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Bollettino Ufficiale n. 27 del 9 / 07 / 2009

D.G.R. 6 Luglio 2009, n. 16-11713


Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica.

A relazione degli Assessori De Ruggiero, Taricco:
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" - che ha riprodotto in termini invariati quanto già previsto in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" - demanda alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di alcune tipologie di acque reflue, nonché l'adozione di uno specifico programma d'azione per le zone dalle stesse designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola.
A sua volta il decreto ministeriale 7 aprile 2006 ha stabilito i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del d.lgs. 152/1999 (oggi trasfuso nell'articolo 112 del d.lgs. 152/2006).
La Regione Piemonte, in coerenza con la tempistica stabilita dalla normativa nazionale e con i criteri stabiliti dal d.m. 7 aprile 2006, ha emanato il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".
L'articolo 5 del regolamento regionale 10/R/2007, al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione del materiale destinato all'utilizzazione agronomica nonché di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, prevede per le aziende l'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni secondo le modalità indicate nell'Allegato III del medesimo regolamento.
L'articolo 29, comma 2 bis del regolamento regionale 10/R/2007 stabilisce che il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e/o altre sostanze naturali provenienti da attività agricola è assimilabile, ai fini dell'utilizzo agronomico, all'effluente zootecnico disciplinato dallo stesso regolamento alle condizioni e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
Preso atto, riguardo l'obbligo di registrazione delle operazioni di fertilizzazione, che il succitato Allegato III dà mandato alla Giunta regionale di definire con apposita deliberazione le modalità per la registrazione delle predette operazioni effettuate dalle aziende indicate nel medesimo Allegato;
considerato che il suddetto Allegato III prevede che le aziende ricadenti in zona vulnerabile, non tenute alla redazione del Piano di utilizzazione agronomica, con un fabbisogno colturale di azoto, calcolato sulla base degli asporti, superiore a 3.000 chilogrammi annui sono tenute alla valutazione annuale del fabbisogno in termini di unità fertilizzanti azotate, fosfatiche e potassiche delle colture, alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni colturali di fertilizzazione o, in alternativa, alla conservazione delle registrazioni o della documentazione giustificativa relativa all'acquisto ed alle cessioni dei concimi azotati, fosfatici e potassici da cui si possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata;
considerato quindi che il fabbisogno colturale di azoto è elemento discriminante per l'individuazione di alcune categorie di aziende tenute all'adempimento degli obblighi inerenti la registrazione delle fertilizzazioni;
preso atto che il citato Allegato III prevede che la valutazione annuale del fabbisogno in termini di unità fertilizzanti azotate, fosfatiche e potassiche delle colture può essere desunto dal sistema informatizzato dell'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
considerato che il sistema informativo regionale non rende ancora disponibile la funzionalità informatica per il calcolo del fabbisogno colturale di azoto;
considerato peraltro che nell'ambito del "Rapporto sullo Stato dell'Ambiente - 2006" è stata presentata una metodologia scientifica messa a punto dall'Università di Torino - Dipartimento Agroselviter che evidenzia come, per la situazione colturale tipica della pianura piemontese, un fabbisogno azotato di 3000 kg annui corrisponde in media a 21 ettari di superficie condotta;
ritenuto pertanto di definire le modalità per la registrazione delle operazioni di fertilizzazione così come specificate nell'apposita scheda contenuta nell'Allegato I alla presente deliberazione, elaborata sulla base di un'analoga scheda per la registrazione delle operazioni di fertilizzazione già messa a punto per talune azioni del Piano di sviluppo rurale 2007-2013, della quale rappresenta una versione più ampia;
considerato che detta scheda può comunque essere integrata da informazioni aggiuntive da parte delle aziende;
preso atto, riguardo l'utilizzazione agronomica di materiali derivanti dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attività agricola, che la Giunta regionale, in attuazione del summenzionato articolo 29, comma 2 bis, ha stabilito con deliberazione del 23 febbraio 2009, n. 64-10874 le condizioni e modalità per l'utilizzazione agronomica dei suddetti materiali;
considerato che il punto 1 della lettera B) dell'Allegato alla predetta D.G.R. n. 64-10874 del 23 febbraio 2009 prevede l'obbligo di redazione e conservazione per almeno tre anni della registrazione dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica, nonché la redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di fertilizzazione e/o di cessione dei materiali in uscita dall'impianto di digestione, secondo le modalità definite ai paragrafi primo e secondo dell'Allegato III, Parte A del regolamento regionale 10/R/2007;
preso atto che il medesimo Allegato dà mandato alla Giunta regionale di definire, con apposita deliberazione, le modalità per la registrazione dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica;
ritenuto pertanto di definire le modalità di registrazione dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica così come specificate nell'apposito modello contenuto nell'Allegato II alla presente deliberazione;
ritenuto opportuno altresì predisporre - al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica - un apposito modello per la registrazione delle operazioni di cessione di tali materiali, così come riportato nell'Allegato III della presente deliberazione;
considerato che detti modelli possono comunque essere integrati da informazioni aggiuntive da parte delle aziende;
considerato che i summenzionati Allegati I, II e III alla presente deliberazione, contenenti rispettivamente la scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, il modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e il modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica, sono caratterizzati da un contenuto essenzialmente tecnico;
ritenuto pertanto opportuno che la Direzione Ambiente provveda, d'intesa con la Direzione Agricoltura, agli eventuali futuri aggiornamenti degli Allegati I, II e III alla presente deliberazione mediante determinazione del Direttore nell'ambito dei criteri di cui alla presente deliberazione e della D.G.R. n. 64-10874 del 23 febbraio 2009;
considerato che quanto sopra è stato oggetto di confronto nell'ambito del Comitato tecnico istituito con deliberazione del 23 dicembre 2002, n. 65-8111.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale,
visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;
con voto unanime espresso nei modi di legge,
delibera
a) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Allegato I recante "Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni", costituente parte integrante della presente deliberazione e contenente disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) relative alle modalità di registrazione delle operazioni di fertilizzazione;
b) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Allegato II recante "Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica", costituente parte integrante della presente deliberazione e contenente disposizioni attuative del regolamento regionale 10/R/2007 relative alle modalità di registrazione dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica;
c) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Allegato III recante "Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica", costituente parte integrante della presente deliberazione e contenente disposizioni attuative del regolamento regionale 10/R/2007 relative alle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica.
d) di dare mandato alla Direzione Ambiente di provvedere, d'intesa con la Direzione Agricoltura, agli eventuali futuri aggiornamenti degli Allegati I, II e III alla presente deliberazione mediante determinazione del Direttore nell'ambito dei criteri di cui alla presente deliberazione e della D.G.R. n. 6410874 del 23 febbraio 2009.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3