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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Codice DB1409
D.D. 15 Aprile 2009, n. 745


CdS 405 - Eventi alluvionali autunno 2000 e primavera estate 2002 - Comune di Quittengo (BI) Frazione Gruppo - Progetto definitivo - Lavori di realizzazione briglia, difese spondali e disalveo del Rio Quittengo. Importo lavori Euro 250.000,00 interamente finanziato con contributi regionali post alluvione - secondo programma stralcio 2002 DD 06/2003.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare ed autorizzare con prescrizione secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi per quanto previsto dalla D.G.R. 37-2438 del 12/03/2001 il progetto concernente i lavori: Realizzazione briglia, difese spondali e disalveo Rio Quittengo in Frazione Gruppo, dell'importo complessivo di Euro 250.000,00 con le prescrizioni di seguito riportate:
- L'eventuale materiale litoide in esubero e non reimpiegabile per colmatura d'alveo e/o imbottiture di sponda, dovrà essere acquistato dall'impresa esecutrice dei lavori previa relativa concessione. Il Comune dovrà recepire tale prescrizione in occasione della redazione del bando di gara;
- In corso d'opera dovranno essere concordati i sopralluoghi di verifica da parte dei funzionari regionali incaricati;
- Dovrà essere realizzato al meglio la pavimentazione prevista sotto il ponte.
- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- Durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- Il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle de manufatti oggetto d'intervento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- L'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- Il progetto deve attenersi a quanto disposto dal D.M. 11.03.1988 e s.m.i e dalla Delibera del Comitato dei Ministri datata 4 febbraio 1977 per la tutela delle acque dall'inquinamento nonché alle norme previste dal D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152.
- I progetti devono essere predisposti sulla base dell'elenco prezzi regionale, così come disposto da D.D. 521/01, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 16/05/2001, eventuali voci utilizzate e non previste nel sopra citato elenco dovranno essere giustificate con opportuna indagine di mercato;
- Per interventi di costo complessivo fino a € 500.000,00 per le spese tecniche generali (comprensive della quota per il Responsabile Unico del Procedimento) è riconosciuta un'aliquota fino al 15% dell'importo lavori e fino al 10% per interventi di costo complessivo superiore, così come disposto da D.D. 521/01, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 16/05/2001;
- La quota per il Responsabile Unico del Procedimento dovrà essere giustificata dal regolamento interno dell'Ente Appaltante se esistente. Essa dovrà comunque far riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 163/2006 nonchè dalla delibera dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 156 del 14 ottobre 2004;
- Nell'elenco prezzi devono essere eliminate le eventuali voci non utilizzate per le analisi e nel computo metrico estimativo dell'opera in progetto;
- Il responsabile del procedimento dovrà verificare che sia dato corso alle prescrizioni della conferenza.
L' ente attuatore dovrà in accordo con le disposizioni della Legge regionale 18/84 e s.m.i. e del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in materia di lavori ed opere pubbliche adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione esecutiva del progetto approvato.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto della Regione Piemonte.
Il Dirigente
Andrea Tealdi