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Bollettino Ufficiale n. 28 del 16 / 07 / 2009

D.G.R. 13 Luglio 2009, n. 31-11750


Reg. CE 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2005-2006, proroga termine esecuzione lavori.

A relazione dell'Assessore Taricco:
Il Regolamento CE 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, prevede al capo III un regime di aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, da erogare a seguito della stesura di un piano di ristrutturazione e riconversione.
In base alla Normativa sopra menzionata ed alla competenza primaria residuale in materia di agricoltura nonché al principio di sussidiarietà, la Regione Piemonte ha elaborato, e dopo parere positivo della Commissione Ministeriale, approvato, con D.G.R. n. 101-4342 del 13 novembre 2006, il piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2005-2006.
Il Regolamento CE 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti CE n. 1493/99, CE n. 1782/03, CE n. 1290/05 e CE n. 3/08 e abroga i regolamenti CEE n. 2392/86 e CE n. 1493/99.
L'art. 128, par. 3, del Reg. CE 479/08 stabilisce che la misura di ristrutturazione istituita dal Reg. CE 1493/99 continua ad applicarsi, essendo stata avviata prima del 1° agosto 2008.
Il Regolamento CE 1227/00 della Commissione del 31 Maggio 2000 stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento 1493/99 del Consiglio, prevedendo relativamente ai piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (art 15, comma 2, lettera b ) che, qualora lo Stato Membro disponga il pagamento anticipato del sostegno al produttore, l'esecuzione dell'intervento entro i 2 anni dal versamento dell'anticipo costituisce l'esigenza principale ai sensi del Regolamento CE 2220/85.
Il Regolamento CE n. 315/03 ha modificato l'articolo 15 paragrafo 2 lettera b) del Reg. 1227/00, stabilendo che l'esigenza principale è costituita dall'esecuzione della relativa misura entro la fine della seconda campagna successiva alla concessione dell'anticipo.
Successivamente il Reg. CE n. 1342/2002 ha modificato il Reg. 1227/00 inserendo l'art. 15 bis che, al comma 2, prevede la possibilità da parte dello Stato Membro di modificare la durata biennale dell'esecuzione della misura in due casi:
a) le superfici interessate sono comprese in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dallo Stato membro interessato;
b) un organismo riconosciuto dallo stato membro interessato ha attestato problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione della misura prevista.
Con DGR 46-9092 del 1 luglio 2008 la Regione ha prorogato il termine di esecuzione lavori riferiti al Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti, adottato con D.G.R. n. 101 del 13 novembre 2006, al 31 luglio 2009 per tutti i vigneti per cui siano state accertate fitopatie che hanno impedito la realizzazione dei lavori.
Per quanto riguarda la lettera a) del sopracitato Reg. CE 1342/2002, AGEA, con nota prot. n. 672/CS del 7.7.2009 ha specificato che la Regione può prevedere una deroga alla realizzazione degli impianti qualora dimostri che calamità naturali, se riconosciute dalla stessa Regione, siano causa sufficiente per fissare uno spostamento dei termini per l'esecuzione dei lavori.
La Sezione agrometeorologia del Settore Fitosanitario regionale ha prodotto la relazione tecnica ( prot. n. 17468 del 7 luglio 2009), agli atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali, che evidenzia la presenza di diversi eventi atmosferici estremi, soprattutto a livello pluviometrico e nevoso, nel periodo dicembre 2008 - aprile 2009.
Tale anomalia per portata ed estensione - ha riguardato tutto il territorio regionale- è da considerare calamità naturale per talune colture a pieno campo e per lo svolgimento di talune pratiche colturali, nonché, in particolare, ai fini dell'impianto dei vigneti e non ha consentito di fatto il completamento dei lavori previsti dal Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti 2005-06 entro il termine prorogato del 31 luglio 2009 .
La Giunta Regionale, unanime,
delibera
Per quanto citato in premessa:
Per quanto concerne il piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Piemonte, campagna 2005-2006, adottato con D.G.R. n. 101-4342 del 13 novembre 2006:
- di prorogare al 31 luglio 2010 la data entro la quale devono essere effettuate le opere a contributo, per tutti i vigneti oggetto del Piano sopracitato causa le avversità atmosferiche, considerando, ai soli fini del Regolamento CE 1342/02, art. 15 bis, comma 2, lett a) la relazione (prot. n. 17468 del 7 luglio 2009) della Sezione agrometeorologia del Settore Fitosanitario regionale che dimostra la presenza su tutto il territorio regionale di oggettive avversità atmosferiche, a livello pluviometrico e nevoso tali da considerarsi grave e determinante la calamità naturale per talune colture a pieno campo e per lo svolgimento di talune pratiche colturali, nonché, in particolare, ai fini dell'impianto dei vigneti;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)