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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Codice DB1804
D.D. 6 Maggio 2009, n. 365


L.r. 38/2000 - Iscrizioni all'Albo regionale dei soggetti che svolgono attivita' musicali popolari - Anno 2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare, in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 2 della legge regionale 38/2000 e dal regolamento di cui ai decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6/R del 17 luglio 2000 e n. 3/R del 5 marzo 2001, l'iscrizione all'Albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari delle 9 Associazioni di cui all'Allegato "A", parte costitutiva e integrante della presente determinazione;
- di rinviare a successivo e distinto provvedimento l'approvazione, nei confronti delle restanti 3 Associazioni, dei dinieghi motivati all'iscrizione nel suddetto Albo regionale L.r. 38/2000;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.
L'edizione 2009 dell'Albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari - comprendente sia i 9 neo-iscritti che i 366 soggetti già inclusi nell'Albo 2008 - verrà pubblicata con idoneo comunicato di questa Direzione entro trenta giorni dalla data della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, così come disposto dall'articolo 4 del regolamento di cui ai decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6/R del 17 luglio 2000 e n. 3/R del 5 marzo 2001.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'edizione 2009 del suddetto Albo regionale sarà cura del Dirigente competente inviare alle 9 Associazioni neo-iscritte idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione all'Albo, contenente tra l'altro gli estremi della pubblicazione dell'Albo 2009 sul B.U.R.P..
Ai sensi dell'art. 3 del suddetto regolamento l'iscrizione all'Albo, approvata con la presente determinazione, ha validità decennale, fatte salve cancellazioni d'ufficio o su istanza di parte. Trascorsi dieci anni le Associazioni iscritte potranno confermare con apposita istanza scritta, pena la cancellazione, l'iscrizione all'Albo.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8/R del 29 luglio 2002 (Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte).
Il Dirigente
Anna Maria Morello
Allegato

Allegato 1