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Bollettino Ufficiale n. 27 del 9 / 07 / 2009

Codice DB0710
D.D. 16 Giugno 2009, n. 697


Comune di Gaglianico (BI). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie per anni 40, eventualmente rinnovabile, a favore di terzi, di porzione di mq. 12.090, del terreno comunale gravato da uso civico, distinto al N.C.T. Fg. 7 - mapp. 292 (ex Fg. 7 mapp. 366/parte), per realizzazione impianti sportivi e strutture accessorie. Autorizzazione.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare il Comune di Gaglianico (BI) a mutare la destinazione d'uso di porzione di mq.12.090 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 7 mapp. 292 (ex. Fg. 7 mapp. 366/parte), per darla in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto di superficie, per un massimo di anni 40 (quaranta), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, a favore della A.T.I. costituita dalla Soc. Sportec S.r.l., capogruppo e dal Consorzio Imprenditori Biellesi e dall' Associazione Sportiva Dilettantistica T.C. Pralino, per consentire la realizzazione, su area di maggior superficie, di impianti sportivi, con le relative strutture accessorie, nonché la futura manutenzione;
- che il comune di Gaglianico (BI) dovrà inviare all' ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione, che verrà stipulato con la parte privata istante relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- che l'A.T.I. concessionaria non potrà operare sull'area in argomento prima di avere conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal comune, dovrà essere revocata;
di dare atto che:
- la porzione di terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04, al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11 -1800 del 19.12.2005 e con le LL.RR. n. 9 e n. 22 del 2007, inoltre al termine o al decadere della concessione e degli eventuali rinnovi, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, oltre all'ovvia rimozione di tutte le opere ivi realizzate (sulle aree di civico demanio), salvo diversamente disposto dal Comune (in tal caso le opere anzidette dovranno essere restituite al Comune, in buono stato di manutenzione, a titolo gratuito), secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà, comunque, effettuare un primo intervento di recupero dell'area al termine dei lavori, inerenti la realizzazione delle opere e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione. Nel caso il Comune, al termine o al decadere della concessione e degli eventuali rinnovi, decidesse di mantenere le opere realizzate sull'area oggetto della presente autorizzazione, pervenutegli a titolo gratuito ai sensi di legge potrà, salve le necessarie autorizzazioni, gestirle in proprio per le finalità di interesse pubblico che riterrà opportune, darle nuovamente in concessione o vendere le aree, con le sovrastanti strutture, a terzi, a prezzo di mercato mediante asta pubblica ove, a parità di prezzo, il vecchio concessionario, se non decaduto per inadempienze nei confronti del Comune e salvo altri motivi ostativi, avrà prelazione per l'acquisto;
- le opere autorizzate comportano benefici alla popolazione usocivista locale ampiamente superiori a quanto diversamente ritraibile con l'esercizio dell'uso civico originario in quanto, oltre all'introito del canone annuo di concessione (€ 12.000,00 + ISTAT), verrà concessa ai cittadini residenti e ai soci iscritti alle varie società sportive aventi sedi in Gaglianico (BI), l'accessibilità agli impianti con tariffe scontate del 40% rispetto ai prezzi medi praticati nei confronti del pubblico, inoltre, verrà realizzato, sempre a cura e spese dell' A.T.I. concessionaria, un percorso ciclo-pedonale nella fascia perimetrale esterna alla realizzanda recinzione dell'area in argomento, che resterà del Comune fin da subito e fruibile ovviamente da tutti, a titolo gratuito;
- la concessione, con relativa costituzione di diritto di superficie, non potrà essere stipulata a condizioni economiche (compresi i benefici in natura) inferiori a quanto periziato, approvato dal Comune con D.C.C. n. 6/2009 e ritenuto congruo dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, così come sopra meglio specificato;
Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie, circa le aree di uso civico occupate, che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali;
Il Comune di Gaglianico (BI) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti d'interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della L. 16.06.1927, n. 1766;
Tutte le spese notarili o equipollenti, quelle amministrative nonché quelle di eventuali frazionamenti/accorpamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata concessionaria.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente
Marco Piletta