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Bollettino Ufficiale n. 27 del 9 / 07 / 2009

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Criteri e modalita' per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi diretti ad incentivare l'acquisto di autovetture di taxi e noleggio con conducente attrezzate alla mobilita' delle persone disabili, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i..

1. Oggetto e riferimenti normativi
1.1. Il presente provvedimento ha la finalità di stabilire, per il triennio 2008-2010, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per il riparto, tra i soggetti aventi diritto, dei fondi destinati all'incentivazione dell'acquisto di autovetture di taxi e noleggio con conducente attrezzate alla mobilità delle persone disabili ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i..
2. Beneficiari
2.1. Sono beneficiari dei contributi, di cui al presente provvedimento, i soggetti individuati dall' articolo 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, iscritti nel Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea.
3. Requisiti richiesti
3.1. E' ammesso a contributo l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica adibite ad uso noleggio con conducente e taxi attrezzate ed allestite all'agevole incarrozzamento diretto alla mobilità delle persone disabili, anche gravi, per le quali non sia possibile prevedere il trasferimento sul sedile.
3.2. I contributi, di cui al comma 3.1, sono concessi per la sostituzione di autovetture che, alla data di presentazione della domanda di contributo, abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente il contributo.
3.3. I soggetti richiedenti il contributo devono aver acquistato le nuove autovetture nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.
3.4. Le attrezzature e gli allestimenti per il trasporto disabili su carrozzella devono essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la carta di circolazione deve riportare il numero dei posti destinati ai passeggerri su carrozzella.
4. Entita' del contributo
4.1. Il contributo è concesso nella misura del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto delle autovetture nuove di fabbrica di cui all' articolo 3, comma 1, con un limite massimo di contributo di Euro 3.600,00 per autovettura, in un'unica soluzione per gli acquisti in proprietà e in rate, sino alla concorrenza del 20% dei canoni pagati.
4.2. Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non è cumulabile con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie. I contributi di cui agli articoli 2 (contributi già concessi per l'acquisto di nuove autovetture nel quinquennio 2003-2007) e 2 bis (contributi da concedere, per il triennio 2008-2010, per l'acquisto di nuove autovetture attrezzate ed allestite con le modalità di cui all'articolo 3.1) della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i.. sono invece cumulabili.
5. Concessione del contributo
5.1. Il contributo accordato verrà liquidato al proprietario dell'autovettura, per gli acquisti in proprietà, o al possessore per gli acquisti in leasing, che ne abbia fatto istanza ai sensi dell' articolo 7, subordinatamente alla riscossione dei trasferimenti regionali di finanziamento della citata L.R. 3/2000 e s.m.i., in un'unica soluzione per gli acquisti in proprietà e in rate di importo pari al 20% del canone di leasing pagato per gli acquisti in leasing, fermo restando il limite massimo di Euro 3.600,00.
5.2. La liquidazione del contributo avverrà, fino ad esaurimento dei fondi regionali a specifica destinazione, entro le seguenti scadenze:
- 28 febbraio 2010, per le domande pervenute entro il 30 novembre 2009;
- 30 ottobre 2010, per le domande pervenute dal 1 dicembre 2009 al 30 giugno 2010;
- 31 marzo 2011 per le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre 2010.
5.3. Ai fini della liquidazione di cui al precedente comma 5.2., per le domande trasmesse a mezzo posta, fa fede la data in cui le stesse pervengono effettivamente alla Provincia.
6. Presentazione delle domande
6.1. Le domande, relative al presente bando, devono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sino alle ore 12,00 del 31 dicembre 2010.
6.2. Le domande, redatte in conformità ad apposito modulo, in bollo, devono essere presentate presso:
Provincia di Torino, Servizio Trasporti - Ufficio Noleggio e Taxi, VII° P. - Corso Inghilterra n. 7/9 10138 Torino, a mano presso lo sportello Bollino Blu - taxi e noleggio - piano primo nei seguenti giorni:
Lunedì 14,00 - 16,00
Martedì 9,00 - 12,00
Mercoledì 14,00 - 16,00
Giovedì 9,00 - 12,00
o inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della carta d'identità del soggetto richiedente.
6.3. Del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della domanda fa fede la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata o, nel caso di consegna a mano, la data del timbro apposto dall'Ufficio incaricato a ricevere le domande di cui trattasi.
6.4. Le domande trasmesse a mezzo posta entro i termini previsti, ma non pervenute alla Provincia di Torino entro trenta giorni dal termine di scadenza, di cui al comma 1, non saranno ammesse al finanziamento.
6.5. Le domande che riportano dati illeggibili o non coerenti con i dati richiesti dalla modulistica non saranno ammesse al finanziamento e dell'esito verrà data informazione all'interessato al fine della ripresentazione della domanda, fermo restando i termini di cui al punto 6.1.
7. Formazione della graduatoria
7.1. Le domande pervenute che avranno superato l'istruttoria amministrativa di conformità a quanto prescritto saranno inserite, al fine del finanziamento, ove si verifichi insufficienza di finanziamento rispetto alle domande stesse, in apposita graduatoria, sentita la Commissione consultiva provinciale di cui all' articolo 5 della legge regionale n. 24/1995.
La graduatoria sarà formulata sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande, sottoscritte dagli interessati. Le domande non ammesse al finanziamento saranno elencate in una "lista degli esclusi".
7.2. Qualora si verifichino situazioni di parità di punteggio le domande verranno ordinate privilegiando l'anzianità della vettura da sostituire.
7.3. La graduatoria avverrà sulla base dei criteri di priorità sotto indicati:
a) anzianità d'immatricolazione dell'autovettura da sostituire:
- per ogni anno o frazione superiore ai sei mesi, a partire dal 4° anno dalla data d'immatricolazione: punti 1 (uno);
b) svolgimento del servizio in comuni compresi nelle seguenti classi di dimensione demografica:
- comuni appartenenti all'Area Metropolitana torinese, come individuata dalla deliberazione del Consiglio Provinciale di Torino n. 51-2395/2000 dell'11/04/2000 e s.m.i., avente per oggetto: "Servizio pubblico taxi nell'area metropolitana di Torino. Proposta di modifica ed integrazione del regolamento tipo per assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, ai sensi dell' articolo 3, comma 9, della L.R. 23/02/95 n. 24": punti 4 (quattro);
c) svolgimento del servizio in aree a domanda debole:
- servizio esercitato in uno dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane della Provincia di Torino: punti 3 (tre);
d) impiego di autovettura a propulsione elettrica o alimentata esclusivamente a metano o bifuel: punti 2 (due).
7.4. Ai soggetti esclusi dal contributo verrà data comunicazione dell'esito, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento di graduatoria può essere presentato ricorso al TAR entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.
7.5. Nella formazione della graduatoria sono fin d'ora fatte salve eventuali modifiche, arretramenti in graduatoria ed esclusioni che interverranno in base alla verifica dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio.
8. Pubblicita'
8.1. Il bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Il bando e la relativa domanda sono inoltre inserite nel sito Internet www.provincia.torino.it/trasporti/taxnoleg/index.htm nonché affisso all'Albo pretorio della Provincia di Torino.
8.2. La graduatoria e la lista degli esclusi saranno pubblicate all'Albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti dell'esito delle domande. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet all'indirizzo descritto al co. 1.
9. Efficacia delle domande
9.1. Le domande ammesse al contributo verranno soddisfatte nei limiti dello stanziamento regionale.
10. Presentazione dei documenti
10.1. Entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla fine della pubblicazione prevista dall'articolo 8.2., gli ammessi al finanziamento dovranno far pervenire alla Provincia, a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la fattura, in originale o in copia conforme, emessa nel periodo di cui al suddetto articolo 3.2., e copia della carta di circolazione, riportante i posti destinati ai passeggeri in carrozzella e l'omologazione delle attrezzature per l'incarrozzamento degli stessi relativa all'autovettura per la quale si chiede il contributo.
10.2. La mancata ricezione della documentazione, entro il termine indicato all articolo 10.1., comporta l'esclusione dal finanziamento per il periodo di riferimento, di cui all' articolo 5.2.
Il Dirigente Servizio Trasporti
Alfonso Palmieri