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Bollettino Ufficiale n. 27 del 9 / 07 / 2009

Codice DB0710
D.D. 10 Giugno 2009, n. 674


Comune di Macugnaga (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa per anni 99 a favore di terzi, con contestuale conciliazione per l'occupazione pregressa del terreno comunale di uso civico, distinto al N.C.T. Fg. 13 mapp. 420 di mq. 1.086, sul quale e' stato realizzato un campo da Hockey. Autorizzazione.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare il Comune di Macugnaga (VCO) a:
- effettuare la conciliazione con i privati (associazione sportiva "Hockey Club-Macugnaga") per l'occupazione pregressa - 1985-2009 -, conseguente ad atti di concessione carenti della prescritta autorizzazione sovrana, di beni del civico demanio, utilizzati per la realizzazione del campo da Hockey, ad una somma non inferiore ad € 837,04 (3.355,2 - 80% + 166,00);
- mutare temporaneamente la destinazione d'uso, del terreno censito al N.C.T. Fg. 13 mappale n. 420 di mq. 1086, per consentire il mantenimento del campo da Hockey e dei parcheggi ad uso dell'intera collettività ed inoltre consentire la realizzazione di un ampliamento del locale ad uso spogliatoio del medesimo impianto ;
- concedere per anni 99 (novantanove) il terreno di uso civico sopraindicato, all'associazione sportiva "Hockey Club-Macugnaga" ad una somma complessiva non inferiore ad € 248,52/annui da rivalutarsi al 100% dell'incremento inflattivo determinato annualmente dall'indice ISTAT;
di disporre che l'importo dovuto dal summenzionato privato dovrà essere versato entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente atto, se versato oltre il sessantesimo giorno dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto:
di dare atto che:
- l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla sottoscrizione da parte del privato interessato del verbale di conciliazione con il Comune, al versamento dell'importo sopraindicato ed al rilascio di una formale rinuncia ad ogni futura controversia inerente l'argomento, nei confronti del Comune e dei dante causa;
- la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla L.R. 9/2007, nel caso di eventuale fallimento dell'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico con quanto ivi costruito, fatti salvi i dovuti conguagli per la parte economica, secondo legge;
- il comune di Macugnaga (VCO) dovrà inviare all' ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell' atto di concessione che verrà stipulato con il privato relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione.
- la struttura sportiva realizzata dalla sopraddetta società, dovrà essere consegnata, a fine concessione, in buono stato di conservazione, in piena proprietà al Comune di Macugnaga senza il versamento di somme da parte di quest'ultimo;
- le manutenzioni, ordinaria e straordinaria, della struttura di cui sopra sono a totale carico (cura e spese) della società concessionaria per l'intera durata della concessione;
- sarà cura del Comune provvedere periodicamente alla verifica dello stato manutentivo dei beni in questione;
- il non rispetto, da parte del concessionario, delle condizioni e prescrizioni indicate nel presente provvedimento, così come accertate dal Comune, è determinante per la revoca, immediata, della concessione in parola;
- la porzione di circa mq. 1.086, rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs n. 152/06 s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997 e a quanto disposto con D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con D.G.R. n. 11 -1800 del 19.12.2005 e con le LL.RR. n. 9 e n. 22 del 2007. La stessa area, al termine della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere lasciata al Comune, con quanto ivi realizzato, a titolo gratuito in buono stato di manutenzione e fruibilità;
- Tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle amministrative, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato istante.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente
Marco Piletta