case di cura Citta di Alessandria e Salus.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di integrare il nulla osta all'ASL AL di cui alla D.G.R. 16-10931 in data 9 marzo 2009, per la stipulazione dei contratti proposti con i soggetti erogatori privati accreditati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., mediante la previsione delle seguenti condizioni vincolanti particolari relative alle case di cura Città di Alessandria e Salus di seguito precisate:
- per la casa di cura Città di Alessandria, l'incremento per l'anno 2009 del budget per la specialità di ortopedia - traumatologia di euro 1.300.000 è consentito subordinatamente al recupero di pari valore sulla medesima specialità dalla mobilità passiva verso i presidi della regione Lombardia;
- per la casa di cura Salus, l'incremento per l'anno 2009 del budget per la specialità di recupero e riabilitazione funzionale di euro 700.000 è consentito subordinatamente al recupero di pari valore sulla medesima specialità dalla mobilità passiva verso i presidi delle regioni di confine;
- il recupero di mobilità passiva sarà oggetto di puntuale monitoraggio da parte dell'ASL AL, sul presupposto della stabilità dei valori produttivi nelle specialità medesime da parte dei presidi pubblici;
- il budget relativo all'anno 2010 sarà definito con successivo coerente accordo, da determinarsi entro il primo quadrimestre dell'anno stesso, a seguito della verifica di andamento dei dati di consuntivo 2009;
- l'assenso programmatorio alla conversione nosologica nell'area del ricovero prevista nella proposta integrativa contrattuale per la casa di cura Salus (20 posti letto di RRF 2° livello da convertirsi in 20 posti letto di RRF 1° livello cod. 56.01; ed ancora 20 posti letto di RRF 2° livello in 20 posti letto di lungo-degenza cod. 60) non modifica le ordinarie procedure di variazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento in materia; peraltro, in attesa delle conclusioni delle citate procedure ordinarie, il contratto può regolare l'utilizzo transitorio dell'area di ricovero interessata dalla data di domanda di variazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento che presuppone il possesso dei requisiti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)