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Bollettino Ufficiale n. 28 del 16 / 07 / 2009

ANNUNCI LEGALI


Comune di Maretto (Asti)

Statuto comunale

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Articolo 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Il Comune di Maretto è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e nel rispetto dei principi fissati dalle leggi Statali o Regionali secondo il principio della sussidiarietà.
2. L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché l'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Articolo 2
FINALITA'
1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.
Articolo 3
FUNZIONI PROPRIE
1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:
a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune:
a) impronta la propria azione al metodo della pianificazione e della programmazione;
b) coopera con altri comuni, con la Provincia e con la Regione secondo quanto stabilito dalla normativa in materia;
c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
d) persegue il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti sul proprio territorio;
e) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali;
f) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti dalla Legge Regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.
3. Il Comune impronta la propria attività collaborando con gli altri Comuni per l'espletamento dei servizi in forma associata al fine di crearne dei nuovi ed ottimizzare quelli già esistenti.
Articolo 4
LE COMPETENZE DEL COMUNE
PER I SERVIZI SPETTANTI ALLO STATO
1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e dello stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.
3. Spetta anche al Comune svolgere altre funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Articolo 5
TERRITORIO E SEDE
1. Il territorio del Comune si estende per kmq 4,86 confinante con i Comuni di Roatto, Villafranca d'Asti, Monale, Cortandone e Cortazzone.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo ed in esso risiedono di norma tutti gli organi elettivi.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Sindaco può riunire il Consiglio Comunale anche in luoghi diversi dalla propria sede, nell'ambito del territorio comunale.
Articolo 6
ALBO PRETORIO
1. Il Palazzo Civico dovrà essere dotato di apposito spazio, opportunamente segnalato, da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi secondo le prescrizioni della legge, dello Statuto e dei regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Articolo 7
STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Maretto e con lo stemma concesso con D.P.R. in data 21.03.1997.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si potrà esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con suddetto D.P.R. in data 21.03.1997.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.
TITOLO II
LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI
Articolo 8
ORGANI
1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Di questi sono organi elettivi il Consiglio Comunale ed il Sindaco.
Articolo 9
CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio, quale organo d'indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercita le competenze nel rispetto della legge e del presente Statuto.
2. Delibera, altresì, sull'indizione dei Referendum, l'elezione del difensore civico, la costituzione delle commissioni permanenti e di quelle speciali.
3. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale e ne procede alla convocazione.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e, in mancanza di questo, dal Consigliere anziano, che è il consigliere eletto con la maggior cifra elettorale individuale.
5. Le delibere sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale e le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono regolamentati dalla legge.
Articolo 10
NORME DI FUNZIONAMENTO
1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta, il regolamento disciplinare il suo funzionamento e quello delle Commissioni Consiliari eventualmente previste in conformità ai seguenti principi:
- ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, con relative relazioni previsionali e programmatiche, bilancio pluriennale, conto consuntivo, piano regolatore e relative varianti, le notifiche d'avviso di convocazione delle sedute sono da effettuarsi almeno cinque giorni prima, mentre per le restanti almeno tre giorni prima. In caso di urgenza la notifica dell'avviso di convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima delle ore fissate per la riunione;
- la validità della seduta è data dalla metà dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati; l'appello di seconda convocazione deve essere fatto dopo almeno un'ora dalla scadenza della prima convocazione;
- i Consiglieri devono essere informati in modo adeguato sulle proposte iscritte all'ordine del giorno;
- le modalità di presentazione ed espletamento di interrogazioni, interpellanze e mozioni in materia di competenza del Consiglio Comunale da parte dei Consiglieri Comunali nell'esercizio delle loro attività di controllo, indirizzo e proposte;
- è fissato un periodo di tempo da dedicare ad interrogazioni;
- è fissato un periodo di tempo massimo per gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto.
2. Le sedute sono pubbliche salvo che, a giudizio del Sindaco, si tratti di argomenti che offendano l'onorabilità di una persona, o sia necessario tutelare la privacy dei soggetti coinvolti.
3. Il Sindaco, anche su proposta scritta e motivata da almeno sei Consiglieri, può convocare un Consiglio Comunale aperto qualora ragioni di interesse generale lo richiedano.
4. Le votazioni sono solo ed esclusivamente riservate ai Consiglieri , anche nel caso di Consiglio Comunale aperto.
5. Quando un Consigliere Comunale non abbia partecipato a tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi, viene dichiarato decaduto con le modalità previste dal regolamento.
Articolo 11
SISTEMI DI VOTAZIONE
1. Di norma la volontà del Consiglio Comunale è espressa mediante votazione per alzata di mano.
2. Si procede a votazione segreta solo quando si devono esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive delle persone.
3. Nel caso di votazione palese, si può procedere ad appello nominale quando per l'adozione di un provvedimento sia necessaria una maggioranza qualificata, se lo reputa opportuno il Sindaco o lo richieda espressamente un quinto dei Consiglieri assegnati.
4. Se la legge non stabilisce il contrario, nelle elezioni di persone si procede con votazione limitata, per ciascun Consigliere, a tanti nominativi pari al numero minimo di rappresentanti eventualmente spettante alla minoranza e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Articolo 12
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
Articolo 13
COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI
1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quarto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.
7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
Articolo 14
CONSIGLIERI
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che presenta i requisiti di legge.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dall'assunzione delle dimissioni al protocollo dell'Ente deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, a norma di legge.
4. Il seggio di consigliere che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Articolo 15
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali, sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale .
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 16 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e di ogni altra comunicazione ufficiale.
Articolo 16
GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
Durante il mandato possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari purché questi siano composti da almeno due Consiglieri.
2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
Articolo 17
GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta Comunale, organo di governo del Comune, è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori, individuando fra questi il Vice Sindaco.
2. I componenti della Giunta Comunale sono scelti esclusivamente tra i consiglieri.
Articolo 18
COMPOSIZIONE E NOMINA
1. Il Sindaco, contestualmente alla nomina degli Assessori, determina il numero dei componenti della Giunta Comunale, entro il minimo di due ed il massimo stabilito dalla legge e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco il quale ne prende atto.
3. Il Sindaco può revocare la nomina ad Assessore.
4. Il Sindaco, con proprio decreto, è obbligato a procedere alla sostituzione dell'Assessore dimissionario solo qualora il numero dei componenti della Giunta Comunale rimasti in carica sia inferiore al minimo stabilito dal comma primo del presente articolo.
5. Delle decisioni adottate, compresa quella della non sostituzione dell'Assessore dimissionario o revocato, il Sindaco né da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Articolo 19
COMPETENZE DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta esercita la propria funzione amministrativa secondo quanto disposto dalla legge.
3. Le deleghe sono attribuite agli Assessori dal Sindaco con provvedimento comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
4. Delle revoche o modifiche di deleghe il Sindaco né da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Articolo 20
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce, che determina l'ordine del giorno, tenuto conto delle proposte formulate dai singoli Assessori.
2. Il funzionamento e le modalità di convocazione sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. La Giunta non può deliberare senza che sia presente la maggioranza dei componenti.
4. Gli atti della Giunta sono approvati se deliberati a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Gli atti della Giunta sono sottoscritti dal Sindaco o da chi la presiede, dal Vicesindaco e/o in caso di assenza, dall'Assessore più anziano di età, e dal Segretario Comunale.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Articolo 21
ORGANISMI COLLEGIALI - PARI OPPORTUNITA'
1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato all'istituzione di un apposito organismo che rediga piani tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle parità tra uomo e donna e formuli proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.
2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle cariche tecniche o in quelle elettive, negli enti, nelle aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare le presenze di entrambi i sessi.
Articolo 22
MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, l'Autorità competente procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale, oltre alla formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.
Articolo 23
SINDACO
1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio , sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. La titolarità delle funzioni di governo dell'Amministrazione e di Ufficiale di governo sono attribuite al Sindaco al momento della proclamazione dei risultati elettorali da parte del Presidente dell'assemblea dei Presidenti delle sezioni elettorali.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed entro i termini fissati dalla legge, nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Amministrazione presso Enti, Aziende e Istituzioni.
4. Il Sindaco può affidare ai singoli Consiglieri incarichi specifici, per materie e periodi predeterminati, e con facoltà di revoca.
5. Nell'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, il Sindaco nomina i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Il Sindaco svolge altresì le altre funzioni che gli sono conferite quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
7. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari dei servizi commerciali, nonché d'intesa con i responsabili territoriali, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.
Articolo 24
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro quattro mesi dalla proclamazione dei risultati elettorali il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, consegna ai capigruppo il testo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene approvato per alzata di mano per appello nominale.
3. Ai fini del conteggio dei periodi enunciati nei commi precedenti non viene considerato il mese di agosto.
4. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche proposte dal Sindaco con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione.
5. La verifica da parte del Consiglio nell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente alla verifica degli equilibri generali di bilancio.
6. Il Consiglio Comunale, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con delibera adottata a maggioranza assoluta con votazione espressa per alzata di mano e per appello nominale, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le nuove linee di fondo da seguire.
Articolo 25
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, DECESSO DEL SINDACO
1. Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza ed il decesso del Sindaco, determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti nel precedente comma, trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.
Articolo 26
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE
1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
Articolo 27
VICESINDACO
1. Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco contemporaneamente alla nomina degli Assessori componenti la Giunta Comunale. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla data della stessa.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
TITOLO III
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Articolo 28
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Comune provvede nel rispetto dei principi fissati dalla legge, alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
Articolo 29
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
Articolo 30
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Articolo 31
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili dei servizi.
2. Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione dell'ente.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, sono attribuite, con provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Articolo 32
INERZIA O RITARDO
1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, in caso di carenza di personale qualificato può nominare se stesso, o un assessore, responsabile di servizio, nei limiti delle possibilità consentite dalla legge.
Articolo 33
UFFICIO DI STAFF
1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
Articolo 34
INCARICHI ESTERNI
1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, d diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO
ART. 35
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.108 comma 4 del D. Lgs. 267/2000
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale stabilite dalla legge al Segretario comunale, allo stesso viene corrisposta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
Articolo 36
VICE SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere la figura del Vice segretario, da attribuire ad un dipendente apicale in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche.
TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Articolo 37
FORME DI GESTIONE
1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. Nella scelta della forma di gestione dei servizi pubblici, il Comune, potrà prevedere la possibilità di ricorrere alla concessione avvalendosi di società, cooperative, associazioni di volontariato ed imprese senza fini di speculazione privata.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Articolo 38
GESTIONE IN ECONOMIA
1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia disciplinati da appositi regolamenti, viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;
b) inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.
Articolo 39
AZIENDA SPECIALE
1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale e da propri regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
Articolo 40
ISTITUZIONE
1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.
5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
6. Nella disciplina dell'Istituzione, il Comune potrà prevedere le possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.
Articolo 41
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.
Articolo 42
IL PRESIDENTE
Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 43
IL DIRETTORE
1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale.
2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Articolo 44
NOMINA E REVOCA
1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/3 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Articolo 45
SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE
1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di Società Cooperative e Imprese senza fini di speculazione privata.
3. Negli statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.
Articolo 46
CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI ENTI
1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.
2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.
3. I Revisori dei conti dell'Ente Locale esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
Articolo 47
CONCESSIONE A TERZI
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi viene stabilita dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione, soprattutto sotto l'aspetto sociale.
TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'
Articolo 48
PRINCIPI E CRITERI
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Articolo 49
BILANCIO COMUNALE E RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e secondo i principi e i limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, servizi e interventi affinché sia consentito, oltre al controllo finanziario e contabile anche quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
Articolo 50
REVISORE DEI CONTI
Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge, che esercita le funzioni attribuitegli da quest'ultima.
1. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
2. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario chiuso.
3. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, inoltre redige apposita relazione accompagnatoria alla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.
4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
5. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Articolo 51
CONTROLLO INTERNO
1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua le modalità di espletamento dei controlli interni ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. Per l'effettuazione dei controlli interni più Enti Locali possono istituire uffici unici, mediante convenzioni che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGGETTIVA
Articolo 52
PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni e dell'espletamento ottimale dei servizi, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri comuni che con la Provincia e la Regione.
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, e possono essere preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla unione con altri comuni.
Articolo 53
CONVENZIONI
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di consentire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizio oggetto delle stesse, la loro durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.
4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Articolo 54
CONSORZI
1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia e di altri Enti Pubblici, approvando a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati i seguenti atti;
a) la convenzione che stabilisce i fini, la durata del Consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli Enti consorziati;
b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione,di revoca e la durata, sono stabilite dallo Statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo Statuto.
6. Il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
7. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti Locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Articolo 55
UNIONI DI COMUNI
1. Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.
Articolo 56
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi da realizzare e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.
TITOLO VII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Articolo 57
PARTECIPAZIONE
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici o categorie sociali su specifici problemi.
CAPO I
L'INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA
Articolo 58
ISTANZE
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti possono rivolgere al Sindaco interrogazioni scritte con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni.
Articolo 59
DIRITTO DI PETIZIONE
1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Articolo 60
DIRITTO DI INIZIATIVA
1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 25% della popolazione residente risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) bilancio e contabilità finanziaria;
e) espropriazione per pubblica utilità;
f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.
4. Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori sono quelle previste per i Referendum popolari.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Articolo 61
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
1. Il Comune favorisce la formazione e l'attività di organismi a base associativa e aventi finalità sociali, culturali, sportive, assistenziali e promozionali di valorizzazione in genere nonché dell'ambiente e del turismo, in particolare tutela le associazioni e gli organismi che hanno lo scopo di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 62
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.
3. A norma dell'art. 9 della Legge 07.08.1990, n. 241 gli interessi, relativamente agli interventi volontari singoli, devono essere rilevanti, mentre per gli interessi diffusi gli interventi devono essere necessariamente rappresentati da associazioni o comitati.
Articolo 63
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti previsti dalla legge, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti quelli che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO IV
REFERENDUM
Articolo 64
ACCESSO AL REFERENDUM
1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo quarto comma, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.
3. I referendum consultivi sono promossi dal Consiglio Comunale o dalla popolazione su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 30% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data d ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria Comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) bilancio e contabilità finanziaria;
e) espropriazione per pubblica utilità;
f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che dispone il referendum e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.
6. L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio Comunale, entro 120 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.
9. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del Referendum, in particolare le modalità e i tempi per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, le modalità organizzative, i casi di revoca e sospensione, nonché lo svolgimento delle operazioni di voto.
TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Articolo 65
STATUTO
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 25% degli elettori per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Articolo 66
REGOLAMENTI
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
CAPO I
ATTIVITA' REGOLAMENTARE
Articolo 67
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI
1. I regolamenti adottati dal Comune ai sensi del precedente art. 66 sono soggetti alle seguenti limitazioni:
a) devono essere adottati nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto;
b) la loro efficacia è limitata all'ambito territoriale del comune;
c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva;
e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione dell'organo che li aveva deliberati o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l'intera materia, già trattata dal regolamento precedente.
Articolo 68
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI
1. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: con la delibera di adozione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 gg. dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti comunali divengono obbligatori dopo l'effettuazione della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio.
3. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
CAPO II
APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO
Articolo 69
DELIBERAZIONE DELLO STATUTO
1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene, per due volte successive, il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglieri assegnati.
2. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è inviato nel termine di legge al Comitato Regionale di Controllo per il visto di legittimità.
3. Appena ottenuto il visto di legittimità il comune invia lo Statuto alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto è pubblicato all'Albo Pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Articolo 70
MODIFICHE DELLO STATUTO
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Articolo 71
ORDINANZE
1. I Responsabili dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In caso di emergenza sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 72
IL CONTROLLO
1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla Legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché dalle disposizioni dell'apposita Legge Regionale.
Articolo 73
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi nell'ambito dell'autonomia degli Enti Locali, abroga e/o modifica le norme statutarie con essi incompatibili.
Articolo 74
ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DELLO STATUTO
1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono disposizioni regolamentari di attuazione sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione normativa e sono immediatamente applicabili.
3. Il presente Statuto, conservato nell'archivio storico del Comune, è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.