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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 26
Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.
Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.
SOMMARIO
Titolo I. NORME
GENERALI
Capo I. (NORME
GENERALI)
Art. 1.
(Principi generali e ambito di applicazione)
Art. 2. (Rete
ecologica regionale)
Art. 3. (Carta
della natura regionale)
Titolo II. AREE
PROTETTE
Capo I.
CLASSIFICAZIONE E NORME DI TUTELA
Art. 4. (Sistema
regionale delle aree protette)
Art. 5.
(Classificazione delle aree protette)
Art. 6. (Aree
contigue)
Art. 7.
(Finalità delle aree protette)
Art. 8. (Norme
di tutela e di salvaguardia)
Capo II.
ISTITUZIONE
Art. 9.
(Istituzione delle aree protette)
Art. 10. (Aree
protette)
Capo III.
GESTIONE
Art. 11.
(Disposizioni generali)
Art. 12.
(Soggetti gestori delle aree protette)
Capo IV. ORGANI
DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
Art. 13. (Organi
degli enti di gestione delle aree protette)
Art. 14. (Il
presidente)
Art. 15. (Il
consiglio)
Art. 16.
(Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri)
Art. 17.
(Indennità)
Art. 18. (La
comunità delle aree protette)
Capo V.
Personale
Art. 19.
(Personale)
Art. 20.
(Dirigenza)
Capo VI.
VIGILANZA NELLE AREE PROTETTE
Art. 21. (Vigilanza
nelle aree protette)
Capo VII.
Strumenti di gestione
Art. 22. (Norme
contabili)
Art. 23.
(Statuto)
Art. 24.
(Regolamento delle aree protette)
Capo VIII.
Pianificazione
Art. 25. (Piano
pluriennale economico-sociale)
Art. 26. (Piano
di area)
Art. 27. (Piani
naturalistici e piani di gestione)
Art. 28.
(Valutazione degli effetti degli strumenti di pianificazione)
Capo IX.
Competenze regionali
Art. 29.
(Indirizzo, coordinamento e vigilanza)
Art. 30.
(Commissariamento)
Art. 31.
(Strumenti di supporto)
Art. 32. (Centro
di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei)
Capo X.
ATTIVITÀ, CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI E RISARCIMENTI
Art. 33.
(Gestione faunistica)
Art. 34.
(Attività agricole e silvo-pastorali)
Art. 35.
(Contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni)
Art. 36.
(Risarcimenti ed indennizzi)
Capo XI.
Trasferimento di diritti e doveri
Art. 37.
(Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
Titolo III.
Conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e
della fauna selvatiche
Capo I. Finalità
e definizione della Rete Natura 2000
Art. 38.
(Conservazione della biodiversità)
Art. 39. (Rete
Natura 2000)
Capo II.
Gestione
Art. 40. (Misure
di conservazione)
Art. 41.
(Gestione della rete Natura 2000)
Art. 42. (Piano
di gestione)
Art. 43.
(Valutazione di incidenza di interventi e progetti)
Art. 44.
(Valutazione di incidenza di piani e programmi)
Art. 45.
(Esigenze di rilevante interesse pubblico)
Art. 46.
(Compiti dell'ARPA)
Art. 47. (Piani
di azione degli habitat e delle specie)
Art. 48.
(Ulteriori misure per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie)
Art. 49.
(Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000)
Art. 50. (Misure
di ripristino)
Capo III.
informazione, Risarcimenti, indennizzi ed incentivi
Art. 51.
(Informazione)
Art. 52.
(Risarcimenti, indennizzi ed incentivi)
Titolo IV.
Corridoi ecologici
Capo I. Corridoi
ecologici
Art. 53.
(Corridoi ecologici)
Art. 54. (Tutela
ed interventi)
Titolo V.
SANZIONI
Capo I. SANZIONI
Art. 55. (Sanzioni)
Titolo VI. NORME
TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Capo I - NORME
TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE
Art. 56. (Norme
transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette)
Art. 57. (Primi
adempimenti dei soggetti gestori delle aree protette)
Art. 58. (Norme
transitorie in materia di personale degli enti di gestione delle aree protette)
Art. 59. (Norme
transitorie in materia di pianificazione nelle aree protette)
Art. 60. (Norme
di prima attuazione in materia di bilancio degli enti di gestione delle aree
protette)
Art. 61. (Norma
transitoria in merito ai confini della Riserva naturale orientata di Bosco
Solivo)
Capo II -
RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE)
Art. 62.
(Relazione al Consiglio regionale)
Capo III.
Abrogazione di norme
Art. 63.
(Abrogazione di norme)
Capo IV.
Disposizioni finanziarie
Art. 64.
(Disposizioni finanziarie)
Capo V. ENTRATA
IN VIGORE
Art. 65.
(Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo
III)
Allegato A. Cartografie delle aree protette regionali (articolo
10, comma 1)
Allegato B. Valutazione di Incidenza - Linee guida
per lo sviluppo del procedimento (articoli 39, comma 2 e 44 comma 2)
Allegato C. Contenuti della relazione per la
valutazione di incidenza dei progetti di cui
all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 44,
commi 9 e 12)
Allegato D. Contenuti della relazione per la
valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo
45, comma 3)
Titolo I.
NORME GENERALI
Capo I.
NORME
GENERALI
Art. 1.
(Principi generali e ambito di applicazione)
1. La Regione Piemonte
riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale
attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le
modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione dei territori
facenti parte della rete ecologica regionale.
2. La Regione garantisce
la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e
di gestione sostenibile delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze
e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1.
3. In attuazione dei
principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge:
a) istituisce la rete ecologica regionale
e la carta della natura regionale;
b) individua il sistema regionale delle
aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti
tipologie e finalità di tutela;
c) individua le modalità di gestione delle
aree protette;
d) delega la gestione delle aree incluse
nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;
e) determina le risorse finanziarie per
l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le
modalità di trasferimento ai soggetti gestori.
Art. 2.
(Rete ecologica regionale)
1. La Regione, in
attuazione della Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5
giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in
conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa
alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e in
virtù dell'articolo 6 dello Statuto della Regione istituisce sul proprio territorio
la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli
obiettivi ed alle finalità contenute nei succitati provvedimenti.
2. La rete ecologica
regionale è composta dalle seguenti aree:
a) il sistema delle aree protette del
Piemonte;
b) le zone speciali di conservazione, i
siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione
speciale, facenti parte della rete Natura 2000;
c) i corridoi ecologici.
Art. 3.
(Carta della natura regionale)
1. La carta della
natura regionale costituisce parte integrante della pianificazione territoriale
regionale e individua lo stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando
i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale e determina:
a) la rete ecologica regionale;
b) i territori che, per caratteristiche
ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.
2. Entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, di concerto
con le province, adotta la carta della natura regionale che è approvata dal
Consiglio regionale nel rispetto delle procedure previste, per gli strumenti
della pianificazione territoriale regionale, dalla vigente legislazione in
materia urbanistica e territoriale.
3. Le province
recepiscono la carta della natura regionale e i comuni adeguano, per il
territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione
territoriale nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli
strumenti medesimi.
4. Le aree individuate
nella carta della natura regionale come facenti parte della rete ecologica
regionale sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli da II a VI.
Titolo II.
AREE PROTETTE
Capo I.
CLASSIFICAZIONE
E NORME DI TUTELA
Art. 4.
(Sistema regionale delle aree protette)
1. Il sistema regionale
delle aree protette del Piemonte è composto da:
a) i parchi nazionali per la parte
ricadente sul territorio regionale;
b) le riserve naturali statali per la
parte ricadente sul territorio regionale;
c) le aree protette a gestione regionale;
d) le aree protette a gestione
provinciale;
e) le aree protette a gestione locale.
2. I parchi nazionali e
le riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni
dello Stato.
3. Le aree protette a
gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge.
4. I soggetti gestori
delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed
accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle
aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale dei
territori tutelati.
Art. 5.
(Classificazione delle aree protette)
1. Le aree protette a
gestione regionale, provinciale e locale sono classificate come segue:
a) parchi naturali, caratterizzati da una
molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali,
storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con
l'ambiente;
b) riserve naturali, caratterizzate dalla
presenza di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per la
conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici, geomorfologici o
paleontologici di rilievo;
c) zone naturali di salvaguardia, nelle
quali il regime d'uso e di tutela non condiziona l'attività venatoria, caratterizzate
da elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra il
regime d'uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti parte della rete
ecologica regionale ed i territori circostanti;
d) riserve speciali, caratterizzate da
specificità di rilievo di carattere archeologico, storico, devozionale,
culturale, artistico.
Art. 6.
(Aree contigue)
1. La Regione, d'intesa
con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati,
con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale,
delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai
confini delle aree protette medesime, per le quali predispone idonei piani e
programmi, da redigere d'intesa con gli enti locali interessati e con i
soggetti gestori, per la gestione della caccia e della pesca, delle attività
estrattive e per la tutela dell'ambiente e della biodiversità.
2. All'interno delle
aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della l. 394/1991, la
Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata,
riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.
Art. 7.
(Finalità delle aree protette)
1. I soggetti gestori
delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:
a) tutelare le risorse naturali del
territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le
istituzioni;
b) promuovere la fruizione sociale e
sostenibile e la diffusione della cultura e dell’educazione ambientale;
c) favorire la fruizione didattica ed il
supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche
dell'ambiente e dell’educazione alla sostenibilità;
d) integrare le competenze istituzionali
dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica
regionale;
e) favorire la partecipazione dei
cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento
delle finalità dell’area protetta.
2. I soggetti gestori
perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle
aree protette:
a) nei parchi naturali:
1) tutelare, gestire e ricostituire gli
ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione
ed all'arricchimento della biodiversità;
2) sviluppare la ricerca scientifica
applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della
tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
3) tutelare e valorizzare il patrimonio
storico-culturale e architettonico;
4) garantire, attraverso un processo di
pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero
dei valori paesaggistico-ambientali;
5) promuovere iniziative di sviluppo
compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e di fruizione che
realizzino una equilibrata integrazione delle attività umane con la
conservazione degli ecosistemi naturali;
b) nelle riserve naturali:
1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e
seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed
all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti
specifici della tutela;
2) contribuire alla ricerca scientifica
applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della
tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
c) nelle zone naturali di salvaguardia:
1) tutelare gli ecosistemi agro-forestali
esistenti;
2) promuovere iniziative di recupero
naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
3) attuare, attraverso un processo di
pianificazione di area, il riequilibrio urbanistico-territoriale per il
recupero dei valori paesaggistici ed ambientali;
4) sperimentare modelli di gestione della
fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
5) promuovere e sviluppare le potenzialità
turistiche sostenibili dell'area protetta;
d) nelle riserve speciali:
1) tutelare, gestire e valorizzare il
patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione;
2) tutelare e valorizzare gli aspetti
tradizionali, devozionali e di culto presenti;
3) sviluppare la conoscenza e la ricerca
sugli oggetti della tutela.
Art. 8.
(Norme di tutela e di salvaguardia)
1. Le aree inserite
nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree
protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla
Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti
e delle limitazioni del presente articolo.
2. Le norme di tutela e
salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni
dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel
caso di mancata istituzione dell'area protetta entro il predetto triennio.
3. Nelle aree protette
istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i
seguenti divieti:
a) esercizio di attività venatoria fatta
eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6;
b) introduzione ed utilizzo da parte di
privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non
autorizzati nominativamente;
c) apertura di nuove cave, fatti salvi i
rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici
autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di
area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
d) apertura di discariche;
e) movimentazioni di terra tali da
modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime
idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al
miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto
gestore o da esso autorizzati;
f) realizzazione di nuove strade ed
ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio
di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area,
naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
g) danneggiamento o alterazione della
sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti
previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento
forestale;
h) danneggiamento o alterazione degli
ecosistemi naturali esistenti;
i) cattura, uccisione, danneggiamento e
disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
j) raccolta e danneggiamento delle specie
vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;
k) introduzione di specie non autoctone,
vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione
per i giardini botanici di interesse pubblico;
l) asportazione di minerali;
m) accensione di fuochi ad uso ricreativo
al di fuori di aree appositamente attrezzate;
n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al
di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli di soccorso
ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo;
o) sorvolo a bassa quota di velivoli non
appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla
disciplina del volo.
4. Nelle aree protette
classificate come zona naturale di salvaguardia si applicano i divieti di cui
al comma 3 ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b) e o).
5. Nelle aree protette
classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad
eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o).
6. In materia di tutela
e gestione della fauna, sono consentiti i prelievi faunistici e gli
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati
dal soggetto gestore dell'area protetta. Tali interventi sono effettuati nel
rispetto della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a
raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree
istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate), da ultimo
modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.
7. Fatto salvo il
divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra
le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce
le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.
8. Nelle more di
approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui
al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla
flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore.
9. Sono fatte salve le
norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.
Capo II.
ISTITUZIONE
Art. 9.
(Istituzione delle aree protette)
1. Ai sensi degli
articoli 2 e 23 della l. 394/1991, l'istituzione delle aree protette a gestione
regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente
testo unico.
2. La legge istitutiva
individua, per ogni area:
a) i confini;
b) il livello di gestione regionale,
provinciale o locale;
c) la classificazione;
d) il soggetto gestore;
e) i finanziamenti.
3. I confini delle aree
protette a gestione regionale, provinciale e locale sono segnalati da tabelle
collocate in modo visibile, in particolare nei punti di accesso, recanti la
denominazione dell'area e gli estremi della presente legge.
4. La tabellazione di
confine e la segnaletica interna e di accesso delle aree protette a gestione
regionale, provinciale e locale è realizzata secondo standard omogenei definiti
con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province e i comuni
interessati.
Art. 10.
(Aree protette)
1. Le aree protette a
gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in
vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie
di cui all'allegato A.
2. Le aree protette
sono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto
all'articolo 5, e denominate come segue:
a) parchi naturali a gestione regionale:
1) Parco naturale del Gran Bosco di
Salbertrand;
2) Parco naturale della Val Troncea;
3) Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;
4) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
5) Parco naturale La Mandria;
6) Parco naturale di Stupinigi;
7) Parco naturale della Collina di
Superga;
8) Parco naturale delle Alpi Marittime;
9) Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e
Tanaro;
10) Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo;
11) Parco naturale del Bosco delle Sorti
della Partecipanza di Trino;
12) Parco naturale delle Lame del Sesia;
13) Parco naturale del Monte Fenera;
14) Parco naturale del Ticino;
15) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago;
16) Parco naturale di Rocchetta Tanaro;
17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia;
18) Parco
naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;
b) parchi naturali a gestione provinciale:
1) Parco naturale del Lago di Candia;
2) Parco naturale del Monte San Giorgio;
3) Parco naturale del Monte Tre Denti -
Freidour;
4) Parco naturale di Conca Cialancia;
5) Parco naturale del Colle del Lys;
6) Parco naturale della Rocca di Cavour;
c) riserve naturali a gestione regionale:
1) Riserva naturale dell'Orrido di
Chianocco;
2) Riserva naturale dell'Orrido di
Foresto;
3) Riserva naturale della Vauda;
4) Riserva naturale della Madonna della
Neve sul Monte Lera;
5) Riserva naturale del Ponte del Diavolo;
6) Riserva naturale del Bosco del Vaj;
7) Riserva naturale della Confluenza del
Maira;
8) Riserva naturale della Lanca di San
Michele;
9) Riserva naturale della Lanca di Santa
Marta e della Confluenza del Banna;
10) Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
11) Riserva naturale dell'Oasi del Po
morto;
12) Riserva naturale del Molinello;
13) Riserva naturale Le Vallere;
14) Riserva naturale Arrivore e Colletta;
15) Riserva naturale dell'Orco e del
Malone;
16) Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea;
17) Riserva naturale del Mulino Vecchio;
18) Riserva naturale dell'Isolotto del
Ritano;
19) Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
20) Riserva naturale di Pian del Re;
21) Riserva naturale di Paesana;
22) Riserva naturale di Paracollo, Ponte
pesci vivi;
23) Riserva naturale Fontane;
24) Riserva naturale della Confluenza del
Bronda;
25) Riserva naturale della Confluenza del
Pellice;
26) Riserva naturale della Confluenza del
Varaita;
27) Riserva naturale dei Ciciu del Villar;
28) Riserva naturale delle Sorgenti del
Belbo;
29) Riserva naturale di Crava-Morozzo;
30) Riserva naturale del Torrente Orba;
31) Riserva naturale di Ghiaia Grande;
32) Riserva naturale della Confluenza del
Sesia e del Grana;
33) Riserva naturale delle Sponde fluviali
di Casale Monferrato;
34) Riserva naturale della Garzaia di
Valenza;
35) Riserva naturale del Boscone;
36) Riserva naturale della Confluenza del
Tanaro;
37) Riserva naturale della Garzaia di
Villarboit;
38) Riserva naturale della Garzaia di
Carisio;
39) Riserva naturale della Palude di
Casalbeltrame;
40) Riserva naturale di Valle Andona, Valle
Botto e Valle Grande;
41) Riserva naturale della Val Sarmassa;
42) Riserva naturale della Baraggia di
Piano Rosa;
43) Riserve naturali delle Baragge biellesi
e vercellesi;
44) Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza;
45) Riserva naturale dei Canneti di
Dormelletto;
46) Riserva naturale di Fondo Toce;
47) Riserva naturale di Bosco Solivo;
48) Riserva naturale di Fontana Gigante;
49) Riserva naturale della Palude di San
Genuario;
d) riserve naturali a gestione
provinciale:
1) Riserva naturale dello Stagno di Oulx;
2) Riserva naturale dei Monti Pelati;
e) riserve naturali a gestione locale:
1) Riserva naturale del Brich Zumaglia;
2) Riserva naturale Gesso e Stura;
f) zone naturali di salvaguardia a
gestione regionale:
1) Zona naturale di salvaguardia della Collina di
Rivoli;
2) Zona naturale di salvaguardia del Bosco
delle Sorti della Partecipanza di Trino;
3) Zona naturale di salvaguardia della
Fascia fluviale del Po-tratto torinese;
4) Zona naturale di salvaguardia della
Stura di Lanzo;
5) Zona naturale di salvaguardia della
Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino;
6) Zona naturale di salvaguardia della
Fascia fluviale del Po-tratto cuneese;
7) Zona naturale di salvaguardia di
Fontana Gigante;
8) Zona naturale di salvaguardia della
Palude di San Genuario;
g) zone naturali di salvaguardia a
gestione locale:
1) Zona naturale di salvaguardia del Bosco
delle Sorti - La Communa;
2) Zona naturale di salvaguardia dei
Boschi e delle Rocche del Roero;
3) Zona naturale di salvaguardia dell'Alpe
Devero;
4) Zona naturale di salvaguardia Gesso e
Stura;
h) riserve speciali a gestione regionale:
1) Riserva speciale del Sacro Monte di
Belmonte;
2) Riserva speciale del Sacro Monte di
Crea;
3) Riserve speciali del Sacro Monte di
Orta, Monte Mesma, Colle di Buccione;
4) Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola;
5) Riserva speciale del Sacro Monte di
Varallo;
6) Riserva speciale del Sacro Monte di
Ghiffa;
7) Riserva speciale del Sacro Monte di
Oropa;
8) Riserva speciale della Bessa;
9) Riserva speciale di Benevagienna.
Capo III.
GESTIONE
Art. 11.
(Disposizioni generali)
1. Le aree protette a
gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto
pubblico, di seguito denominati enti di gestione.
2. Agli enti di gestione
si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.
3. Le aree protette a
gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle
province, dai comuni o dalle comunità montane interessati territorialmente, che
stabiliscono autonomamente la forma di gestione.
4. I comuni a cui è
trasferita la gestione di una stessa area protetta individuano un soggetto
capofila per i rapporti con la Regione.
Art. 12.
(Soggetti gestori delle aree protette)
1. Le aree protette di
cui all'articolo 10 sono gestite dai seguenti soggetti:
a) Ente di gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran
Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val Troncea, il Parco naturale
Orsiera-Rocciavrè, la Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, la Riserva
naturale dell'Orrido di Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
b) Ente di gestione delle aree protette
dell'Area metropolitana di Torino, al quale sono affidati in gestione il Parco
naturale La Mandria, la Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli,
il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna della Neve
sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda, la Riserva naturale del Ponte
del Diavolo e la Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo;
c) Ente di gestione delle aree protette
del Po, del Sangone e della Collina torinese, al quale sono affidati in gestione
il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del
Vaj, la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto
torinese, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale
della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale
del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po
morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la
Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del
Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva
naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la
Riserva naturale della Confluenza del Maira;
d) Ente di gestione del Parco naturale
delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale
delle Alpi Marittime e la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
e) Ente di gestione del Parco naturale del
Marguareis, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta
Valle Pesio e Tanaro, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva
naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo e la
Riserva speciale di Benevagienna;
f) Ente di gestione delle aree protette
del Po cuneese, al quale sono affidati in gestione la Zona naturale di salvaguardia
della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese, la Riserva naturale di Pian del Re,
la Riserva naturale del Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana,
la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale
Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale
della Confluenza del Varaita;
g) Ente di gestione del Parco naturale
delle Capanne di Marcarolo, al quale è affidato in gestione il Parco naturale
delle Capanne di Marcarolo;
h) Ente di gestione delle aree protette
del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di
Trino, al quale sono affidati in gestione la Zona naturale di salvaguardia
della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino, la Riserva
naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del
Grana, la Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, la
Riserva naturale della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale del Boscone, la
Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, la Zona naturale di salvaguardia
del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, il Parco naturale del Bosco
delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba,
la Riserva naturale di Fontana Gigante e la Riserva naturale della Palude di
San Genuario;
i) Ente di gestione delle aree protette
astigiane, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta
Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la
Riserva naturale della Val Sarmassa;
j) Ente di gestione delle aree protette
del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione il Parco
naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva
naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Fondo Toce, la
Riserva naturale di Bosco Solivo;
k) Ente di gestione delle aree protette
della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta
Val Sesia, il Parco naturale del Monte Fenera, il Parco naturale delle Lame del
Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale
della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, la
Riserva naturale della Baraggia di Piano Rosa;
l) Ente di gestione Riserve biellesi e
vercellesi, al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale della Bessa,
le Riserve naturali delle Baragge biellesi e vercellesi e la Riserva naturale
del Parco Burcina Felice Piacenza;
m) Ente di gestione delle aree protette
dell'Ossola, al quale è affidato in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia
e dell'Alpe Devero;
n) Ente di gestione dei Sacri Monti, al
quale sono affidate in gestione la Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte,
la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro
Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, la Riserva
speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del Sacro Monte di
Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro Monte di
Oropa;
o) Provincia di Torino, alla quale è
trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: Parco naturale
del Lago di Candia, Parco naturale del Monte San Giorgio, Parco naturale del
Monte Tre Denti - Freidour, Parco naturale di Conca Cialancia, Parco naturale
del Colle del Lys, Parco naturale della Rocca di Cavour, Riserva naturale dello
Stagno di Oulx, Riserva naturale dei Monti Pelati;
p) Comune di Baceno, al quale è trasferita
la gestione della Zona naturale di salvaguardia dell'Alpe Devero;
q) Comuni di Alice Bel Colle, Cassine,
Ricaldone, Bruno, Maranzana e Mombaruzzo, ai quali è trasferita la gestione della
Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa;
r) Comuni di Bra, Baldissero d'Alba,
Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfrè, ai quali è trasferita la
gestione della Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del
Roero;
s) Comune di Cuneo, al quale è trasferita
la gestione della Riserva naturale Gesso e Stura e della Zona naturale di salvaguardia
Gesso e Stura;
t) Comunità montana Valle Cervo-La Bursch,
alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Brich Zumaglia.
Capo IV.
ORGANI
DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
Art. 13.
(Organi degli enti di gestione delle aree protette)
1. Gli organi degli
enti di gestione, sono:
a) il presidente;
b) il consiglio;
c) la comunità delle aree protette, fatta
eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non è previsto
tale organo.
Art. 14.
(Il presidente)
1. Il presidente è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa e su
proposta della comunità delle aree protette, fatto salvo il presidente
dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale si applica la disposizione
di cui all'articolo 15, comma 7, lettera a).
2. Il presidente ha la
legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio e svolge le seguenti
funzioni:
a) presenta le proposte di deliberazione
relative agli atti di competenza del consiglio;
b) assegna le risorse necessarie al
direttore dell'ente e propone al consiglio gli atti per la valutazione dei
risultati, sulla base del programma di attività approvato dal consiglio
medesimo;
c) autorizza le variazioni di bilancio tra
capitoli della stessa unità previsionale di base e trasmette i provvedimenti
adottati al consiglio per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima
seduta;
d) adotta i provvedimenti urgenti ed
indifferibili di competenza del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio
medesimo;
e) svolge altresì le funzioni a lui
attribuite dallo statuto dell'ente di gestione.
3. I provvedimenti di
cui al comma 2, lettera d) sono sottoposti al consiglio, per la ratifica, nella
sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di
adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.
4. In caso di mancata
ratifica o di modifica dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera d), il
consiglio adotta gli atti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti
sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati.
5. La carica di
presidente è incompatibile con le cariche di cui all'articolo 16, comma 1, con
quella di presidente o consigliere di altro ente di gestione di area protetta,
di presidente della comunità delle aree protette, di presidente o assessore di
comunità montana, posta anche parzialmente entro i confini delle aree protette
gestite dall'ente, e di sindaco o assessore comunale dei comuni posti anche
parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente.
6. Il presidente dura in
carica fino alla scadenza del consiglio dell'ente e può essere nominato per un
massimo di due volte.
7. Il presidente decade
dal suo incarico automaticamente nel caso di mancata convocazione del consiglio
dell'ente nel numero annuo di sedute previste, nel caso di mancata convocazione
del consiglio richiesta dai suoi componenti ai sensi dell'articolo 15, comma
12, ed in caso di più di due assenze ingiustificate alle sedute di consiglio.
8. Le dimissioni dalla
carica di presidente sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della
Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che
disciplina le successive determinazioni.
9. Il presidente è
sostituito temporaneamente dal vice presidente nel caso di dimissioni,
decadenza o impedimento.
Art. 15.
(Il consiglio)
1. Il consiglio è
composto:
a) dal presidente dell'ente di gestione;
b) da sei componenti nominati con decreto
del Presidente della Giunta regionale di cui uno designato d'intesa dalle province
interessate e cinque designati dalla comunità delle aree protette.
2. Lo statuto dell'ente
di gestione, in casi particolari motivati dalle situazioni territoriali che
caratterizzano le aree in gestione ai singoli enti, può prevedere l'estensione
del numero dei componenti del consiglio di cui al comma 1 fino ad un massimo di
dieci. I componenti aggiuntivi sono designati dalla comunità delle aree
protette e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Tra i componenti del
consiglio designati dalla comunità delle aree protette, sono nominati un
rappresentante indicato dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente
rappresentative in sede regionale e riconosciute ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale), un rappresentante indicato dalle
associazioni agricole di categoria e un rappresentante indicato dalle
associazioni di categoria dell'industria, dell'artigianato e del turismo.
4. Un ulteriore
componente del consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Po
vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino è
designato dalla Partecipanza dei Boschi di Trino, ad integrazione di quanto
previsto al comma 1, lettera b).
5. La gestione del
Bosco delle Sorti di Trino è affidata alla Partecipanza dei Boschi di Trino
attraverso la stipula di apposita convenzione che assicura:
a) la continuità della gestione della
Partecipanza dei Boschi di Trino, conservandone le caratteristiche storiche
quali risultano dagli statuti sociali, dagli atti, dagli usi e dalle consuetudini
della Partecipanza stessa, mantenendo inalterato il regime di proprietà;
b) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali e
paesaggistiche dell'area boschiva al fine di ricostituire e mantenere l'unità
ambientale del Bosco delle Sorti della Partecipanza, nel pieno e incondizionato
rispetto delle pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini
secolari esercitati dalla Partecipanza e dai partecipanti quali proprietari
proindiviso;
c) la promozione e la gestione di ogni
iniziativa necessaria od utile per consentire la fruizione del Bosco delle
Sorti a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali.
6. La convenzione di cui
al comma 5 è stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente titolo e indica i criteri relativi alla gestione del Bosco della
Partecipanza e le modalità attuative necessarie alla realizzazione delle
finalità di cui al comma 5, lettere a), b) e c) relative alla convenzione. Lo
schema della convenzione è approvato dalla Giunta regionale.
7. In deroga ai commi
1, 2 e 3, il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:
a) il presidente dell'ente, nominato con
decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa e su proposta degli enti
locali interessati;
b) quindici componenti nominati con
decreto del Presidente della Giunta regionale, così suddivisi:
1) quattordici rappresentanti di ciascun
sacro monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose
interessate;
2) un esperto di beni culturali e
architettonici, scelto tra docenti universitari.
8. Alle sedute del
consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti partecipa con voto consultivo
un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle
cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola.
9. Il consiglio può
legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti,
comprensiva del presidente.
10. Il consiglio svolge
le seguenti funzioni:
a) elegge il vice presidente, scelto tra i
suoi componenti;
b) individua la sede legale dell'ente;
c) adotta lo statuto dell'ente e delibera
le sue modificazioni;
d) adotta gli strumenti di pianificazione
e programmazione previsti dalla vigente normativa;
e) delibera il programma annuale e pluriennale
dell'ente;
f) delibera il bilancio annuale e
pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
g) approva la relazione annuale
sull'attività svolta dall'ente;
h) adotta il regolamento dell'area
protetta;
i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente
e gli altri incarichi dirigenziali;
j) valuta i risultati dei dirigenti
dell'ente su proposta del presidente;
k) delibera gli indirizzi generali
relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi
della struttura dell'ente;
l) nomina i rappresentanti dell'ente
presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;
m) esprime i pareri di competenza
dell'organo politico;
n) ratifica gli atti adottati in via
d'urgenza dal presidente dell'ente;
o) affida gli incarichi di consulenza per
gli atti di propria competenza;
p) assume tutti gli altri provvedimenti ad
esso demandati dalle leggi regionali.
11. Il consiglio dura in
carica fino alla scadenza del consiglio regionale. I suoi componenti possono
essere rinominati.
12. Il consiglio è
convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno
tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora
ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici
giorni dalla medesima.
13. Le sedute del
consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.
14. Per la validità delle
sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei
componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza
coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per
determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti
obbligatoriamente ad astenersi.
15. Il consiglio delibera
a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza
qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni
e il regolamento dell'area protetta.
16. In deroga a quanto
stabilito al comma 10 lettera b) la sede legale ed amministrativa dell'Ente di
gestione dei Sacri Monti è individuata presso i locali del soppresso Ente di
gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea. Entro novanta giorni
dall’approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare
competente, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le
forme più idonee alla valorizzazione delle esperienze riguardanti il Sacro
Monte di Varallo nel campo del restauro, il Sacro Monte di Oropa nella valorizzazione
del turismo religioso, il Sacro Monte Calvario di Domodossola nella funzione
devozionale, il Sacro Monte di Orta come sede di iniziative legate alla pace ed
al dialogo interreligioso.
Art. 16.
(Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri)
1. La carica di
consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:
a) parlamentare;
b) presidente di regione;
c) presidente di provincia;
d) consigliere o assessore regionale;
e) consigliere o assessore provinciale;
f) presidente o assessore di comunità
montana o collinare territorialmente interessata dalle aree protette gestite
dall'ente; tale incompatibilità non si applica ai componenti designati dalla
comunità delle aree protette;
g) sindaco dei comuni posti anche
parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente; tale incompatibilità
non si applica per i componenti designati dalla comunità delle aree protette;
h) dipendente dell'ente;
i) componente di organismi di controllo
sull'attività dell'ente di gestione.
2. I consiglieri decadono
automaticamente dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre
sedute consecutive di consiglio.
3. Le dimissioni dalla
carica di consigliere sono presentate all'ente di gestione e al Presidente
della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che
disciplina le successive determinazioni.
4. In caso di
dimissioni, decadenza o comunque di vacanza del posto di consigliere, il
componente nominato permane in carica per il periodo di durata del consiglio.
Art. 17.
(Indennità)
1. Al presidente di ogni
ente di gestione spetta un'indennità di carica nella misura stabilita con
deliberazione della Giunta regionale. L'indennità di carica mensile lorda varia
da un minimo di un ottavo ad un massimo di un quarto dell'indennità mensile
globale lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al vice presidente di
ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica pari ad un quarto di quella
spettante al presidente.
3. Agli altri componenti
del consiglio dell'ente di gestione è corrisposta un'indennità annuale
stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al settanta
per cento dell'indennità spettante al vice presidente.
4. Al presidente, al
vice presidente e agli altri componenti del consiglio dell’ente di gestione
spettano altresì le spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute
del consiglio.
Art. 18.
(La comunità delle aree protette)
1. Ai sensi
dell'articolo 24, comma 1 della l. 394/1991 è costituita, per ciascun ente di
gestione, fatta eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, la comunità
delle aree protette.
2. La comunità delle
aree protette è composta dai presidenti delle province, dai sindaci e dai
presidenti delle comunità montane e collinari nei cui territori sono ricomprese
le aree protette gestite dall'ente, oppure da componenti delegati in via
permanente in loro sostituzione.
3. La comunità delle
aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività
dell'ente di gestione e approva il proprio regolamento.
4. La comunità delle
aree protette svolge le seguenti funzioni:
a) designa i rappresentanti di propria
competenza all'interno del consiglio;
b) esprime parere obbligatorio sullo
statuto dell'ente di gestione;
c) esprime parere obbligatorio sul regolamento
dell'area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati
da ciascuna area;
d) elabora il piano economico-sociale con
il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
e) esprime parere obbligatorio sui piani
di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna
area;
f) esprime parere obbligatorio sui piani
naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati
da ciascuna area;
g) esprime parere obbligatorio sul
bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;
h) esprime parere su altre questioni, a
richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.
5. I pareri di cui al
comma 4 sono adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso
favorevole.
6. La comunità delle
aree protette elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è
convocata dal presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente.
Capo V.
Personale
Art. 19.
(Personale)
1. Gli enti di gestione
delle aree protette provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo
svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si
applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.
2. Le province, i comuni
e le comunità montane ai quali sono affidate in gestione aree protette,
provvedono autonomamente ad individuare il personale dedicato.
3. La Giunta regionale
con deliberazione approva le declaratorie dei profili professionali del
personale degli enti di gestione.
4. La Giunta regionale
con deliberazione definisce le dotazioni organiche degli enti di gestione.
5. Il direttore
dell'ente di gestione può delegare la responsabilità di procedimenti
amministrativi connessi alle competenze proprie del profilo professionale
ricoperto a dipendenti di ruolo di categoria D con l'adozione dei conseguenti
provvedimenti.
6. Il personale degli
enti di gestione svolge, previa preparazione professionale, attività di
antincendio boschivo e di protezione civile in occasione di eventi calamitosi anche
al di fuori del territorio gestito dall'ente di appartenenza sulla base di
apposita convenzione con le autorità competenti in materia.
Art. 20.
(Dirigenza)
1. La qualifica di
dirigente è articolata in livelli diversificati di funzione.
2. L'incarico di
direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una
durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un
dirigente di ruolo dell’ente o, con contratto di lavoro di diritto privato, a
persona esterna all’amministrazione dell’ente, in possesso dei requisiti di cui
al comma 3.
3. I requisiti per
l'affidamento di incarico di direttore dell'ente di gestione sono il possesso
di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica
secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale
derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in
enti od aziende pubbliche o private, oppure il possesso di esperienze
professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.
4. Al direttore
dell'ente di gestione compete un'indennità di posizione non inferiore a quella
di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione
Piemonte.
5. Agli altri dirigenti
sono conferiti incarichi di responsabile di struttura o di staff.
6. Il direttore è
superiore gerarchico degli altri dirigenti dell'ente di gestione.
7. Gli incarichi
dirigenziali sono attribuiti per un periodo non inferiore a due e non superiore
a cinque anni e sono rinnovabili.
8. Il dirigente,
secondo le specifiche attribuzioni:
a) dirige la struttura organizzativa a cui
è preposto, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività
amministrativa;
b) provvede alla gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi
poteri di spesa nell'ambito delle risorse formalmente assegnate e di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
c) svolge funzioni tecnico-professionali,
ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e ricerca;
d) verifica periodicamente il carico di lavoro e la
produttività del personale della
struttura di cui è responsabile;
e) provvede alle attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con
riferimento alle proprie competenze;
f) individua, tra i dipendenti dell'ente di
gestione, la figura professionale alla quale delegare le competenze di cui alla
lettera e) relative alle manifestazioni di conoscenza;
g) effettua la contestazione degli
addebiti, cura l'istruttoria del procedimento disciplinare e applica le
sanzioni disciplinari nel rispetto delle procedure stabilite dai vigenti
contratti collettivi nazionali;
h) adotta gli atti di gestione del
personale e attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base degli
indirizzi forniti dal consiglio dell'ente nel rispetto delle procedure
stabilite dalla normativa vigente così come definiti dai contratti collettivi
di lavoro;
i) è responsabile dei procedimenti
amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e
adotta i provvedimenti di cui all'articolo 28, comma 8, della legge regionale 4
luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
j) promuove le liti attive e passive e può
conciliare e transigere se a ciò espressamente delegato dal consiglio dell'ente;
k) presiede le commissioni di gara, di
concorso, e stipula i contratti;
l) rappresenta agli organi di direzione
politica gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione
delle decisioni;
m) razionalizza e semplifica le procedure;
n) impartisce direttive e indirizzi ai
collaboratori;
o) applica le disposizioni relative alle
relazioni sindacali previste dalla vigente normativa legislativa e
contrattuale;
p) determina, nell'ambito dei criteri
definiti dal consiglio dell'ente di gestione, gli orari di servizio, di
apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale,
nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale dipendente;
q) fornisce le risposte ai rilievi degli
organi di controllo sugli atti di competenza;
r) affida gli incarichi di consulenza per
le questioni attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente in materia;
s) svolge le funzioni previste dalla legge
regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) non espressamente
attribuite agli organi di direzione politica.
9. Al direttore
dell'ente di gestione sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e
poteri:
a) è segretario del consiglio e della
comunità delle aree protette; a tal fine partecipa con parere consultivo alle
riunioni degli organi medesimi;
b) in qualità di datore di lavoro,
organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
c) dirige la struttura organizzativa
dell'ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo
del medesimo ripartendole tra le diverse strutture sulla base di parametri
oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti
amministrativi;
d) propone agli organi di direzione
politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse
necessarie e curandone l'attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli
organi politici dell'ente di gestione e la struttura gestionale;
e) provvede alla nomina e alla revoca, con
provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale,
degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di
lavoro;
f) esercita, previa diffida, il potere
sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'ente di gestione.
Capo VI.
VIGILANZA
NELLE AREE PROTETTE
Art. 21.
(Vigilanza nelle aree protette)
1. La vigilanza nelle
aree protette istituite con legge è affidata, sui territori di rispettiva
competenza:
a) al personale di vigilanza dipendente
degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;
b) al Corpo forestale dello Stato;
c) agli agenti di polizia locale, urbana e
rurale;
d) agli agenti di vigilanza della
provincia;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo
37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, (Norme per la conservazione
del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con gli enti di
gestione interessati.
2. Al personale di
vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è
attribuita, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale
la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della
distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.
3. Per il personale di
vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è richiesta
alle Prefetture competenti per territorio la qualifica di agente di pubblica
sicurezza ai sensi dell’articolo 4 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
4. Il personale di
vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria
e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle
in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica
convenzione tra i soggetti gestori.
5. Il personale di
vigilanza degli enti di gestione esercita le funzioni di polizia giudiziaria e
pubblica sicurezza sui territori delle aree della rete Natura 2000, qualora
affidati in gestione all'ente di appartenenza, oppure a seguito di apposita
convenzione tra i soggetti gestori.
6. Il personale di vigilanza degli enti di
gestione è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e
firmato dal presidente dell'ente recante la funzione di polizia giudiziaria
esercitata.
7. Per il personale di
vigilanza di cui al comma 1, lettera a) è d'obbligo l'uso dell'uniforme che è
unica per tutti i dipendenti ed è stabilita con deliberazione della Giunta
regionale. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni
disciplinari previste dalla vigente normativa.
8. L'ente di gestione
regolamenta i casi di deroga all'obbligo di indossare l'uniforme stabilito al
comma 7.
Capo VII.
Strumenti
di gestione
Art. 22.
(Norme contabili)
1. Per lo svolgimento
delle proprie funzioni ed attività gli enti di gestione delle aree protette si
avvalgono di risorse finanziarie derivanti da:
a) trasferimenti dall'Unione europea e
dallo Stato;
b) trasferimenti regionali;
c) trasferimenti da altri enti pubblici;
d) attività commerciali e di erogazione di
servizi, compatibili con le finalità istituzionali;
e) sponsorizzazioni di soggetti privati;
f) redditi patrimoniali;
g) canoni di concessioni ed altri diritti;
h) lasciti, donazioni ed erogazioni
liberali in denaro.
2. I trasferimenti
regionali sono distinti in:
a) assegnazioni ordinarie, destinate alla
copertura degli oneri del personale ed alla gestione corrente;
b) assegnazioni straordinarie vincolate.
3. I criteri di riparto
dei fondi da assegnare ai soggetti gestori sono stabiliti dalla Giunta
regionale sulla base della programmazione e delle priorità regionali.
4. La Regione effettua
spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree
protette quali attività formative specifiche, promozione, documentazione,
ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di
organismi.
5. Gli enti di gestione
delle aree protette adottano le norme contabili di cui al capo V della legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte)
e, per quanto applicabili, le altre disposizioni della legge stessa, salvo
quanto disposto ai commi 6 e 7.
6. Lo schema di bilancio
degli enti di gestione delle aree protette è unico ed è approvato dalla Giunta
regionale.
7. Le variazioni
finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni
conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono autorizzate con
provvedimento del presidente dell'ente di gestione e ratificate dal consiglio
dell'ente nella prima seduta successiva.
Art. 23.
(Statuto)
1. Gli enti di gestione
delle aree protette adottano lo statuto dell'ente che è approvato e reso
esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Al fine di garantire
omogeneità di contenuto negli statuti, la Giunta regionale predispone uno
schema quadro.
Art. 24.
(Regolamento delle aree protette)
1. I soggetti gestori
delle aree protette adottano il regolamento che disciplina le attività e i
comportamenti consentiti all'interno di ciascuna area protetta, nonché le eventuali
integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'articolo 8, comma 7, di seguito
denominato regolamento delle aree protette.
2. Il regolamento delle
aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione ed è approvato con
decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette la cui
gestione è trasferita ad enti locali,
il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione.
3. I regolamenti delle
aree protette sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
4. Per le violazioni
alle norme contenute nel regolamento delle aree protette si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.
Capo VIII.
Pianificazione
Art. 25.
(Piano pluriennale economico-sociale)
1. La comunità delle
aree protette promuove lo sviluppo economico e sociale dei territori
interessati e di quelli ad essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di
tutela generali delle aree protette e dei vincoli stabiliti negli strumenti di
pianificazione territoriale relativi alle aree medesime ed in sintonia con il
documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.
2. La comunità delle
aree protette, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate,
elabora un piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di
propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i
soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso
accordi di programma.
3. Il piano pluriennale
economico-sociale è predisposto dalla comunità delle aree protette competente
ed è adottato dal consiglio dell'ente. Il piano pluriennale economico-sociale è
inviato alla Giunta regionale che lo approva entro novanta giorni dal
ricevimento. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni al
consiglio dell'ente, sospendendo i termini di approvazione e può, motivandone
le ragioni, modificarne i contenuti.
4. Per le aree protette
in gestione alle province o ai comuni il piano pluriennale economico-sociale è
adottato dagli organi provinciali e comunali competenti, con il concorso delle
parti sociali ed economiche interessate, ed è approvato dalla Giunta regionale
con le procedure ed i poteri di cui al comma 3.
5. Il piano pluriennale
economico-sociale prevede forme di incentivazione all'utilizzo di sistemi di
gestione ambientale finalizzati al conseguimento delle certificazioni
ambientali previste dalle procedure europee ed internazionali, con particolare
riferimento alla registrazione EMAS.
Art. 26.
(Piano di area)
1. Per le aree naturali
protette classificate parco naturale o zona naturale di salvaguardia è redatto
un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le
norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
2. Il piano di area definisce,
in particolare, i seguenti aspetti:
a) organizzazione generale del territorio
e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e
tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
b) vincoli e norme di attuazione relative alle
diverse zone;
c) sistemi di accessibilità veicolare,
ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
d) sistemi di attrezzature e servizi per
la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
e) recupero e rinaturazione delle aree
degradate;
f) tutela e riqualificazione del
patrimonio storico-culturale ed architettonico.
3. I piani di area sono
adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:
a) la trasmissione degli elaborati di
piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione
dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;
b) la notizia sul BUR dell'avvenuta
adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può
prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi
quarantacinque giorni motivate osservazioni;
c) l'esame delle osservazioni pervenute.
4. Il soggetto gestore
dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti
dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predispone gli
elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta
regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale,
sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la
tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta
congiunta, sottopone il piano di area definitivo al Consiglio regionale per
l'approvazione.
5. In caso di
inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani
di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida,
esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo
le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n.
34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli
enti locali).
6. Dalla data di
adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per
gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia
di tutela ed uso del suolo.
7. Ai piani di area
possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4, fatta
eccezione per le varianti di cui al comma 8.
8. Le varianti parziali
che non modificano in modo sostanziale i contenuti strutturali e normativi del
piano di area sono adottate dal soggetto gestore dell'area protetta con le
procedure di cui al comma 3. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate
le osservazioni nei termini di novanta giorni,
predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato e li
sottopone all'esame di una specifica
conferenza di pianificazione, convocata dal soggetto gestore stesso. La
conferenza di pianificazione è presieduta dal legale rappresentante del
soggetto gestore o suo delegato ed è composta da rappresentanti del soggetto
gestore, della provincia competente per territorio e della Regione, che si
esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. Il parere espresso
dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza
dei partecipanti. È vincolante, anche se minoritario all'interno della
conferenza di pianificazione, il parere espresso dalla Regione, con
deliberazione della Giunta regionale, a tutela di rilevanti interessi pubblici,
per assicurare il coordinamento del sistema delle aree protette o se la Regione
ritiene che la variante modifichi in modo sostanziale i contenuti strutturali o
normativi del piano di area. Il soggetto gestore approva la variante parziale
in conformità con il parere espresso dalla conferenza di pianificazione. La
Giunta regionale disciplina lo svolgimento della conferenza di pianificazione
con regolamento, sentita la competente
commissione consiliare.
9. I piani di area
approvati sono pubblicati per estratto sul BUR e da tale data entrano in vigore
ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti
pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.
10. Ferme restando le
misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di
area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta
salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune
competente, previo parere obbligatorio del soggetto gestore dell'area protetta.
11. Dalla data di
approvazione del piano di area il parere del soggetto gestore dell'area
protetta è dovuto per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti
o su richiesta del comune negli altri casi.
12. Sono fatti salvi ed
esplicano tutti i loro effetti i piani di area vigenti al momento della entrata
in vigore del presente titolo.
Art. 27.
(Piani naturalistici e piani di gestione)
1. Le aree naturali protette
di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che
contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative
per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole
aree protette.
2. I piani naturalistici
sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono
approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali
coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate entro novanta
giorni dal ricevimento.
3. I piani naturalistici
hanno valore di piano gestionale dell'area protetta e le norme in essi
contenute sono vincolanti ad ogni livello.
4. Per le riserve
speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione che sono
adottati ed approvati secondo le procedure di cui al comma 2 ed hanno il valore
di cui al comma 3.
5. Sono fatti salvi ed
esplicano tutti i loro effetti i piani naturalistici, i piani di assestamento
forestale ed i piani di gestione vigenti al momento di entrata in vigore del presente
titolo.
6. Per le violazioni
alle norme contenute nei piani naturalistici e di gestione si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.
Art. 28.
(Valutazione degli effetti
degli strumenti di pianificazione)
1. Gli strumenti di
pianificazione di cui al presente capo sono sottoposti alle procedure di
valutazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2. Gli effetti
ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono
sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi
imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.
Art. 29.
(Indirizzo, coordinamento e vigilanza)
1. La Regione definisce
gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle
aree protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione
europea e nazionali.
2. La Regione coordina
le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e
amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore,
dell'immagine e della comunicazione istituzionale.
3. Al fine di garantire
l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione attua,
anche a mezzo di specifiche direttive, la vigilanza giuridica, finanziaria e
strategica sugli atti di cui al comma 5 e valuta i risultati dell'attività
degli enti di gestione in relazione alle finalità ed agli obiettivi generali e
specifici.
4. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le
seguenti attività:
a) interviene con verifiche amministrative;
b) in attuazione dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) istituisce una commissione
di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree protette, con
il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo
dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza
delle procedure di valutazione;
c) realizza e gestisce un sistema
informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali
all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;
d) promuove
la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del
patrimonio tutelato attraverso:
1) l'informazione e la comunicazione
istituzionale sulle aree protette e la biodiversità;
2) la documentazione di sistema dei
materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;
3) la raccolta, la classificazione e la
gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree
protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca
specialistica;
4) la predisposizione di collane di
pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;
5) la promozione di forme di attività
didattiche, scientifiche e culturali delle aree protette.
5. Per l'esercizio
delle attività di programmazione, coordinamento e vigilanza gli enti di
gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta
giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d):
a) gli atti di programmazione
economico-sociale;
b) i bilanci di previsione, le variazioni
e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;
c) il programma operativo recante gli
obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
d) la relazione annuale sull'attività
svolta dall'ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da
inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;
e) le convenzioni quadro e gli atti di
straordinaria amministrazione.
6. La Regione può
chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle
funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine gli enti di
gestione trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni
dirigenziali.
7. Ai fini dello
snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono
definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato
digitale.
8. La mancata osservanza
dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato
recepimento dei rilievi formulati in sede di vigilanza in ordine ai provvedimenti
adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 30.
9. La commissione di
valutazione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta
da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale con specifica
conoscenza della realtà del sistema delle aree protette piemontesi. Svolge il
ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della
direzione regionale competente.
10. I componenti della
commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi di consulenza presso
gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.
11. La Regione, sentiti
gli enti di gestione, si avvale dei dirigenti degli enti medesimi per lo
svolgimento di particolari attività connesse alle esigenze del sistema regionale
delle aree protette.
Art. 30.
(Commissariamento)
1. In caso di ritardi od
omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione
delle aree protette, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina
apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti
dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale o per
eseguire gli impegni validamente assunti.
2. La Giunta regionale
provvede allo scioglimento degli organi degli enti di gestione in caso di:
a) gravi violazioni di legge;
b) reiterate omissioni di atti obbligatori
per legge;
c) gravi inadempienze nell'attuazione dei
piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
d) adozione di provvedimenti gravemente
contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;
e) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.
3. Con il provvedimento
di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un commissario
straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione
degli organi dell'ente.
Art. 31.
(Strumenti di supporto)
1. Al fine di
supportare le funzioni di cui all’articolo 29 la Giunta regionale:
a) istituisce la conferenza dei presidenti
e la conferenza dei direttori delle aree protette e ne disciplina le relative
attribuzioni consultive e propositive e le modalità di funzionamento;
b) può attivare collaborazioni
istituzionali con università, nonché con enti operanti nel campo della tutela ambientale
ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche,
volte a garantire l’interscambio di conoscenze ed esperienze;
c) può bandire concorsi pubblici per borse
di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili
con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con
stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;
d) può partecipare ad associazioni, enti
od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e
valorizzazione dell’ambiente naturale.
2.
Per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite i soggetti gestori delle aree
protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di
studio di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti od
organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e
valorizzazione dell’ambiente naturale, nonché avvalersi dell’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente (ARPA), degli enti strumentali regionali e
delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (house providing).
Art. 32.
(Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi
devozionali europei)
1. È istituito il Centro
di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei con
sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea.
2. Il Centro di documentazione dei sacri monti,
calvari e complessi devozionali europei persegue le seguenti finalità:
a) raccolta, conservazione e divulgazione
di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali
europei;
b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti,
calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione
unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;
c) promozione e sviluppo di attività di
ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;
d) promozione e sviluppo di attività editoriali,
divulgative, informative e di formazione.
3. Il Centro di
documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei è
diretto da un dirigente di ruolo dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.
4. Le attività del
Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali
europei sono programmate e valutate da un comitato scientifico composto da
quattro membri esperti, nominati dall'Ente di gestione dei Sacri Monti, di cui
due designati dalla Giunta regionale, uno scelto tra docenti universitari e uno
designato dal consiglio dell'ente di gestione.
5. L'Ente di gestione
dei Sacri Monti con proprio provvedimento disciplina il funzionamento del
comitato scientifico.
6. Il comitato
scientifico predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la
trasmette alla Giunta regionale.
7. Ai componenti del
comitato scientifico spetta, per ogni riunione, un gettone di presenza pari a
30,00 euro, rivalutabile ogni cinque anni con deliberazione della Giunta
regionale.
Capo X.
Attività,
contributi, collaborazioni e risarcimenti
Art. 33.
(Gestione faunistica)
1. La gestione
faunistica delle aree protette è effettuata, in conformità con quanto previsto
dall'articolo 8, comma 6, in base alle norme della l.r. 36/1989.
Art. 34.
(Attività agricole e silvo-pastorali)
1. Le attività agricole
e silvo-pastorali che si svolgono nelle aree protette e che rispondono ai
principi della sostenibilità ambientale rientrano tra le economie locali da
qualificare e da valorizzare.
2. La qualificazione e
la valorizzazione delle attività di cui al comma 1 avviene attraverso
l'applicazione dei piani pluriennali economico-sociali, di area, naturalistici,
di gestione e di assestamento forestale.
3. I soggetti gestori
delle aree protette valorizzano e sostengono le aziende agricole
multifunzionali di cui è verificata la conduzione secondo i principi della
sostenibilità ambientale.
4. I soggetti gestori
stabiliscono, mediante regolamenti e bandi pubblici, l'erogazione di contributi
alle aziende agro-forestali multifunzionali, costituenti presidio di salvaguardia
idrogeologica o rilevanti ai fini della conservazione degli habitat
seminaturali o del patrimonio genetico rappresentato da colture locali o da
razze animali allevate in via di estinzione.
5. Gli atti emanati in
applicazione del presente articolo che prevedono l’attivazione di azioni
configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti
siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di
esenzione, o in regime di deminimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato.
6. I soggetti gestori
stipulano accordi agro-ambientali con le associazioni professionali agricole o
con singole aziende agricole, volti all'adozione di tecniche colturali
compatibili con la conservazione della biodiversità e all'integrazione del
reddito aziendale attraverso il sostegno di filiere produttive per la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e per l'integrazione delle
attività produttive con il turismo rurale, enogastronomico e didattico.
Art. 35.
(Contratti di sponsorizzazione,
collaborazioni e convenzioni)
1. In applicazione
dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica) i soggetti gestori possono stipulare contratti
di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici o
privati diretti a fornire una migliore qualità dei servizi prestati.
Art. 36.
(Risarcimenti ed indennizzi)
1. I risarcimenti dei
danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti
di arboricoltura da legno e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette
sono erogati secondo le norme e le procedure di cui all'articolo 10 della l.r.
36/1989.
2. Sono esclusi i
risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree
boscate.
3. Sono risarcibili i
danni agli allevamenti provocati dalla fauna selvatica.
4. L'accertamento che
un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione
disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione
delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali
riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione
dei mancati redditi. Danno comunque diritto all'indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al
di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di
monticazione;
b) le riduzioni di reddito derivanti da
limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
5. Non sono
indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme
urbanistiche e territoriali.
6. Non sono dovuti
indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.
7. È fatta salva la
possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di
tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative
vigenti in materia.
8. I soggetti gestori
accertano il danno o il mancato reddito e procedono alla liquidazione entro
centoventi giorni dalla data dell'accertamento.
Capo XI.
Trasferimento
di diritti e doveri
Art. 37.
(Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)
1. Gli enti di gestione
istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione le aree
protette degli enti soppressi subentrano nei rapporti attivi e passivi e acquisiscono
la titolarità dei beni mobili ed immobili.
2. L'Ente di gestione
dei Sacri Monti subentra nei rapporti attivi e passivi del soppresso Ente di
gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese e ne acquisisce la
titolarità dei beni mobili ed immobili.
3. I beni mobili e
immobili di proprietà degli enti di gestione strettamente funzionali ad aree
protette affidate ad enti locali sono trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte
che ne garantisce l'uso ai soggetti medesimi su base convenzionale.
Titolo III.
Conservazione e
tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna
selvatiche
Capo I.
Finalità
e definizione della Rete Natura 2000
Art. 38.
(Conservazione della biodiversità)
1. La Regione riconosce
l'importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat
naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni
vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione ex situ delle
specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica,
genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti, in considerazione
dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici,
educativi, culturali, ricreativi ed estetici, in armonia con i principi della
Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro.
2. In attuazione delle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e
delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto
delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realtà locali, il
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il
ripristino degli habitat naturali indicati nell'Allegato B e delle specie di
flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli Allegati B, D
ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e
successive modificazioni.
3. Per acquisire una
migliore conoscenza dell'ambiente e delle sue tendenze evolutive la Regione
organizza in modo sistematico la raccolta ed il trattamento delle informazioni
sullo stato dell'ambiente, anche attraverso la costituzione di banche dati
naturalistiche.
Art. 39.
(Rete Natura 2000)
1. Per il conseguimento
delle finalità di cui all'articolo 38 la Regione partecipa alla costituzione
della rete ecologica europea denominata rete Natura 2000 di cui all'articolo 3
della direttiva 92/43/CEE. Le aree della rete Natura 2000 ricadenti sul
territorio regionale fanno parte della rete ecologica regionale e sono
individuate nella carta della natura regionale.
2. Ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della direttiva 92/43/CEE, la rete Natura 2000
comprende:
a) i siti di importanza comunitaria
adottati con decisione della Commissione europea;
b) le zone speciali di conservazione,
designate ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997;
c) le zone di protezione speciale, di cui
all'articolo 4, comma 1, della direttiva 79/409/CEE, individuate con
deliberazione della Giunta regionale, con le procedure di cui all'articolo 8,
comma 1, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sentiti gli enti
locali interessati in apposite conferenze dei servizi o in sede di Conferenza
Regione e autonomie locali.
3. I siti di importanza
comunitaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.p.r. 357/1997, sono
individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti locali
interessati in apposite conferenze dei servizi o in sede di Conferenza Regione
e autonomie locali, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare ai fini della presentazione e della formulazione alla
Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti e
sono riportati nella carta della natura regionale.
4. La classificazione
ovvero l'istituzione delle zone di protezione speciale decorre dalla data di
trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare dei formulari standard Natura 2000 e
delle cartografie delle zone di protezione speciale medesime.
5. La Regione tiene
conto, nell'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciale, delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato,
degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle
istituzioni e organizzazioni scientifiche e culturali, delle associazioni di
categoria, di protezione ambientale e venatorie.
6. L'aggiornamento
dell'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione
speciale e la modifica della loro delimitazione, sono effettuati secondo le
procedure di cui al presente articolo.
Capo II.
Gestione
Art. 40.
(Misure di conservazione)
1. La Giunta regionale
dispone, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad
evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la
perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti di
importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la designazione
delle zone speciali di conservazione, in conformità a quanto disposto,
rispettivamente, dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e
dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e in conformità con la normativa
nazionale di recepimento.
2. Le misure di cui al
comma 1 comportano, all'occorrenza, l'approvazione di appositi piani di
gestione.
3. Le misure di cui al
comma 1 garantiscono l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del
rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle
popolazioni locali, e sono accompagnati, all'occorrenza, dall'individuazione
dei soggetti attuatori.
Art. 41.
(Gestione della rete Natura 2000)
1. La Regione delega la
gestione delle zone speciali di conservazione, dei siti di importanza
comunitaria e delle zone di protezione speciale, di seguito denominate aree
della rete Natura 2000, ai soggetti di cui al comma 2 in attuazione e nei
limiti di cui agli articoli 4 e 6 del d.p.r. 357/1997.
2. La gestione delle
aree della rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, è delegata a:
a) enti di gestione di aree protette
limitrofe;
b) comuni;
c) comunità montane;
d) province.
3. La Giunta regionale
delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che,
sulla base di apposite convenzioni, definisce:
a) i termini e le modalità di svolgimento
delle funzioni del soggetto gestore;
b) il perimetro dell'area a scala
adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e
specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale;
c) le prospettive di valorizzazione;
d) le risorse necessarie per la gestione.
4. Se il territorio
delle aree della rete Natura 2000 incide su più comuni, per garantire il
coordinamento gestionale, la Giunta
regionale stabilisce la forma
gestionale più idonea.
5. I soggetti gestori
possono sub-delegare in tutto o in parte la gestione delle aree a loro delegate
ad altri soggetti pubblici o privati regolando, previo parere vincolante della
Giunta regionale, i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.
6. Per l'attuazione
degli interventi di conservazione e di valorizzazione il soggetto gestore
ricerca la collaborazione dei privati proprietari, con i quali stipula accordi
di gestione, oppure con gli imprenditori agricoli, con i quali stipula apposite
convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
7. Ove consentita, la
gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della
l.r. 70/1996, ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti
territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la
esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli
obiettivi di conservazione.
8. La delega della
gestione delle aree della rete Natura 2000 è esercitata nel rispetto delle
norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate
dalla Regione.
9. In caso di grave e
persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale
invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso
inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in
sostituzione dei soggetti gestori.
10. In caso di ulteriore
e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento
alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali,
la Giunta regionale, sentito il soggetto delegato, può revocare la delega.
Art. 42.
(Piano di gestione)
1. I soggetti gestori
delle aree della rete Natura 2000 predispongono su direttiva regionale, qualora
ritenuto necessario, il relativo piano di gestione, in base alle disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del
3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000),
finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione
degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di
un uso sostenibile delle risorse.
2. Il soggetto gestore
adotta il piano di gestione a seguito di conferenze dei servizi degli enti
pubblici e privati territorialmente interessati.
3. Il soggetto gestore
invia il piano adottato alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. Nel caso di
inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e
nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il
potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure
di cui all'articolo 14 della l.r. 34/1999.
5. Dalla data di
adozione dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste
per il piano territoriale dalla normativa urbanistica vigente.
6. I piani di gestione
hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative
norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002.
7. I piani delle aree
protette e le loro varianti assumono gli effetti e l'efficacia dei piani di
gestione per quanto riguarda gli ambiti territoriali individuati come aree
della rete Natura 2000 e siti di importanza comunitaria proposti, qualora
predisposti in conformità con quanto previsto dalle linee guida di cui al comma
1.
Art. 43.
(Valutazione di incidenza di interventi e progetti)
1. Gli interventi ed i
progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze
significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi
e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria
proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono
sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del
d.p.r. 357/1997.
2. L'assoggettabilità
alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni
potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre,
singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di
conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità,
in base alle linee guida di cui all'allegato B.
3. Per gli interventi ed
i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura
di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di
incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.
4. Se la gestione delle
aree della rete Natura 2000 non è stata ancora affidata o nel caso di progetti
o interventi di iniziativa del soggetto gestore, la procedura di valutazione di
incidenza è svolta dalla Regione.
5. Il soggetto titolare
della procedura di valutazione di incidenza trasmette copia del giudizio di
incidenza alla Regione.
6. La delega è
esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle
prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.
7. In caso di grave e
persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale
invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso
inutilmente il quale provvede
direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti
gestori.
8. In caso di ulteriore
e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento
alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali,
la Giunta regionale può revocare la delega, sentito il soggetto delegato.
9. Ai fini della
valutazione di incidenza il proponente dell'intervento o del progetto presenta
all'autorità competente di cui ai commi 3 e 4 la seguente documentazione:
a) gli elaborati relativi al progetto
preliminare;
b) la relazione contenente gli elementi di cui
all'allegato C;
c) l'elenco delle autorizzazioni, dei
nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da acquisire ai
fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del successivo
esercizio.
10. L'autorità competente
esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento entro
sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La conclusione del procedimento
di valutazione di incidenza costituisce presupposto necessario per il rilascio
delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga
natura, per la realizzazione e l'esercizio
dell'opera o intervento.
11. L'autorità competente
può richiedere integrazioni della documentazione una sola volta. In tal caso il
termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le
integrazioni pervengono alla autorità medesima.
12. Nel caso di progetti
di opere e di interventi sottoposti alla fase di verifica o di valutazione
della procedura di VIA di competenza statale o regionale, ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) oppure dell'articolo 4 della legge
regionale 4 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità
ambientale e le procedure di valutazione), la valutazione di incidenza è
compresa nell'ambito dei relativi procedimenti di VIA nel corso dei quali sono
considerati anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi e dei
progetti sugli habitat e sulle specie per i quali le aree della rete Natura
2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono stati individuati. A tal
fine gli elaborati predisposti dal proponente per l'attivazione del procedimento
di VIA sono integrati con gli elementi di cui all'allegato C e le modalità di
informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione
procedurale.
13. L'autorità competente
alla procedura di valutazione di incidenza relativa ad interventi e progetti
sottoposti alle fasi di verifica o di valutazione della procedura di VIA è
quella individuata sulla base delle disposizioni della l.r. 40/1998.
14. L'autorità competente
allo svolgimento delle procedure di verifica o di valutazione della procedura
di VIA degli interventi e dei progetti che riguardano le aree della rete Natura
2000 affidate in gestione in base a quanto stabilito dall'articolo 42
acquisisce il parere del soggetto gestore. Per gli interventi e i progetti che
riguardano le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria
proposti per i quali non sia ancora stata affidata la gestione, l'autorità
competente acquisisce il parere della struttura regionale competente per la
gestione della presente legge.
Art. 44.
(Valutazione di incidenza di piani e programmi)
1. Gli strumenti di
programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree
della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono
predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali
di tali aree e siti.
2. I piani per i quali
si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del
d.p.r. 357/1997, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione
dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per
la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica,
sono sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale.
3. La valutazione
ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza. I
contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi,
dettagliati all'allegato D, sono ricompresi nel rapporto ambientale.
4. I piani ed i
programmi possono prevedere le condizioni di assoggettamento o di esclusione
dalla procedura di valutazione di incidenza di progetti ed interventi, fermo
restando il rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 92/43/CEE.
5. Gli effetti
ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono
sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi
imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.
Art. 45.
(Esigenze di rilevante interesse pubblico)
1. Per gli interventi, i
progetti, i piani ed i programmi oggetto di valutazione di incidenza negativa
che debbano essere approvati per motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico, incluso quello di natura sociale o economica, in mancanza di
soluzioni alternative, le autorità competenti adottano ogni misura compensativa
necessaria per la loro realizzazione che garantisca la coerenza globale con la
rete Natura 2000. Di tali misure l'autorità competente dà comunicazione alla
Regione che provvede ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
2. Se nei siti
interessati sono presenti habitat naturali e specie prioritari di cui alle
direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, l'intervento,
il progetto, il piano o il programma del quale è stata valutata l'incidenza
negativa sulle aree della rete Natura 2000 e sui siti di importanza comunitaria
proposti, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse
alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza
per l'ambiente oppure, previo parere della Commissione europea, per altri
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
3. I motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o
economica, si riferiscono a situazioni in cui i piani o i progetti previsti
risultano essere indispensabili:
a) nel quadro di azioni o politiche volte
a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini, quali la salute o la
sicurezza ambientale;
b) nel quadro di politiche fondamentali
per lo Stato e la società;
c) nel quadro della realizzazione di
attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio
pubblico.
Art. 46.
(Compiti dell'ARPA)
1. L'autorità competente
all'espressione del giudizio di incidenza si avvale dell'ARPA che mette a
disposizione il supporto tecnico-scientifico occorrente per la valutazione.
2.
L'ARPA effettua il monitoraggio delle condizioni ambientali complessive, anche
con riferimento alla realizzazione delle opere e degli interventi approvati, e
comunica l'esito del monitoraggio alla struttura regionale competente
all'attuazione della presente legge, alle autorità competenti all'espressione
del giudizio di incidenza ed ai soggetti gestori delle aree della rete Natura
2000.
Art. 47.
(Piani di azione degli habitat e delle specie)
1. La conservazione e la
valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 79/409/CEE e
alla direttiva 92/43/CEE sono perseguite attraverso la predisposizione e
l'attuazione di appositi piani di azione, che presentano situazioni critiche di
conservazione.
2. I piani di azione
sono strumenti di specificazione dei piani faunistico-venatori regionali e di
indirizzo in materia di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali di
cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 70/1996 e costituiscono quadro di riferimento
per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e
conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dalla l.r. 36/1989.
3. I piani di azione
individuano, nell'ambito delle direttive definite dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r.
357/1997, strategie ed azioni finalizzate a:
a) tutelare, integrare e migliorare la
funzionalità dei corridoi ecologici di cui al titolo IV, garantendo il mantenimento
della biodiversità e la conservazione della stabilità, l'estensione degli
habitat e la conservazione delle effettive capacità riproduttive delle
popolazioni delle diverse specie, l'interazione tra loro e con l'ambiente ed il
conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle popolazioni
medesime;
b) studiare, monitorare e pianificare la
presenza delle specie sul territorio, stabilendo forme di protezione differenziate
ed eventualmente prevedendo la reintroduzione o l'introduzione di specie che si
trovino in condizioni critiche di conservazione o con la rimozione di specie
alloctone che si trovano in situazioni di conflitto con quelle autoctone;
c) prevedere l'adozione di processi decisionali e gestionali partecipativi;
d) integrare e coordinare le azioni dei
diversi soggetti interessati;
e) definire le misure di prevenzione,
mitigazione e risarcimento dei danni arrecati alla fauna domestica.
4. I piani di azione
sono redatti in conformità alle previsioni dei piani predisposti a livello
nazionale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) ed in applicazione dei piani di azione approvati dal Consiglio
d'Europa.
5. I piani di azione
sono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, sentite le province, i
soggetti gestori delle aree protette e delle aree della rete Natura 2000 interessate
e le associazioni di protezione ambientale.
6. I piani di azione, al
fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e
valorizzazione degli habitat e delle specie, ove ciò si renda necessario o opportuno,
sono predisposti in collaborazione con le autorità competenti delle regioni e
degli stati confinanti.
Art. 48.
(Ulteriori misure per la tutela e la gestione
degli habitat e delle specie)
1. Ai fini della tutela
e della gestione degli habitat e delle specie protette, oltre a quanto previsto
dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9,
10, 11 e 12 del d.p.r. 357/1997.
2. La Giunta regionale,
in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, individua ulteriori misure atte a disciplinare
i prelievi, le deroghe e le reintroduzioni e norma le procedure idonee a
garantire il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle
specie di interesse comunitario con particolare riferimento a quelli
prioritari.
3. La Giunta regionale
dispone le misure di cui al comma 2 sentite le province, i soggetti gestori
delle aree protette e delle aree della rete Natura 2000 interessati, le associazioni
di protezione ambientale e venatorie e la commissione consiliare competente e
le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 49.
(Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000)
1. La vigilanza nelle aree della rete Natura
2000 è affidata:
a) al Corpo forestale dello Stato;
b) al personale di vigilanza degli enti di
gestione delle aree protette, se la gestione delle aree è affidata all'ente di
appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori di
cui all'articolo 21, comma 5;
c) agli agenti di polizia locale, urbana e
rurale competenti per territorio;
d) agli agenti di vigilanza delle province
territorialmente interessate;
e) alle guardie ecologiche volontarie di
cui all'articolo 37 della l.r. 32/1982.
Art. 50.
(Misure di ripristino)
1. In conformità ai
principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione
del danno ambientale, gli interventi e le opere realizzati in difformità da
quanto disposto dai piani di gestione e dai piani di azione, oppure gli interventi
e le opere eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in
difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli
obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede
descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza
comunitaria proposti, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui
all'articolo 55, comma 16, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del
responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito
provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.
2. Il provvedimento di
ripristino di cui al comma 1 può disporre misure di compensazione atte a
garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche non recuperabili
con gli interventi di ripristino.
3. Le province, a
seguito di ordinanza di sospensione dei lavori, emanano il provvedimento di
ripristino entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento
della violazione, previo parere vincolante del soggetto gestore delle aree
della rete Natura 2000 interessate.
4. Il provvedimento di
cui al comma 3 può prevedere il mantenimento, totale o parziale, o
l'adeguamento dell'intervento o dell'opera realizzata, qualora non in contrasto
con gli strumenti di gestione, con il giudizio di valutazione di incidenza o
con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione.
5. Se il responsabile
della violazione non ottempera al ripristino, nei modi e nei termini stabiliti,
la provincia interessata provvede direttamente con rivalsa delle spese
sostenute a carico del responsabile.
Capo III.
informazione,
Risarcimenti,
indennizzi
ed incentivi
Art. 51.
(Informazione)
1. Al fine di assicurare
l'attività di informazione di cui all'articolo 13 del d.p.r. 357/1997,
l'autorità competente alla valutazione di incidenza trasmette gli esiti del
procedimento ed ogni altra informazione utile alla Giunta regionale.
2. La Regione garantisce
capillare e adeguata informazione e formazione in merito alle finalità ed allo
stato di attuazione delle norme di cui al presente titolo.
3. La Regione predispone
e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ai sensi dell'articolo 13 del d.p.r. 357/1997, secondo il modello definito
dalla Commissione europea, periodiche relazioni sull'attuazione delle attività
di cui al presente titolo, con particolare riferimento alle misure di
conservazione adottate. Nelle relazioni sono valutati gli effetti delle misure
adottate sugli habitat e sulle specie prioritarie, sui risultati delle attività
di monitoraggio e sulle eventuali misure compensative.
Art. 52.
(Risarcimenti, indennizzi ed incentivi)
1. Nel rispetto dei
criteri individuati dalla Giunta regionale, sono risarcibili ai proprietari ed
ai conduttori dei fondi ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 i danni
provocati al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole ed ai pascoli
dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente titolo.
2. Sono altresì
risarcibili i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico al
di fuori delle aree di cui al comma 1, se il risarcimento è previsto dai piani
di azione.
3. Ai fini dei
risarcimenti di cui ai commi 1 e 2 sono considerati danni al patrimonio
zootecnico la morte, il ferimento e la perdita di fauna domestica.
4. Non sono
indennizzabili i mancati redditi derivanti da limitazioni di carattere
urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione
di provvedere, per garantire il raggiungimento delle finalità di tutela della
rete Natura 2000, alla espropriazione di aree.
5. I vincoli temporanei
o parziali conseguenti alla individuazione o alla istituzione delle aree della
rete Natura 2000 o derivanti da misure, disposte per la tutela e la gestione
degli habitat e delle specie, che rendono le attività agricole compatibili con
gli obiettivi di conservazione e di valorizzazione degli habitat e delle specie
protette ai sensi del d.p.r. 357/1997, danno diritto ad incentivi, commisurati
ai vantaggi derivanti dallo svolgimento di tali attività all'interno delle
aree, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale.
6. I risarcimenti e gli
incentivi sono disposti, previo accertamento, dai soggetti gestori delle aree
della rete Natura 2000 per i territori di loro competenza e dalle province
territorialmente interessate per le aree di cui al comma 2, e sono approvati
dalla Giunta regionale che interviene con appositi stanziamenti.
Titolo IV.
Corridoi ecologici
Capo I.
Corridoi
ecologici
Art. 53.
(Corridoi ecologici)
1. La coerenza della
rete ecologica regionale è assicurata dalla individuazione e dalla gestione di
corridoi ecologici, intendendosi per tali le aree di collegamento funzionale
esterne alle aree protette ed alle aree della rete Natura 2000 che, per la loro
struttura lineare continua o per il loro ruolo di raccordo, costituiscono elementi
essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico
di specie selvatiche.
2. I corridoi ecologici
sono individuati nella carta della natura regionale e nei piani di gestione
delle aree della rete Natura 2000, nei piani di azione degli habitat e delle
specie, negli strumenti di pianificazione delle aree protette, negli strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani agricoli e
faunistico-venatori, per essere riportati nella carta della natura regionale.
Art. 54.
(Tutela ed interventi)
1. I corridoi ecologici
sono riportati negli strumenti urbanistici e territoriali di qualsiasi livello.
2. L'autorità competente
all'approvazione di piani o interventi incidenti sui corridoi ecologici
definisce gli interventi necessari a compensare gli eventuali effetti negativi.
3. Gli interventi di
compensazione, di conservazione e di ricostituzione sono a carico del soggetto
proponente gli interventi e le opere oggetto di valutazione.
4. La Regione, previo
accordo con gli enti locali interessati, predispone appositi programmi di
attività e di intervento riferiti ai corridoi ecologici per la loro conservazione
e ricostituzione che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
5. In caso di
inadempienza da parte dell'autorità competente nello svolgimento dei compiti di
cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, si sostituisce
all'autorità medesima.
Titolo V.
SANZIONI
Capo I.
SANZIONI
Art. 55.
(Sanzioni)
1. Le violazioni ai
divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e) comportano la sanzione
amministrativa proporzionale da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di
300,00 euro per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. La violazione al
divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) comporta la sanzione
amministrativa proporzionale da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di
600,00 euro per ogni metro cubo di materiale depositato.
3. Le violazioni ai
divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h) comportano la sanzione
amministrativa di 10.000,00 euro aumentata di 500,00 euro per ogni metro
quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato.
4. Le violazioni ai
divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f) comportano la sanzione
amministrativa di 3.000,00 euro aumentata di 100,00 euro per ogni metro lineare
di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti.
5. Le violazioni al
divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) comportano la sanzione
amministrativa da 250,00 euro a 2.500,00 euro.
6. Le violazioni ai
divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) e g) comportano la sanzione
amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro. La violazione al divieto di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera b) può comportare il sequestro amministrativo
dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura
introdotti.
7. Le violazioni ai
divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere i) limitatamente alla cattura,
uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la
sanzione amministrativa di 100,00 euro aumentata di 50,00 euro per ogni
esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto.
8. Le violazioni ai
divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera i) limitatamente al disturbo
delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di 50,00 euro.
9. Ferme restando le
sanzioni previste all’articolo 38, comma 1, lettera f) della l.r. 32/1982 da
ultimo modificato dall’articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n.
28, per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all’elenco allegato
alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3,
lettera j) comportano la sanzione amministrativa di 30,00 euro aumentata di
3,00 euro per ogni esemplare raccolto o danneggiato.
10. Le violazioni ai
divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere l) e m), comportano la sanzione
amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.
11. Le violazioni ai
divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n), comportano la sanzione
amministrativa da 150,00 euro a 750,00 euro.
12. Per le violazioni
delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative
ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a
comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le
sanzioni previste dalle leggi di settore.
13. Ferme restando le
sanzioni di cui al presente articolo e di quelle previste all'articolo 38 della
l.r. 32/1982 da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 30
settembre 2008, n. 28, per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei
regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di
gestione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa da 50,00
euro a 500,00 euro.
14. Fino all'approvazione
dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal
presente articolo o dall'articolo 38 della l.r. 32/1982 continuano ad applicarsi
le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano
l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette.
15. Le violazioni alle
misure di conservazione di cui all'articolo 40 comportano la sanzione
amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
16. Le violazioni
richiamate all'articolo 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da
2.500,00 euro a 25.000,00 euro.
17. Ogni violazione che
comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al
titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui ai commi da 1 a 11,
l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in
apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.
18. Per l'accertamento
delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
19. La misura delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata
ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base
di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con
deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni
amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile
successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così
rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la
frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto
se è inferiore a detto limite.
20. Le sanzioni di cui al
presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della l.r. 32/1982,
sono introitate dalla Regione nel caso di violazioni accertate su aree a
gestione regionale e dalle province o dai comuni nel caso di violazioni accertate
su aree a gestione provinciale o locale per i territori di rispettiva
competenza.
Titolo VI.
NORME TRANSITORIE, FINALI
E FINANZIARIE
Capo I.
NORME
TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE
Art. 56.
(Norme transitorie per l'insediamento
degli enti di gestione delle aree protette)
1. Entro novanta giorni
dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura si
insediano gli organi degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II.
2. La prima seduta della
comunità delle aree protette è convocata entro trenta giorni dalla data di
insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura dal presidente della
provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree
protette gestite dall'ente.
3. Entro sessanta giorni
dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura la
comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale la
proposta di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti
del consiglio dell'ente di sua competenza.
4. Entro il termine di
cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'Ente di gestione
dei Sacri Monti presentano al Presidente della Giunta regionale una proposta
unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e le
designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza.
5. Entro il termine di
cui ai commi 3 e 4 le province interessate e la Partecipanza dei Boschi di
Trino trasmettono al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei
componenti del consiglio degli enti di loro competenza.
6. Il Presidente della
Giunta regionale, ricevute le proposte di nomina di cui al presente articolo,
provvede alle nomine, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo
utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente entro il
termine di cui al comma 1.
7. Il presidente
dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di
insediamento del consiglio dell'ente entro il termine di cui al comma 1.
8. Fino all'insediamento
degli organi dei nuovi enti rimangono in carica, per le aree protette di
rispettiva competenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le
funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli
adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.
9. Se entro il termine
di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la Giunta
regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e
straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi.
Art. 57.
(Primi adempimenti dei soggetti gestori
delle aree protette)
1. Gli enti di gestione
delle aree protette istituiti dalla presente legge adottano lo statuto
dell'ente entro centottanta giorni dall'insediamento del consiglio dell'ente.
2. I soggetti gestori
delle aree protette adottano il regolamento delle aree protette entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del titolo II.
Art. 58.
(Norme transitorie in materia di personale
degli enti di gestione delle aree protette)
1. In sede di prima
attuazione le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette
istituiti dalla presente legge sono definite dalla Giunta regionale entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, sentita la commissione
consiliare competente.
2. Nelle more degli
adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche degli enti di gestione
delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite a livello di
sistema e corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli enti soppressi
per effetto della presente legge.
3. Il personale in
servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del titolo II
è inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree protette come di
seguito elencato:
a) il personale dell'Ente di gestione del
Parco naturale della Val Troncea, dell'Ente di gestione del Parco naturale
Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di
Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e
stazione Juniperus Oxicedrus di Crotta San Giuliano, dell'Ente di gestione del
Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e dell'Ente di gestione del Parco
naturale dei Laghi di Avigliana, è inquadrato
presso l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;
b) il personale dell'Ente di gestione del
Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di
Lanzo, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'area
metropolitana di Torino;
c) il personale dell'Ente di gestione del
Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po-tratto torinese e
dell'Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese, è inquadrato
presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e della
Collina torinese;
d) il personale dell'Ente di gestione del
Parco naturale delle Alpi Marittime è inquadrato presso l'Ente di gestione del
Parco naturale delle Alpi Marittime;
e) il personale dell'Ente di gestione dei
parchi e delle riserve naturali cuneesi è inquadrato presso l'Ente di gestione
del Parco naturale del Marguareis;
f) il personale dell'Ente di gestione del
Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto cuneese è inquadrato
presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese;
g) il personale dell'Ente di gestione del
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è inquadrato presso l'Ente di
gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
h) il personale dell'Ente di gestione del
Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto Vercellese/Alessandrino,
del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, è
inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po
vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;
i) il personale dell'Ente di gestione dei
parchi e riserve naturali astigiani è inquadrato presso l'Ente di gestione
delle aree protette astigiane;
j) il personale dell'ente di gestione
della Riserva naturale speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza",
della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale
della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè è inquadrato
presso l'Ente di gestione delle Riserve biellesi e vercellesi;
k) il personale dell'Ente di gestione del
Parco naturale dell'Alta Val Sesia, dell'Ente di gestione del Parco naturale
delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di
Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della
Garzaia di Carisio e dell'Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera
è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia;
l) il personale dell'Ente di gestione del
Parco naturale della Valle del Ticino e dell'Ente di gestione dei parchi e
delle riserve naturali del Lago Maggiore è inquadrato presso l'Ente di gestione
delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;
m) il personale dell'Ente di gestione del
Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è inquadrato presso l'Ente
di gestione delle aree protette dell'Ossola;
n) il personale dell'Ente di gestione dei
parchi e delle riserve naturali del canavese, dell'Ente di gestione della Riserva
naturale del Sacro Monte di Varallo, dell'Ente di gestione del Parco naturale e
Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, dell'Ente di gestione della Riserva
naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, dell'Ente di
gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di
Domodossola, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro
Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione è inquadrato
presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti.
4. Nelle more
dell’espletamento delle procedure per la nomina del direttore, gli enti di
gestione possono attribuire le funzioni di direttore ad un dirigente di ruolo
ovvero, per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un funzionario
inquadrato nella categoria D, per il tempo strettamente necessario
all’espletamento delle procedure di nomina che dovranno essere avviate entro
novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio dell’ente.
5. In sede di prima
applicazione della presente legge è istituito un tavolo di concertazione
sindacale di livello territoriale per la trattazione delle materie di interesse
generale previste dal vigente contratto nazionale.
Art. 59.
(Norme transitorie in materia di pianificazione
nelle aree protette)
1. Il primo piano
pluriennale economico-sociale è adottato dall'organo competente entro due anni
dall'entrata in vigore del titolo II.
2. Per le aree protette
non dotate dei piani di area, dei piani naturalistici, dei piani di gestione e
dei piani di assestamento forestale, gli stessi sono adottati dai soggetti
gestori entro due anni dall'entrata in vigore del titolo II.
Art. 60.
(Norme di prima attuazione in materia di bilancio
degli enti di gestione
delle aree protette)
1. Gli stanziamenti da
iscrivere nel bilancio di previsione degli enti di gestione delle aree protette
istituiti dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso alla data
di entrata in vigore del titolo II sono determinati, per ciascun capitolo,
dalla somma degli stanziamenti iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci
degli enti soppressi.
2. Gli stanziamenti
iscritti nel bilancio di previsione dell'Ente di gestione dei Parchi e delle
Riserve naturali del canavese alla data di entrata in vigore del titolo II sono
iscritti nel bilancio di previsione dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.
Art. 61.
(Norma transitoria in merito ai confini
della Riserva naturale orientata
di Bosco Solivo)
1. Nelle more
dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II, i confini della
Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, istituita con legge regionale 24
maggio 2006, n. 19, coincidono con quelli riportati nella cartografia di cui
all’allegato A, n. 43) relativa alla Riserva naturale orientata di Bosco
Solivo.
Capo II.
RELAZIONE
AL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 62.
(Relazione al Consiglio regionale)
1. La Giunta regionale
presenta annualmente al Consiglio regionale, entro i sei mesi successivi
all'anno di riferimento, una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge.
Capo III.
Abrogazione
di norme
Art. 63.
(Abrogazione di norme)
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 55, comma 14 con riferimento alle norme
sanzionatorie, a far data dall'entrata in vigore del presente Capo sono
abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare:
a) le seguenti leggi regionali:
1) legge regionale 2 giugno 1978, n. 29
(Istituzione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);
2) legge regionale 21 agosto 1978, n. 53
(Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino);
3) legge regionale 21 agosto 1978, n. 54
(Istituzione del Parco Regionale La Mandria);
4) legge regionale 23 agosto 1978, n. 55
(Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia delle Riserve naturali speciali
dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit);
5) legge regionale 4 dicembre 1978, n. 72
(Modificazioni alle leggi regionali 20 marzo 1978, n. 14, e 23 agosto 1978, n. 55);
6) legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84
(Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio);
7) legge regionale 19 aprile 1979, n. 18
(Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia);
8) legge regionale 31 agosto1979, n. 52
(Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
9) legge regionale 4 settembre 1979, n. 57
(Norme relative alla gestione del patrimonio forestale);
10) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5
(Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea);
11) legge regionale 24 aprile 1980, n. 29
(Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina "Felice
Piacenza");
12) legge regionale 28 aprile 1980, n. 30
(Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo);
13) legge regionale 28 aprile 1980, n. 31
(Istituzione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro);
14) legge regionale 28 aprile 1980, n. 32
(Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);
15) legge regionale 2 maggio 1980, n. 34
(Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio
di Chianocco);
16) legge regionale 16 maggio 1980, n. 45
(Istituzione del Parco naturale della Val Troncea);
17) legge regionale 16 maggio 1980, n. 46
(Istituzione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana);
18) legge regionale 16 maggio 1980, n. 47
(Istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);
19) legge regionale 16 maggio 1980, n. 48
(Istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour);
20) legge regionale 20 maggio 1980, n. 51
(Istituzione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);
21) legge regionale 30 maggio 1980, n. 66
(Istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré);
22) legge regionale 10 dicembre 1980, n.
81(Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, Istituzione del
Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea);
23) legge regionale 31 agosto 1982, n. 28
(Trasformazione dell'Azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria
in Azienda regionale dei Parchi suburbani);
24) legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38
(Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul
Monte Lera);
25) legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7
(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57);
26) legge regionale 28 febbraio 1984, n. 12
(Modificazione alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 “Istituzione del
Parco regionale La Mandria”);
27) legge regionale 2 marzo 1984, n. 15
(Procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni
in materia di Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate);
28) legge regionale 21 maggio 1984, n. 25
(Istituzione dell'Area attrezzata della Collina di Rivoli);
29) legge regionale 21 maggio 1984, n. 26
(Istituzione della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);
30) legge regionale 3 settembre 1984, n. 52
(Integrazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 65 “Istituzione della
Riserva naturale speciale del popolamento di Juniperus phoenicea di Rocca San
Giovanni-Saben”);
31) legge regionale 3 settembre 1984, n. 53
(Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38 “Istituzione della
Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera”);
32) legge regionale 18 febbraio 1985, n. 11
(Sanzioni relative alle normative di cui ai Piani naturalistici della Riserva
naturale speciale del Sacro Monte di Orta e della Riserva naturale della
Garzaia di Valenza);
33) legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13
(Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 “Istituzione del
Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè”);
34) legge regionale 12 marzo 1985, n. 18
(Modificazioni alla L.R. 28 aprile 1980, n. 30 “Istituzione della Riserva naturale
speciale del Sacro Monte di Varallo”);
35) legge regionale 25 marzo 1985, n. 23
(Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto);
36) legge regionale 25 marzo1985, n. 24
(Istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa);
37) legge regionale 25 marzo 1985, n. 25
(Modificazione alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 “Istituzione del
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”);
38) legge regionale 28 marzo 1985, n. 27
(Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 “Istituzione
della Riserva naturale speciale del Parco Burcina”);
39) legge regionale 5 aprile 1985, n. 28
(Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi
e delle Riserve naturali regionali);
40) legge regionale 5 aprile 1985, n. 29
(Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data
28 febbraio 1985 “Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di
gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali”);
41) legge regionale 18 aprile 1985, n. 42
(Modificazione alla legge regionale 12 aprile 1979, n. 18 “Istituzione del Parco
naturale Alta Val Sesia”);
42) legge regionale 24 aprile 1985, n. 46
(Modificazioni alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 recante “Norme per
l'istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali”);
43) legge regionale 25 giugno 1986, n. 24
(Nomina dei rappresentanti di competenza del Consiglio Regionale in seno agli
organismi direttivi e tecnico-scientifici dei Parchi e delle Riserve naturali e
speciali regionali);
44) legge regionale 5 agosto 1986, n. 33
(Modificazione alla L.R. 28 dicembre 1978, n. 84 “Istituzione del Parco naturale
Alta Valle Pesio”);
45) legge regionale 9 gennaio 1987, n. 4
(Interpretazione autentica e modificazioni alla L.R. 5 aprile 1985, n. 28,
relativa all'ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di
Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, modificata dalla L.R. 5
aprile 1985, n. 29);
46) legge regionale 30 marzo 1987, n. 15
(Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco regionale La Mandria);
47) legge regionale 30 marzo 1987, n. 16
(Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dell'Argentera);
48) legge regionale 30 marzo 1987, n. 17
(Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Bosco
del Vaj);
49) legge regionale 30 marzo 1987, n. 18
(Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere);
50) legge regionale 30 marzo 1987, n. 20
(Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e
delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di
Villarboit e della Palude di Casalbeltrame);
51) legge regionale 30 marzo 1987, n. 21
(Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale ed Area attrezzata del
Sacro Monte di Crea);
52) legge regionale 30 marzo 1987, n. 22
(Istituzione del Parco naturale del Monte Fenera);
53) legge regionale 7 settembre 1987, n. 49
(Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);
54) legge regionale 7 settembre 1987, n. 50
(Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo);
55) legge regionale 7 settembre 1987, n. 51 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Griffa);
56) legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61 (Norme per il
funzionamento degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali
regionali);
57) legge regionale 19 maggio 1988, n. 25 ( Norme per
l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale Parco Burcina -
Felice Piacenza);
58) legge regionale 30 maggio 1988, n. 26 (Norme per
l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale della Valleandona e
della Val Botto);
59) legge regionale 30 agosto 1988, n. 40 (Sanzioni relative
alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val
Troncea);
60) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 (Modificazioni
alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo);
61) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 (Adeguamento
delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle
Riserve naturali regionali);
62) legge regionale 2 maggio 1989, n. 28 (Modificazioni
alla L.R. 7 settembre 1987, n. 50 “Istituzione della Riserva naturale speciale
della Garzaia di Bosco Marengo”);
63) legge regionale 17 agosto 1989, n. 49 (Modificazioni
alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 46, istitutiva del Parco naturale dei
Laghi di Avigliana);
64) legge regionale 31 agosto 1989, n. 54 (Istituzione della
Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar);
65) legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in
materia di aree protette, Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate,
Zone di preparco, Zone di salvaguardia);
66) legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 (Istituzione della
Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio);
67) legge regionale 26 marzo 1990, n. 15 (Norme per
l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e
stazione di Leccio di Chianocco);
68) legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Modificazioni
alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, e successive modifiche ed
integrazioni - Terzo ampliamento del Parco naturale Alta Valle Pesio);
69) legge regionale 26 marzo 1990, n. 17 (Norme per
l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di
Crava-Morozzo);
70) legge regionale 26 marzo 1990, n. 19 (Integrazione alla
L.R. 13 novembre 1989, n. 67, Bilancio Parchi 1988);
71) legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle
aree protette della Fascia Fluviale del Po - Istituzione);
72) legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (Istituzione della
Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero);
73) legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 (Istituzione della
Riserva naturale speciale del Fondo Toce);
74) legge regionale 22 aprile 1991, n. 14 (Istituzione
della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte);
75) legge regionale 22 aprile 1991, n. 15 (Modificazione ed
integrazione alla L.R. 30 marzo 1987, n. 20 “Norme per l'utilizzo e la
fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali
speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude
di Casalbeltrame”);
76) legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 (Norme per l'utilizzo
e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);
77) legge regionale 22 aprile 1991, n. 17 (Sanzioni relative
alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Rocca
di Cavour);
78) legge regionale 29 aprile 1991, n. 19 (Modificazioni
alla L.R. 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette);
79) legge regionale 30 luglio 1991, n. 35 (Modificazioni
alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette, Riserva
naturale speciale della Bessa e Riserva naturale speciale del Parco
Burcina-Felice Piacenza);
80) legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del
Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);
81) legge regionale 14 novembre 1991, n. 55 (Istituzione
del Parco naturale della Collina di Superga);
82) legge regionale 27 dicembr 1991, n. 65 (Istituzione
della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola);
83) legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1 (Istituzione del
Parco naturale di Stupinigi);
84) legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione
della Riserva naturale orientata delle Baragge);
85) legge regionale 14 gennaio 1992, n. 4 (Modificazioni
alla L.R. 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette: Parco naturale
della Valle del Ticino, Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e Riserva
naturale speciale del Fondo Toce);
86) legge regionale 7 febbraio 1992, n. 10 (Modificazione
alla L. R. 21 agosto 1978, n. 53 “Istituzione del Parco naturale della Valle
del Ticino”);
87) legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l'utilizzo
e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino);
88) legge regionale 13 luglio 1992, n. 34 (Sanzioni relative
alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Lagoni
di Mercurago);
89) legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento
delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n.
142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);
90) legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 (Norme per
l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di
Orta);
91) legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Modificazioni
ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1978 n. 53. Ampliamento del
Parco naturale della Valle del Ticino);
92) legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 (Istituzione
delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di
Buccione);
93) legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Integrazione alla
legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 “Istituzione della Riserva naturale
speciale dei Canneti di Dormelletto”);
94) legge regionale 3 giugno 1993, n. 20 (Modificazione
alla legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 “Norme per l'utilizzo e la
fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta”);
95) legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 (Istituzione della
Riserva naturale speciale della Val Sarmassa);
96) legge regionale 7 giugno 1993, n. 23 (Istituzione della
Riserva naturale orientata della Vauda);
97) legge regionale 7 giugno 1993, n. 24 (Trasformazione
dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani in Ente di gestione del Parco
regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di
Lanzo);
98) legge regionale 7 giugno 1993, n. 25 (Norme per l'utilizzo
e la fruizione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);
99) legge regionale 14 giugno 1993, n. 27 (Istituzione
dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e della Zona di salvaguardia della
Stura di Lanzo);
100) legge regionale 14 giugno 1993, n. 29 (Istituzione
della Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives);
101) legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazione
alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 “Adeguamento delle norme regionali
in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre
1991, n. 394”);
102) legge regionale 23 giugno 1993, n. 32 (Istituzione
della Riserva naturale speciale dell'area di Augusta Bagiennorum);
103) legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 (Istituzione della
Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo);
104) legge regionale 9 agosto 1993, n. 41 (Modifica
all'articolo 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 “Istituzione delle
Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di
Buccione”);
105) legge regionale 12 maggio 1994, n. 12 (Modifica
all'art. 1 della L. R. 30 agosto 1988, n. 40 “Sanzioni relative alle normative
contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea”);
106) legge regionale 12 maggio 1994, n. 13 (Sanzioni relative
alle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della
Palude di Casalbeltrame);
107) legge regionale 21 giugno 1994, n. 20 (Modifica agli
articoli 9 e 11 della L. R. 22 marzo 1990, n. 12, e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di aree protette);
108) legge regionale 27 dicembre 1994, n. 69 (Modifica ai
confini del Parco naturale Orsiera Rocciavrè di cui alla L.R. 30 maggio 1980,
n. 66, come modificata dall'art. 1 della L.R. 20 febbraio 1985, n. 13);
109) legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme per
l'utilizzo e la fruizione del Parco Naturale del Monte Fenera);
110) legge regionale 5 gennaio 1995, n. 2 (Norme per
l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro);
111) legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7 (Determinazione
delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle
Riserve naturali di nuova istituzione);
112) legge regionale 1 marzo 1995, n. 25 (Istituzione del
Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia);
113) legge regionale 1 marzo 1995, n. 29 (Modificazione
della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, istitutiva del Parco naturale del
Gran Bosco di Salbertrand);
114) legge regionale 14 marzo 1995, n. 32 (Istituzione del
Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero);
115) legge regionale 14 marzo 1995, n. 33 (Istituzione del
Parco naturale delle Alpi Marittime. Accorpamento del Parco naturale
dell'Argentera con la Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè);
116) legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la
tutela dei biotopi);
117) legge regionale 11 aprile 1995, n. 56 (Norme per
l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè);
118) legge regionale 13 aprile 1995, n. 61 (Istituzione
dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè ed istituzione dell'Ente di
gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale
speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè);
119) legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 (Modifiche alle
leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale
del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour
e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba);
120) legge regionale 28 novembre 1995, n. 86 (Modifica alla
legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 “Istituzione della Riserva naturale
speciale della Garzaia di Carisio”);
121) legge regionale 4 settembre 1996, n. 63 (Norme per
l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro);
122) legge regionale 4 settembre 1996, n. 64 (Norme per
l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della
Partecipanza di Trino);
123) legge regionale 4 settembre 1996, n. 65 (Norme per
l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);
124) legge regionale 4 settembre 1996, n. 66 (Sanzioni
relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale
dei Laghi di Avigliana. Abrogazione della legge regionale 23 agosto 1989, n.
52);
125) legge regionale 4 settembre 1996, n. 68 (Modificazioni
alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 “Norme per l'utilizzo e la fruizione
del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand”);
126) legge regionale 3 aprile 1998, n. 12 (Istituzione
della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus
oxycedrus di Crotte-San Giuliano);
127) legge regionale 20 novembre 1998, n. 38 (Modifica
all'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 “Sistema delle aree
protette della fascia fluviale del Po - Istituzione, modificato dalla legge
regionale 13 aprile 1995, n. 65”);
128) legge regionale 30 dicembre 1998, n. 45 (Modificazione
dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 “Modificazioni alla
legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo”);
129) legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46 (Modifiche
alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 “Istituzione della Riserva naturale
speciale della Val Sarmassa”);
130) legge regionale 24 marzo 2000, n. 28 (Sanzioni relative
alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva
naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale
23 aprile 1991, n. 18);
131) legge regionale 24 marzo 2000, n. 30 (Modifica alla
legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 “Istituzione della Riserva naturale
speciale delle Sorgenti del Belbo”);
132) legge regionale 25 maggio 2001, n. 12 (Modifica della
legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 “Integrazione alla legge regionale 16
maggio 1980, n. 47 ‘Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di
Dormeletto’”);
133) legge regionale 16 luglio 2001, n. 14 (Modifica dei
confini del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito
con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 “Sistema delle aree protette della
Fascia fluviale del Po – Istituzione” nei Comuni di La Loggia, Rivalta di
Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico
illustrativo n. 11 di cui all'articolo 4.1.3. delle Norme di attuazione del
Piano d'Area approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328,
dell'8 marzo 1995 “Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree
protette della Fascia fluviale del Po”);
134) legge regionale 14 novembre 2001, n. 25 (Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 “Nuove norme in materia
di Aree protette ‘Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di
preparco, Zone di salvaguardia’”);
135) legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione
della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine);
136) legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3 (Modificazioni
alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 “Istituzione del Parco naturale
della Valle del Ticino”, e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 “Norme per
l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino”);
137) legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4 (Modifiche alla
legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 “Istituzione della zona di salvaguardia
dell'Alpe Devero”);
138) legge regionale 15 luglio 2003, n. 18 (Modifica dei
confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19
aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n.42);
139) legge regionale 14 ottobre 2003, n. 27 (Istituzione
della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero);
140) legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28 (Modifiche alla
legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 “Istituzione della Riserva naturale
orientata delle Baragge”);
141) legge regionale 14 ottobre 2003, n. 29 (Modifiche alla
legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 “Istituzione della Zona di salvaguardia
del Bosco di Cassine”);
142) legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35 (Modifiche
alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 “Istituzione della Riserva naturale
speciale della Valleandona e della Val Botto” e alla legge regionale 22 marzo
1990, n. 12, in materia di aree protette);
143) legge regionale 25 ottobre 2004, n. 28 (Modifiche alla
legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 “Istituzione della Riserva naturale
speciale del Fondo Toce”);
144) legge regionale 8 novembre 2004, n. 32 (Istituzione
del Parco del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre
Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del
Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx);
145) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5 (Istituzione
della Riserva naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di
documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei);
146) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 6 (Modifica dei
confini della riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge
regionale 14 gennaio 1992, n. 3);
147) legge regionale 24 maggio 2006, n. 19 (Istituzione
della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo);
148) legge regionale 3 luglio 2006, n. 23 (Istituzione
della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante
e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di
San Genuario);
149) legge regionale 4 agosto 2008, n.
24 (Modifica dei confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);
150) legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3 (Istituzione
del Parco fluviale Gesso Stura);
151) legge regionale 4 agosto 2008, n. 26 (Modifiche alla
legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 “Proroga della destinazione a Parco
naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino”);
152) legge regionale 4 marzo 2009, n. 6 (Sanzioni relative
alla normativa del piano naturalistico della Riserva naturale speciale del
Fondo Toce);
b) i seguenti articoli:
1) l'articolo 36 della legge regionale 4
settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio);
2) gli articoli 92, 93, 94 e 95 della
legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), come
inseriti dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5;
3) l'articolo 9 della l.r. 5/2001, che ha
integrato la l.r. 44/2000;
4) l’articolo 10 della legge regionale 27
gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno
2008 in materia di tutela dell'ambiente) che ha modificato l’articolo 8 della
l.r. 36/1992.
2. Alla l.r. 36/1989,
sono soppresse le parole sotto indicate:
a) all’articolo 4, comma 1, lettera a) le
parole: “e dal parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei
parchi”;
b) all’articolo 5, comma 1, lettera a) le
parole: “e dal parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi”;
c) all’articolo 6, comma 1 le parole: “e
dal parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi”;
d) all’articolo 7, comma 1, lettera a) le
parole: “, e deve essere corredata dal parere del Comitato tecnico scientifico
per la politica dei parchi”;
e) all’articolo 8, comma 2 le parole:
“previo parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi,”.
Capo IV.
Disposizioni
finanziarie
Art. 64.
(Disposizioni finanziarie)
1.
Agli oneri per la gestione delle aree protette, stimati per l'esercizio
finanziario 2009 in 31.583.573,00 euro per la spesa corrente e 8.100.000,00
euro per le spese di investimento, si provvede con le dotazioni iscritte,
rispettivamente, nelle unità previsionali di base (UPB) DB10101, DB10102, del
bilancio regionale. Per il biennio 2010-2011 si provvede con le risorse
finanziarie individuate secondo le modalità indicate all'articolo 8 della l.r.
7/2001 e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge
finanziaria per l'anno 2003).
2.
Agli oneri per la gestione provinciale e locale delle aree protette provvedono
i soggetti gestori mediante risorse proprie e con le risorse regionali
trasferite ai soggetti medesimi, stimate, per l'esercizio finanziario 2009, in
400.000,00 euro, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con gli
stanziamenti UPB DB10101 e DB10102. Per il biennio 2010-2011 gli oneri sono
stimati in 700.000,00 euro per ciascun anno e sono finanziati analogamente all'anno
2009.
Capo V.
ENTRATA IN
VIGORE
Art. 65.
(Entrata in vigore delle disposizioni
di cui al titolo II e al titolo VI, capo III)
1. Le disposizioni di cui al titolo II e al
titolo VI, capo III entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla data di insediamento
del Consiglio regionale della IX legislatura.
La presente legge regionale
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 giugno
2009
Mercedes
Bresso
Allegato A
(articolo 10,
comma 1)
CARTOGRAFIE
DELLE AREE PROTETTE REGIONALI
1) PARCO NATURALE DELLE
CAPANNE DI MARCAROLO (scala 1:25.000)
2) PARCO NATURALE DI
ROCCHETTA TANARO (scala 1:5.000)
3) PARCO NATURALE DELLE
ALPI MARITTIME TAV. 1 (scala 1:25.000)
4) PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME TAV. 2 (scala 1:25.000)
5) PARCO NATURALE
DELL'ALTA VALLE PESIO E TANARO (scala 1:25.000)
6) PARCO NATURALE DEL
TICINO TAV. 1 (scala 1:25.000)
7) PARCO NATURALE DEL
TICINO TAV. 2 (scala 1:25.000)
8) PARCO NATURALE DEI
LAGONI DI MERCURAGO (scala 1:5.000)
9) PARCO NATURALE DEL
GRAN BOSCO DI SALBERTRAND (scala 1:25.000)
10) PARCO NATURALE DELLA
VAL TRONCEA (scala 1:25.000)
11) PARCO NATURALE ORSIERA-
ROCCIAVRÈ (scala 1:25.000)
12) PARCO NATURALE DEI
LAGHI DI AVIGLIANA (scala 1:10.000)
13) PARCO NATURALE LA
MANDRIA (scala 1:25.000)
14) PARCO NATURALE DI
STUPINIGI (scala 1:10.000)
15) PARCO NATURALE DELLA
COLLINA DI SUPERGA (scala 1:10.000)
16) PARCO NATURALE DEL LAGO
DI CANDIA (scala 1:5.000)
17) PARCO NATURALE DEL
MONTE SAN GIORGIO (scala 1:10.000)
18) PARCO NATURALE DEL
MONTE TRE DENTI - FREIDOUR (scala 1:10.000)
19) PARCO NATURALE DI CONCA
CIALANCIA (scala 1:10.000)
20) PARCO NATURALE DEL
COLLE DEL LYS (scala 1:10.000)
21) PARCO NATURALE DELLA
ROCCA DI CAVOUR (scala 1:10.000)
22) PARCO NATURALE
DELL'ALPE VEGLIA E DELL'ALPE DEVERO E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELL'ALPE
DEVERO TAV. 1 (scala 1:25.000)
23) PARCO NATURALE
DELL'ALPE VEGLIA E DELL'ALPE DEVERO E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELL'ALPE
DEVERO TAV. 2 (scala 1:25.000)
24) PARCO NATURALE DELLE
LAME DEL SESIA (scala 1:25.000)
25) PARCO NATURALE DEL
MONTE FENERA (scala 1:25.000)
26) PARCO NATURALE
DELL'ALTA VAL SESIA TAV. 1 (scala 1:25.000)
27) PARCO NATURALE
DELL'ALTA VAL SESIA TAV. 2 (scala 1:25.000)
28) PARCO NATURALE E ZONA
NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL BOSCO DELLE SORTI DELLA PARTECIPANZA DI TRINO
(scala 1:10.000)
29) RISERVA NATURALE DEL
TORRENTE ORBA (scala 1:10.000)
30) RISERVA NATURALE DI
VALLE ANDONA, VALLE BOTTO E VALLE GRANDE (scala 1:25.000)
31) RISERVA NATURALE DELLA
VAL SARMASSA (scala 1:5.000)
32) RISERVA NATURALE DELLA
BARAGGIA DI PIANO ROSA (scala 1:25.000)
33) RISERVE NATURALI DELLE
BARAGGE BIELLESI E VERCELLESI TAV. 1 (scala 1:25.000)
34) RISERVE NATURALI DELLE
BARAGGE BIELLESI E VERCELLESI TAV. 2 (scala 1:25.000)
35) RISERVA NATURALE DEL
PARCO BURCINA "FELICE PIACENZA" (scala 1:5.000)
36) RISERVA NATURALE DI
ROCCA SAN GIOVANNI - SABEN (scala 1:5.000)
37) RISERVA NATURALE DEI
CICIU DEL VILLAR (scala 1:5.000)
38) RISERVA NATURALEDELLE
SORGENTI DEL BELBO (scala 1:10.000)
39) RISERVA NATURALE DI
CRAVA-MOROZZO (scala 1:10.000)
40) RISERVA NATURALE E ZONA
NATURALE DI SALVAGUARDIA GESSO STURA (scala 1:25.000)
41) RISERVA NATURALE DEI
CANNETI DI DORMELLETTO (scala 1:10.000)
42) RISERVA NATURALE DI
FONDO TOCE (scala 1:10.000)
43) RISERVA NATURALE DI
BOSCO SOLIVO (scala 1:5.000)
44) RISERVA NATURALE
DELL'ORRIDO DI CHIANOCCO (scala 1:5.000)
45) RISERVA NATURALE
DELL'ORRIDO DI FORESTO (scala 1:10.000)
46) RISERVA NATURALE DELLA
VAUDA (scala 1:25.000)
47) RISERVA NATURALE DELLA
MADONNA DELLA NEVE SUL MONTE LERA (scala 1:5.000)
48) RISERVA NATURALE DEL
PONTE DEL DIAVOLO (scala 1:5.000)
49) RISERVA NATURALE DEL
BOSCO DEL VAJ (scala 1:5.000)
50) RISERVA NATURALE DELLO
STAGNO DI OULX (scala 1:5.000)
51) RISERVA NATURALE DEI
MONTI PELATI (scala 1:10.000
52) RISERVA NATURALE DEL
BRICH ZUMAGLIA (scala 1:10.000)
53) RISERVA NATURALE DELLA
GARZAIA DI VILLARBOIT (scala 1:5.000)
54) RISERVA NATURALE DELLA
GARZAIA DI CARISIO (scala 1:5.000)
55) RISERVA NATURALE DELLA
PALUDE DI CASALBERTRAME (scala 1:10.000)
56) RISERVA NATURALE E ZONA
NATURALE DI SALVAGUARDIA DI FONTANA GIGANTE (scala 1:5.000)
57) RISERVA NATURALE E ZONA
NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA PALUDE DI SAN GENUARIO (scala 1:10.000)
58) ZONA NATURALE DI
SALVAGUARDIA DEL BOSCO DELLE SORTI LA COMMUNA (scala 1:10.000)
59) ZONA NATURALE DI
SALVAGUARDIA DEI BOSCHI E DELLE ROCCHE DEL ROERO (scala 1:25.000)
60) ZONA NATURALE DI
SALVAGUARDIA DELLA COLLINA DI RIVOLI (scala 1:5.000)
61) ZONA NATURALE DI
SALVAGUARDIA DELLA STURA DI LANZO (scala 1:25.000)
62) RISERVA SPECIALE DEL
SACRO NONTE DI CREA (scala 1:5.000)
63) RISERVA SPECIALE DEL
SACRO MONTE DI OROPA (scala 1:10.000)
64) RISERVA SPECIALE DELLA
BESSA (scala 1:10.000)
65) RISERVA SPECIALE DI
BENEVAGIENNA (scala 1:10.000)
66) RISERVE SPECIALI DEL
SACRO MONTE DI ORTA, MONTE MESMA, COLLE DI BUCCIONE (scala 1:10.000)
67) RISERVA SPECIALE DEL
SACRO MONTE DI BELMONTE (scala 1:5.000)
68) RISERVA SPECIALE DEL
SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA (scala 1:5.000)
69) RISERVA SPECIALE DEL
SACRO MONTE DI GHIFFA (scala 1:5.000)
70) RISERVA SPECIALE DEL
SACRO MONTE DI VARALLO (scala 1:5.000)
71) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - COLLE DELLE TRAVERSETTE (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese
- Riserva naturale di
Pian del Re
72) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - MONTE VISO (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese
- Riserva naturale di
Pian del Re
73) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - PAESANA (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese
- Riserva naturale di
Paesana
74) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - REVELLO (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese
- Riserva naturale
della confluenza del Bronda
- Riserva naturale di
Paracollo, Ponte pesci vivi
75) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - CAVOUR (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese
76) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - MORETTA scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese
77) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - VIRLE PIEMONTE (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese
- Riserva naturale
della confluenza del Pellice
- Riserva naturale
Fontane
- Riserva naturale
della confluenza del Varaita
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese
- Riserva naturale
della confluenza del Maira
- Riserva naturale
della Lanca di San Michele
78) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - CARMAGNOLA (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese
- Riserva naturale
della Lanca di San Michele,
- Riserva naturale
dell'Oasi del Po morto
79) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - SANTENA (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese,
- Riserva naturale
dell'Oasi del Po morto,
- Riserva naturale
della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna,
- Riserva naturale
del Molinello,
- Riserva naturale Le
Vallere
80) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO- TORINO EST (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese
- Riserva naturale Le
Vallere
- Riserva naturale
Arrivore e Colletta
- Riserva naturale
del Meisino e dell'Isolone Bertolla
81) AREE PROTETTE DELLA FASCIA
FLUVIALE DEL PO - TORINO OVEST (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese
82) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - AVIGLIANA (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese
83) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - LA MANDRIA (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese
84) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - SETTIMO (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese
- Riserva naturale
del Meisino e dell'Isolone Bertolla
- Riserva naturale
Arrivore e Colletta
85) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO -CHIVASSO (scala 1:25.000):
-Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese
- Riserva naturale
dell'Orco e del Malone
- Riserva naturale
della confluenza della Dora Baltea
86) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO -MONTANARO (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese
- Riserva naturale
del Mulino vecchio
- Riserva naturale
dell'Isolotto del Ritano
87) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - LIVORNO FERRARIS (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese
- Riserva naturale
dell'Isolotto del Ritano
88) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - VERRUA SAVOIA (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese
- Riserva naturale
della confluenza della Dora Baltea
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino
89) AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO -
MOMBELLO MONFERRATO (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino
- Riserva naturale di
Ghiaia Grande
90) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - CASALE (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino
- Riserva naturale di
Ghiaia Grande
- Riserva naturale
delle sponde fluviali di Casale Monferrato
91) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - FRASSINETO PO (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino
- Riserva naturale
della confluenza del Sesia e del Grana
92) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - VALENZA (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino
- Riserva naturale
della confluenza del Sesia e del Grana
- Riserva naturale
della Garzaia di Valenza
93) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - BASSIGNANA (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino
- Riserva naturale
della confluenza del Sesia e del Grana
- Riserva naturale
del Boscone
- Riserva naturale
della confluenza del Tanaro
94) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - SALE (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino
- Riserva naturale
della confluenza del Tanaro
95) AREE PROTETTE DELLA
FASCIA FLUVIALE DEL PO - ALZANO SCRIVIA (scala 1:25.000):
- Zona naturale di
salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino
- Riserva naturale
della confluenza del Tanaro.
Allegato B.
Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo
sviluppo del procedimento (articoli 39, comma 2 e 44 comma 2)
La fase di valutazione è
effettuata sulla base dei seguenti livelli:
Livello I - Screening
Processo di individuazione
delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del
possibile grado di significatività di tali incidenze.
Livello II - Valutazione
appropriata
Considerazione
dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della
struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In
caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle
possibilità di mitigazione.
Livello III - Valutazione
delle soluzioni alternative
Valutazione delle modalità
alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli
effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.
Livello IV - Valutazione
in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa
Valutazione delle misure
compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione
sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario
portare avanti il piano o progetto.
Tale articolazione
metodologica costituisce strumento
indicativo e versatile da utilizzarsi da parte dell'autorità competente ovvero
dai soggetti che devono variamente esprimersi nell'ambito della procedura di
valutazione di incidenza.
La valutazione di
incidenza è effettuata facendo riferimento agli strumenti interpretativi e
applicativi della norma quali la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo
6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE", la "Guida
all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE"
della Commissione Europea DG Ambiente" e il "Documento di
orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat"
(92/43/CEE)".
Allegato C.
Contenuti della relazione per la valutazione di
incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 44,
commi 9 e 12)
1. Inquadramento
dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di
pianificazione vigenti.
2. Normativa ambientale di
riferimento vigente.
3. Descrizione delle
caratteristiche del progetto con riferimento:
a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
b) dimensioni e/o all'ambito di riferimento;
c) alle complementarietà con altri progetti;
d) all'uso delle risorse naturali;
e) alla produzione di rifiuti;
f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;
g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le
tecnologie utilizzate.
4. Descrizione delle
interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:
a) le componenti
abiotiche;
b) le componenti biotiche;
c) le connessioni
ecologiche.
5. Dati e informazioni di
carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati
individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere
sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento
nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni
alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.
Allegato D
Contenuti della relazione per la valutazione di
incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97
(articolo 45, comma 3)
1. Descrizione del
contenuto del piano o del programma e dei suoi principali obiettivi nei
confronti delle possibili modifiche dell'ambiente, con particolare riferimento:
a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;
b) all'ambito di
riferimento;
c) alle complementarietà
con altri piani;
d) all'uso delle risorse
naturali;
e) alla produzione di
rifiuti;
f) all'inquinamento e ai
disturbi ambientali;
g) al rischio di incidenti
per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.
2. Descrizione delle
caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere
significativamente interessate dal piano o dal programma.
3. Analisi delle
problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, con
specifica attenzione alle aree sensibili.
4. Definizione degli
obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi
internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di
indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o nel programma e delle
modalità operative adottate per il loro conseguimento.
5. Descrizione degli
impatti e delle interferenze sul sistema ambientale, con particolare
riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche,
e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente,
derivanti dall'attuazione del piano o del programma.
6. Descrizione delle
alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma.
7. Misure previste per
impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali
significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 228
Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità.
- Presentato dalla Giunta regionale il 30 gennaio 2006.
- Assegnato alla V Commissione in sede
referente e alla I Commissione in sede consultiva il 6 febbraio 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla V Commissione
il 15 gennaio 2009 con relazione di Marco Travaglini e Ugo Cavallera.
- Approvato in Aula il 16 giugno 2009, con emendamenti sul testo,
con 28 voti favorevoli, 3 voti contrari, 4 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione
Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella
versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul
sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota
all’articolo 2
- Il testo dell’articolo 6 dello Statuto della Regione Piemonte
è il seguente:
"Art. 6 (Patrimonio naturale)
1. La Regione valorizza il
paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce
contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse energetiche
ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità
naturali ed atmosferiche. Predispone sistemi di prevenzione e piani di difesa
del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle
risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di
energia, la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve
naturali e gli ecomusei.
2. La Regione riconosce il
rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel
proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con
l'uomo.".
Nota
all’articolo 6
- Il testo dell’articolo dell'articolo 32 della l. 394/1991
è il seguente:
"32. Aree contigue.
1. Le regioni, d'intesa
con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti
locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di
disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela
dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra
intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette
stesse.
2. I confini delle aree
contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si
trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area
protetta.
3. All'interno delle aree
contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al
terzo comma dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia
controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta
e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15
della medesima legge.
4. L'organismo di gestione
dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del
patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di
animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di
aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria
competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre
regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è
promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area
naturale protetta.".
Note
all’articolo 9
- Il testo dell'articolo 2 della l. 394/1991 è il seguente:
"2. Classificazione delle aree naturali protette.
1. I parchi nazionali sono
costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o
più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici,
una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di
rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici,
estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento
dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e
future.
2. I parchi naturali
regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente
da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale,
che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo
individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed
artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali
sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono
una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero
presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la
conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere
statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento
all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del
protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente
protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi
della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
5. Il Comitato per le aree
naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni
per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi
di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla
convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1976, n. 448.
6. La classificazione
delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora
rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province
stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi
statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di
cui all'articolo 3 della legge 5 agosto
1981, n. 453.
7. La classificazione e
l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri,
fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve
naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale
protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.
9-bis. I limiti geografici
delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la
prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto
idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di
segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de
Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation
and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).".
- Il testo dell'articolo 23 della l. 394/1991 è il seguente:
"23. Parchi naturali regionali.
1. La legge regionale
istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di
indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la
perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto
per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui
all'articolo 25, comma 1, nonché i princìpi del regolamento del parco. A tal
fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi
obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142
. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere
stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con
comunioni familiari montane.".
Nota
all’articolo 15
- Il testo dell'articolo 13 della l. 349/1986 è il seguente:
"13. 1. Le
associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti
in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento
interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione
e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per
l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine
senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo
fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per
l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione
delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il
Parlamento.".
Nota
all’articolo 18
- Il testo dell'articolo 24 della l. 394/1991 è il seguente:
"24. Organizzazione amministrativa del parco naturale
regionale.
1. In relazione alla
peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale
prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando
i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del
presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del
direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e
degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e
di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del
parco.
2. Nel collegio dei
revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato
dal Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione
dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di
personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.".
Nota
all’articolo 20
- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 7/2005 è il seguente:
"Art. 28. (Diritto di accesso)
1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto
a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Per l'esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere utilizzati
strumenti informatici che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni
da parte dell'interessato.
3. È considerato documento amministrativo
ogni rappresentazione comunque formata, del contenuto di atti, anche interni,
delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
4. I criteri e le modalità
di esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, nonchè i casi di
esclusione del medesimo, sono disciplinati con regolamento regionale, in accordo
ai principi stabiliti dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della
l. 241/1990, come da ultimo modificata dal d.l.
35/2005, convertito dalla l.
80/2005.
5. Nel caso di
acquisizione diretta di informazioni e di documenti da parte dell'interessato,
effettuata mediante strumenti informatici, devono essere previste altresì le
misure organizzative, le norme tecniche e le modalità di identificazione del
soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma
digitale.
6. Il rilascio di copie di
documenti amministrativi richiesti da altre amministrazioni pubbliche e dagli
enti pubblici, per motivi di ufficio, è esente dal rimborso del costo di
riproduzione.
7. Le pubbliche
amministrazioni possono accedere ai rispettivi sistemi di gestione informatica
dei documenti attraverso le reti informatiche.
8. I provvedimenti di
diniego, differimento, limitazione all'accesso nei casi e nei limiti stabiliti
da apposito regolamento, sono adottati con atto scritto e motivato del dirigente
o del direttore regionale responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo
8.
9. Decorsi inutilmente
trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti presentata all'ufficio
regionale, questa si intende respinta.".
Note
all’articolo 21
- Il testo dell'articolo 37 della l.r. 32/1982 è il seguente:
"
Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)
[1] L'organizzazione e le
modalita' di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36,
saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.
[2] Per l'istruzione delle
guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze
e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie
spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.".
- Il testo dell'articolo 57 del codice di procedura penale è il
seguente:
"57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di
polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e
gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri,
della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello
Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali
l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della
polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di
finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia,
le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le
guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei
limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le
persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.".
- Il testo dell'articolo 4 bis
del r.d. 635/1940 è il seguente:
“4-bis. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690,
il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a
richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della
qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade
ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri
agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e
regolamenti, che risultino:
a) essere
maggiorenni;
b) essere in
possesso del diploma di scuola media inferiore;
c) non
avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) avere
il godimento dei diritti civili e politici.
Sono fatti salvi gli
ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale
è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza.
All'atto dell'attribuzione
della qualità di agente di pubblica sicurezza, l'interessato è tenuto a
prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente
formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di
osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle
funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di
perseguire il pubblico interesse».
L'attribuzione della qualità
di agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto
del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti
prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal
servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato è adottato un
provvedimento restrittivo della libertà personale.
Le disposizioni del presente
articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di
regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della
qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore
per la polizia municipale
Nota
all’articolo 22
- Il capo V
(Enti, agenzie e società regionali) della l.r. 7/2001 comprende gli articoli da
45 a 50.
Nota
all’articolo 26
- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 è il seguente:
"Art. 14.
(Potere sostitutivo)
1. In caso di inadempienza degli Enti locali
nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a
provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in
sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri
finanziari agli enti inadempienti.".
Nota
all’articolo 27
- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 57/1979 è il seguente:
"
Art. 8. (Effetti dei piani naturalistici)
[1] I piani naturalistici
di cui al precedente articolo 7 sono approvati con deliberazione del Consiglio
Regionale, su proposta della Giunta Regionale.
[ 2] I piani naturalistici sono obbligatori per le aree istituite
in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e costituiscono parte
integrante dei piani generali delle aree interessate, previsti dalle singole leggi
istitutive.
[3] Le previsioni e le
normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di
esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva. Con
legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e
delle normative contenute nei piani naturalistici.
Nota
all’articolo 29
- Il testo dell'articolo 5 del d.lgs. 286/1999 è il seguente:
"5. La valutazione del personale con incarico dirigenziale.
1. Le pubbliche
amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione,
valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i
comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e
organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle
prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene
particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la
valutazione è ispirato ai princìpi della diretta conoscenza dell'attività del
valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della
approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore
di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.
3. Per le amministrazioni
dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio
dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso,
preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti
preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata
dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti
preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai
quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la
valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti
dall'organo di valutazione e controllo strategico.
4. La procedura di
valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle
misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in
materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al
comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi
dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione.
Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima
della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere
anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente
concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.
5. Nel comma 8
dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono
aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino
alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli
Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento
speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di
valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.".
Nota
all’articolo 33
- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 36/1989, come modificato dalla presente
legge, è il seguente:
"Art.
8 (Ripopolamento e/o reintroduzioni)
1. Nelle aree istituite a
parco naturale, riserva naturale o area attrezzata sono vietati i ripopolamenti
e/o le reintroduzioni, sia nelle acque pubbliche, sia nelle acque private,
fatta eccezione per quelli previsti al comma due.
2. I ripopolamenti e/o le
reintroduzioni di cui all'articolo 3, comma 2, sub B), sono autorizzati […]con
deliberazione dell'Ente di gestione delle aree protette, sulla base di studio
ecologico complessivo delle acque interessate predisposto, su incarico
dell'Ente medesimo, da esperti a livello universitario o da Istituti pubblici
specializzati, tendo conto degli studi di settore effettuati per l'elaborazione
della Carta ittica regionale.
3. Lo studio ecologico di
cui al comma due deve comunque garantire che l'intervento e' compatibile
biologicamente e che non si utilizzano specie non autoctone per le quali e'
sempre vietato procedere a ripopolamenti.
4. Non sono soggetti alle
procedure di cui al comma due i ripopolamenti e/o le reintroduzioni riguardanti
gli allevamenti ittici e gli specchi d'acqua destinati alla pesca sportiva.
5. L'obbligo di eseguire
opere ittiogeniche, previsto dal R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799, per i
titolari dei diritti esclusivi di pesca, risulta assolto anche qualora, a
seguito dello studio di cui al comma due, non vengano autorizzati ripopolamenti
e/o reintroduzioni.".
Note
all’articolo 34
- Il testo dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea
è il seguente:
“Articolo 87 (ex articolo 92)
1. Salvo deroghe contemplate
dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura
in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,
ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il
mercato comune:
a) gli
aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che
siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
b) gli
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da
altri eventi eccezionali,
c) gli
aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di
Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi
compatibili con il mercato comune:
a) gli
aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di
vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione,
b) gli
aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di
comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro,
c) gli
aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni
economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria al comune interesse,
d) gli
aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio,
quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella
Comunità in misura contraria all'interesse comune,
e) le
altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.”.
- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea
è il seguente:
“Articolo 88 (ex articolo 93)
1. La Commissione procede con
gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi
Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale
sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione,
dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni,
constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è
compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale
aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non
si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia,
in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato
membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile
con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai
regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo
comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per
effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia
pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non
si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono
comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti
diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia
compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione
inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”.
Nota
all’articolo 35
- Il testo dell'articolo 43 della l. 449/1987 è il seguente:
"43.
Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con
soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttività.
1. Al fine di favorire
l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori
economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro,
costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al
comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella
privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti
disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così
ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti
diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di
responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento
resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le
predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio.
La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e
gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o
attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad
applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi
con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e
dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma
1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti,
dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia
di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica
alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono
definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400<
(186).
4. Con uno o più
regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni,
non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di
diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte
dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal
Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale
deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30
per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per
incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale
e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità
che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità
amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in
ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle
previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza
che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La
metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono
destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio,
ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del
personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate
dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e
ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per
cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è
destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale
dirigente della medesima amministrazione.
6. Per il Ministero della
difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui
alle unità previsionali di base «ammodernamento e rinnovamento»
(funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture
multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base «accordi ed
organismi internazionali» (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità
«Bilancio e affari finanziari».
7. Per le Amministrazioni
di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate
all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì
destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in
analogia alle ripartizioni operate per il personale del «comparto Ministeri»,
ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.".
Nota
all’articolo 36
- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 36/1989, è il seguente:
"Art.
10. (Danni alle colture agrarie ed ai pascoli)
1. I danni causati alle
coltivazioni agricole ed ai pascoli dall'azione della fauna selvatica nelle aree
istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono risarciti a
favore degli agricoltori e degli aventi titolo dalla Provincia territorialmente
interessata.
2. Il proprietario o il
conduttore, ai fini del risarcimento di cui al comma precedente, e' tenuto a
segnalare tempestivamente, entro 10 giorni, i danni al Presidente della
Provincia in funzione di una corretta verifica e quantificazione del danno: i
danni non tempestivamente segnalati entro detto termine non sono risarcibili.
3. La Provincia provvede
ad effettuare l'accertamento dei danni di cui al presente articolo entro 15
giorni dalla segnalazione di cui al comma precedente. Trascorsi i 15 giorni
l'interessato puo' provvedere, previa comunicazione alla Provincia competente,
ad affidare l'incarico dell'accertamento ad un perito di parte iscritto
all'Albo dei consulenti tecnici che dovra' produrre perizia asseverata.
4. I danni riconosciuti
risarcibili a seguito di istruttoria della Provincia devono essere liquidati
dalla Provincia stessa entro 180 giorni dalla data dell'accertamento: trascorso
tale termine sono dovuti gli interessi legali di cui risponde direttamente la
Provincia con il proprio bilancio. A seguito delle verifiche istruttorie
possono essere erogati dalla Provincia anticipi sui danni riconosciuti liquidabili
nella misura massima del 50%.
5. Ai fini risarcitori di
cui al presente articolo la Regione interviene con stanziamenti a favore delle
Province con i fondi di cui ad apposito capitolo da istituirsi ed avente la denominazione
"Stanziamenti per risarcimenti derivanti da danni alle produzioni agricole
ed ai pascoli provocati dalla fauna selvatica all'interno delle Aree protette a
norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43": la ripartizione dei fondi avviene, in base
alle richieste delle Province interessate e sulla base dei danni accertati
nell'anno precedente mediante deliberazione della Giunta Regionale. Gli
stanziamenti di cui al presente comma non possono ricomprendere gli eventuali
interessi legali di cui al precedente comma 4.
6. Le procedure previste
dal presente articolo sostituiscono quelle di cui all'art. 60 della legge
regionale 17 ottobre 1979 n. 60, e successive modificazioni limitatamente agii
indennizzi ed ai risarcimenti previsti per le aree istituite a Parco naturale,
Riserva naturale o Area attrezzata.".
Note
all’articolo 39
- Il testo dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992,
è il seguente:
"Articolo 3
1. È costituita una rete
ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata
"natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi
di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui
all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat
naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione
naturale.
La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione
speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.
2. Ogni Stato membro
contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della
rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli
habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente
all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo
conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
3. Laddove lo ritengano
necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di
natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli
elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la
flora selvatiche, citati all'articolo 10.".
- Il testo dell’articolo dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997,
è il seguente:
"3.
Zone speciali di conservazione.
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano
tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato
B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello
stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria
(pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone
speciali di conservazione denominata «Natura 2000».
2. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto,
adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali
«Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla
definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.
3. Al fine di assicurare
la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano,
definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di
assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394,
le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale,
che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
4. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea,
contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni
e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento
comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone
speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli
habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per
quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare.
4-bis. Al fine di
garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e
l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati
previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui
all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti
alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono
proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un
aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei
contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la
valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.".
- Il testo dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, del 21 maggio 1992,
è il seguente:
"Articolo 4
1. Per le specie elencate
nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto
riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette
specie nella loro area di distribuzione.
A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate
di sparizione;
b) delle specie che
possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie
considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione
locale è limitata;
d) di altre specie che
richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e
delle variazioni dei livelli di popolazione.
Gli Stati membri classificano in particolare come zone di
protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla
conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di
queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la
presente direttiva.
2. Analoghe misure vengono
adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate
nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di
protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la
presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di
svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di
migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza
particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza
internazionale.
3. Gli Stati membri
inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa
prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone
di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete
coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona
geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.
4. Gli Stati membri
adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai
paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni
dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli
obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire
l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di
protezione.".
- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 70/1996, è il seguente:
"Art. 8. Istituzione di zone di protezione da parte della
Regione
1. La Giunta regionale, in
attuazione dell' articolo
1, comma 5, della legge 157/1992, entro quattro mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, provvede ad istituire lungo le rotte di
migrazione dell'avifauna, segnalate dall'INFS, zone di protezione finalizzate
al mantenimento ed al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad
esse limitrofi; provvede altresi' al ripristino dei biotopi distrutti a causa
dell'attivita' antropica. Tali attivita' riguardano in particolare le specie di
cui all'elenco allegato alla direttiva n. 79/409/CEE, come sostituito dalle
direttive n. 85/411/CEE, n. 1/244/CEE e n. 92/43/CEE.".
Note
all’articolo 40
- Il testo dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992,
è il seguente:
"Articolo 6
1. Per le zone speciali di
conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione
necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici
o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei
tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui
all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri
adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione
il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura
in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto
riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o
progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che
possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente
ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione
dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione
del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul
sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il
loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che
esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere
dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante
conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di
soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o
economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire
che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la
Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di
habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto
considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o
relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero,
previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico.".
- Per il testo
dell’articolo dell'articolo
4 della direttiva 79/409/CEE, del 21 maggio 1992, si veda la nota
all'articolo 39.
Note
all’articolo 41
- Il testo dell'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:
"4.
Misure di conservazione.
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di
importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat
naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per
cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione
potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del
presente regolamento.
2. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la
gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla
loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano
all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri
piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o
contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti
nei siti.
2-bis. Le misure di cui al
comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino
all'adozione delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone
speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si
applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.
Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta
la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di
conservazione e le norme di gestione.".
- Il testo dell'articolo 6 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:
"6.
Zone di protezione speciale.
1. La rete «Natura 2000»
comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e
dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Gli obblighi
derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale
di cui al comma 1.".
- Il testo dell'articolo 15 del d. lgs. 228/2001è il seguente:
"15.
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
1. Al fine di favorire lo
svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del
territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed
al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore
della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche
amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni
con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui
al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che
possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti
di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative,
riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette
finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono
stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale
non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro
nel caso di imprenditori in forma associata.".
Nota
all’articolo 42
- Per il testo dell’articolo 14 della l.r. 34/1998 si veda
la nota all'articolo 26.
Note
all’articolo 43
- Il testo dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:
"5.
Valutazione di incidenza.
1. Nella pianificazione e
programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza
naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti
di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani
territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e
faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di
cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il
piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla
valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani
di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e
alle province autonome competenti.
3. I proponenti di
interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito,
ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di
incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi
espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere
sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria
o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti
assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
e del decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210
del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che
interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente
regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta
procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti
dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono
stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal
proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto
con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento
agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della
valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4,
le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono
le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità
competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di
cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché
le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla
individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5,
le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta
giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere
una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni
alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità
chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza
decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità
medesime.
7. La valutazione di
incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza
comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione
ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale,
come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente
al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce
preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando
modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli
stessi.
9. Qualora, nonostante le
conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di
soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere
realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi
motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano
ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della
rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti
ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento
di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza
comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze
connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di
primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione
europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.".
- Il testo dell'articolo 6 del d. lgs. 152/2006 è il seguente:
"6.
Oggetto della disciplina.
1. La valutazione
ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto
disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i
programmi:
a) che sono elaborati per
la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono
il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati
II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in
considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i
programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2,
la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che
possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 12.
3-bis. L'autorità
competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e
i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro
di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi
destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma
urgenza o coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi
finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione
civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione
forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione
forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse
individuati
5. La valutazione
d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto
disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:
a) i progetti di cui agli
allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui
all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali
protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione è
inoltre necessaria per:
a) i progetti elencati
nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed
il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o
estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
c) i progetti elencati
nell'allegato IV;
qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20
si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
8. Per i progetti di cui
agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le
soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
9. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate
tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati
nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o
decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di
cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree
naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari
situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui
all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.
10. L'autorità competente
in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale. La esclusione di tali
progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli
scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto
in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia
possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli
interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in
sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In
tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente
trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:
a) esamina se sia
opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione
del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di
valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di
esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione
europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il
rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le
informazioni messe a disposizione del pubblico.".
- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 40/1998 è il seguente:
"Art.
4. (Progetti sottoposti alla procedura di VIA)
1. Sono sottoposti alla fase
di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, i progetti di opere e
di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree protette.
2. Sono sottoposti alla
fase di valutazione, secondo le modalità di cui all'articolo 12:
a) i progetti di opere e
di interventi di cui agli allegati A1 e A2;
b) i progetti di opere e
di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 che ricadono, anche
parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla normativa
nazionale e regionale vigente in materia, la cui realizzazione sia consentita
dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.
3. Le soglie dimensionali
di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 sono ridotte del cinquanta per cento
nel caso di progetti di opere e di interventi ricadenti, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette.
4. Gli interventi di
modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di
verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, qualora da tali
interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli
allegati A1, A2, B1, B2 e B3.
5. Qualora un progetto di
cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso
tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o
ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti,
ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in
parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di
VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo
relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il
proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali
che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel
dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli
interventi.
6. Sono esclusi dalla
procedura di VIA:
a) i progetti di opere e
interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree protette,qualora ricorrano le condizioni previste
dall'allegato C o contenute nei piani e nei programmi di cui all'articolo 20,
comma 5, e secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4;
b) gli interventi
disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare
l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità
per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo
5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di
protezione civile);
c) gli interventi previsti
dal Piano dell'Autorità di Bacino del Po, così come articolato nei piani
stralcio redatti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) da ultimo modificata
dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, ai fini della difesa dal rischio idrogeologico.".
Nota
all’articolo 44
- Per il testo dell’articolo 5 del d.p.r. 357/1997 si veda
la nota all'articolo 44.
Note
all’articolo 47
- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 70/1996 è il seguente:
"Art. 5. Piano faunistico-venatorio regionale
1. Il territorio
agro-silvo-pastorale regionale e' soggetto a pianificazione faunistica e
venatoria finalizzata, nel rispetto delle peculiarita' biogeografiche, al piu'
generale obiettivo di mantenimento della biodiversita' ed in particolare alla
conservazione delle effettive capacita' riproduttive delle popolazioni delle
varie specie, alla interazione tra di loro e con l'ambiente ed al conseguimento
della densita' ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la
riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo
venatorio.
2. Il piano
faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell' articolo
10 della legge 157/1992, realizza il coordinamento dei piani
provinciali ed e' predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per
i quali l'INFS garantisce la omogeneita' e la congruenza.
3. Il piano
faunistico-venatorio regionale e' approvato dal Consiglio regionale entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e puo'
essere aggiornato.".
- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 70/1996 è il seguente:
"Art. 6. Piani faunistico-venatori provinciali
1. Le Province, ai fini
della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale,
predispongono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo
10 della legge 157/1992, piani faunistico-venatori, di durata
quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.
2. I comprensori
faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo
ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali
e faunistiche.
3. In caso d'inerzia delle
Province negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna ad
esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il
quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione, sentito
l'INFS.
4. Le Province
predispongono altresi', a norma dell' articolo
10, comma 7, della legge 157/1992 e dell'articolo 4 della presente
legge, piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione
naturale di tutta la fauna selvatica e piani di cattura e/o reimmissione
finalizzati al riequilibrio faunistico, sentiti, per quanto attiene le specie
oggetto di attivita' venatoria, gli A.T.C. e i C.A.
5. I piani
faunistico-venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla
Giunta regionale che ne valuta i contenuti per le previsioni del piano
faunistico-venatorio regionale.
6. I piani
faunistico-venatori provinciali divengono esecutivi, fatto salvo quanto
previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento
degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso
espresso entro tale termine.
7. Nell'ipotesi che la
Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia e' tenuta a recepire le
stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano
faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano e'
approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le
modalita' di cui al comma 6.
8. Qualora la Provincia
non adempia a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del
potere sostitutivo.".
- Per il testo dell’articolo dell'articolo 3 del d.p.r.
357/1997 si veda la nota
all'articolo 40.
Note
all’articolo 48
- Il testo dell'articolo 8 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:
"8.
Tutela delle specie faunistiche.
1. Per le specie animali
di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere
esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare tali specie,
in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione,
lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o
raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare o
distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al
predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo
scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale,
salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento.
3. I divieti di cui al
comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della
vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio
continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche
elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero
dell'ambiente.
5. In base alle
informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare
che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto
negativo sulle specie in questione.".
- Il testo dell'articolo 9 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:
"9.
Tutela delle specie vegetali.
1. Per le specie vegetali
di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:
a) raccogliere
collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari
delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;
b) possedere, trasportare,
scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti
nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento.
2. I divieti di cui al
comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico
delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.".
- Il testo dell'articolo 10 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:
"10.
Prelievi.
1. Qualora risulti
necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco
nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7,
comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli
esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E,
nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette
specie in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Le misure di cui al
comma 1 possono comportare:
a) le prescrizioni
relative all'accesso a determinati settori;
b) il divieto temporaneo o
locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate
popolazioni;
c) la
regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
d) l'applicazione,
all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto
della conservazione delle popolazioni in questione;
e) l'istituzione di un
sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
f) la regolamentazione
dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla
vendita di esemplari;
g) l'allevamento in
cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie
vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente
naturale;
h) la valutazione
dell'effetto delle misure adottate.
3. Sono in ogni caso
vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare
localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle
specie, di cui all'allegato E, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di
cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di
cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato
F, lettera b).".
- Il testo dell'articolo 11 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:
"11.
Deroghe.
1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza
il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli
8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra
soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato
di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata
nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:
a) per proteggere la fauna
e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire danni
gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio
ittico, alle acque ed alla proprietà;
c) nell'interesse della
sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da
comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
d) per finalità
didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e
per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale
delle piante;
e) per consentire, in
condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata,
la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle
specie di cui all'allegato D.
2. Qualora le deroghe, di
cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle
specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi
non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di
perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di
cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di
cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato
F, lettera b).
3. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea,
ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:
a) le specie alle quali si
applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio,
con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati
scientifici utilizzati;
b) i mezzi, i sistemi o i
metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi
della loro autorizzazione;
c) le circostanze di tempo
e di luogo che devono regolare le deroghe;
d) l'autorità competente a
dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a
decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro
limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;
e) le misure di controllo
attuate ed i risultati ottenuti.".
- Il testo dell'articolo 12 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:
"12.
Introduzioni e reintroduzioni.
1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le
politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce,
con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento
delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato
I della direttiva 79/409/CEE.
2. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle
aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata
consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di
reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la
reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso
Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in
modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione
soddisfacente.
3. Sono vietate
la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e
popolazioni non autoctone.
- Per il testo dell'articolo 37 della l.r. 32/1982 si veda la nota
all'articolo 21.
Nota all’articolo 51
- Il testo dell'articolo 13 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:
"13.
Informazione.
1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea,
secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000,
una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale
relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui
all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo
stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle
specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.
2. Ai fini della relazione
di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due
anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto
sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire
specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito
dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché
informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.
Nota all’articolo 55
- Il testo dell'articolo 38 della l.r. 32/1982 è il seguente:
"
Art. 38 (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni dei
divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si
applicano le seguenti sanzioni:
a) per le violazioni
previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) per le violazioni
previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro
240,00;
c) per le violazioni di
cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il
sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro
300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il
mezzo motorizzato:
- 1. non risulti
regolarmente immatricolato;
- 2. sia privo di targa;
- 3. sia privo di
assicurazione;
- 4. sia privo di libretto
di circolazione;
- 6. sia impiegato dal
tramonto alla levata del sole;
d) per le attività e le
manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di
fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, si
applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli organizzatori;
e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si
applica la sanzione di euro 150,00;
f) per la violazione di
cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata
di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato
illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la
sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in
eccedenza al numero consentito;
g) per le violazioni alle
disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro
1.000,00 a euro 10.000,00;
h) per la violazione dei
disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
dell'articolo 27, di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00
aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
i) per la violazione del
comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;
l) per la violazione dei
disposti di cui all' articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro
240,00;
m) per la violazione dei
disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;
n) per la violazione di
cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di
euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.
2. La misura delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni
in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo
tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio,
i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che
si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.
3. La misura delle
sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento
all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50
centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
3 bis. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi
comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia
punito con una sanzione più elevata.".
- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 36/1989, come modificato dalla presente
legge, è il seguente:
“Art. 4.(Abbattimenti
selettivi)
1. Gli abbattimenti selettivi di cui alla presente legge, relativi alle
aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, sono
effettuati con le seguenti procedure:
a) l'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva
naturale o dell'Area attrezzata, propone alla Giunta Regionale, con propria
deliberazione, un piano di abbattimento selettivo specificando a quale
tipologia di intervento di cui al precedente art. 3, comma 1, sub A, il piano
medesimo si riferisce: la deliberazione deve essere accompagnata da una
relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti
pubblici specializzati e deve essere corredata dal parere favorevole
dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina […];
b) la Giunta Regionale, ricevuta la deliberazione di cui
alla precedente lettera a), dopo che la stessa e' divenuta esecutiva, provvede,
con propria deliberazione da assumersi entro 30 giorni dal ricevimento degli
atti, ad approvare il piano di abbattimento selettivo ovvero a respingerlo con
provvedimento motivato;
2. Il piano di abbattimento selettivo proposto dall'Ente
di gestione del Parco naturale della Riserva naturale o dell'Area attrezzata,
deve comunque contenere i seguenti elementi:
a) le valutazioni tecniche ed ambientali riferite
all'Area protetta che giustificano la scelta della tipologia di intervento;
b) l'individuazione dei territori sui quali e' consentito
l'abbattimento selettivo: tale individuazione dovra' tenere conto delle
situazioni ambientali e della localizzazione delle aree protette;
c) l'individuazione delle specie sulle quali si intende
intervenire ed il numero complessivo di capi per ciascuna specie per la quale
si richiede l'abbattimento;
d) i mezzi e gli strumenti selettivi che si intendono
utilizzare al fine di conseguire il risultato tecnico prefissato;
e) il periodo dell'anno, i giorni consentiti, le ore
della giornata, le condizioni ambientali ed atmosferiche nei quali e' ammesso
l'intervento e le limitazioni connesse alle condizioni fisiche delle specie
oggetto di abbattimento. In quanto non costituenti attivita' venatoria, i parametri
di cui alla presente lettera possono differire da quelli stabiliti nelle
vigenti leggi in materia di disciplina della caccia;
f) i costi di intervento e le eventuali entrate
finanziarie previsti.
3. Gli abbattimenti di cui ai precedenti commi possono essere
effettuati con i mezzi e con le armi piu' idonee consentite, armi che sono
considerate mezzi selettivi, e possono essere altresi' effettuati su qualsiasi
specie, fatte salve le specie particolarmente protette con esclusione degli ungulati,
per le quali sono ammessi soltanto gli abbattimenti di cui all'art. 3, comma 1,
del tipo A1.
4. Gli abbattimenti possono essere eseguiti dai seguenti
soggetti purche' in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle
vigenti leggi:
a) personale di vigilanza delle Aree protette avente la
qualifica di guardiaparco o di tecnico dell'Area di vigilanza, autorizzato ad
eseguire gli interventi a seguito di verifica attitudinale da parte della
Direzione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata;
b) personale di vigilanza delle Amministrazioni Provinciali
sulle quali incide il Parco naturale, la Riserva naturale o l'Area attrezzata,
autorizzato ad eseguire gli interventi a seguito di verifica attitudinale da
parte della Direzione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area
attrezzata.
c) da persone all'uopo autorizzate con deliberazione del
Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione, dando priorita' ai residenti nei
Comuni dell'area naturale protetta. Tali soggetti intervengono sotto il diretto
controllo dell'Ente e possono effettuare gli abbattimenti soltanto in presenza
del personale di vigilanza delle Aree protette o di personale di vigilanza
delle Amministrazioni Provinciali interessate.
5. La carne degli animali abbattuti, qualora si tratti di
specie commestibili, e' posta in vendita, previo accertamento veterinario ove
previsto dalla vigente legislazione, alle condizioni di mercato possibili: il
trofeo, ove esistente, e' conservato a scopi scientifici od espositivi a cura
dell'Ente di gestione, che puo' devolverlo anche a Musei o Istituzioni
scientifiche o didattiche che ne abbiano fatta richiesta, ovvero,
secondariamente, puo' essere posto in vendita. L'Ente di gestione puo' altresi'
trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti.
6. La Giunta Regionale provvede ad autorizzare gli abbattimenti
selettivi nelle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale e Area
attrezzata qualora gli Enti di gestione non provvedano a fronte della
necessita' di intervenire per il raggiungimento e la conservazione
dell'equilibrio faunistico-ambientale: per la predisposizione e l'attuazione
dei piani di abbattimento selettivo di cui al presente comma la Giunta
Regionale provvede secondo le procedure di cui ai commi precedenti.
7. Gli abbattimenti di cui al presente articolo relativi
alle aree ancora non istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area
attrezzata, ma soltanto inserite nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve
naturali con la medesima classificazione, e pertanto prive di Ente di gestione
sono direttamente autorizzati dalla Giunta Regionale, sulla base di appositi
piani redatti nelle forme e nei modi stabiliti dai precedenti commi 1, 2 e 3, e
potranno essere eseguiti anche mediante convenzioni che ne prevedano l'effettuazione
da parte di soggetti che dovranno assicurare l'esecuzione di interventi e di
opere di miglioramento ambientale e di manutenzione dell'Area. Gli interventi
di cui al presente comma debbono essere effettuati alla presenza di almeno due
agenti di polizia giudiziaria di cui uno indicato dall'Amministrazione
Regionale.
8. Gli abbattimenti di cui al comma precedente, fatti
salvi gli interventi e le opere di miglioramento ambientale e di manutenzione
dell'Area che saranno imposte, sono gratuiti.
- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 36/1989, come
modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5. (Catture)
1. Le catture di cui al precedente art. 3, comma 1, di
tipo B1 e B, nelle Aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali o Aree
attrezzate, sono eseguite con le seguenti procedure:
a) l'Ente gestore dell'Area protetta propone alla Giunta
Regionale, con propria deliberazione, un piano di catture dei tipi sopra
richiamati: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione
scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici
specializzati e deve essere corredata dal parere favorevole dell'Istituto
Nazionale di Biologia della Selvaggina […];
b) la Giunta Regionale, ricevuta la deliberazione di cui
alla precedente lettera a), dopo che la stessa e' divenuta esecutiva, provvede,
con propria deliberazione da assumersi entro 30 giorni dal ricevimento degli
atti, ad approvare il piano di cattura ovvero a respingerlo con provvedimento motivato.
2. Il piano di cattura proposto dall'Ente di gestione del
Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata deve comunque
contenere i seguenti elementi:
a) le valutazioni tecniche ed ambientali riferite
all'area protetta che giustificano la scelta della tipologia di intervento;
b) l'individuazione delle aree sulle quali si intende
effettuare la cattura;
c) l'individuazione delle specie da catturare ed il
relativo numero di capi;
d) i mezzi, gli strumenti ed il personale che sono
utilizzati per la cattura;
e) l'individuazione delle aree nelle quali si intende
effettuare il ripopolamento con indicazione delle motivazioni tecniche atte a
comprovare la compatibilita' ambientale dell'intervento;
f) i costi di intervento e le eventuali entrate
finanziarie previsti.
3. Le catture di cui ai precedenti commi sono effettuate
a cura dell'Ente gestore dell'Area protetta.
4. I capi catturati a scopo di ripopolamento possono essere
ceduti soltanto a fronte del pagamento delle spese sostenute relative
all'intervento effettuato.
5. Le catture e le utilizzazioni a scopo scientifico, di
cui al precedente art. 3, comma 1, sub B3, sono regolate secondo le medesime
procedure stabilite dall'art. 25 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60,
e successive modificazioni.
6. Le catture di cui al comma 1 del presente articolo
possono essere seguite da abbattimento dell'animale catturato soltanto se
contestualmente e' operante un piano di abbattimento di cui al precedente art.
4 relativo alla specie catturata. E inoltre consentito l'abbattimento dopo
cattura nei casi di forza maggiore e di pericolo ed in caso di animali malati o
defedati per i quali l'intervento di abbattimento deve comunque essere
preceduto da esame veterinario.
7. Nelle aree non ancora istituite a Parco naturale, Riserva
naturale o Area attrezzata, ma soltanto inserite nel Piano regionale dei Parchi
e delle Risorse naturali, le catture possono essere autorizzate dalla Giunta
Regionale con propria deliberazione sulla base di appositi piani e secondo le
procedure di cui al presente articolo: l'effettuazione delle catture e'
affidata alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.”.
- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 36/1989, come
modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6. (Reintroduzioni)
1. Le reintroduzioni di cui al precedente art. 3, comma
1, sub C, sono consentite su deliberazione dell'Ente di gestione del Parco
naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata, a seguito di studio
faunistico complessivo dell'area, redatto da esperti a livello universitario o
di Istituti pubblici specializzati, previo parere favorevole dell'Istituto
Nazionale di Biologia della Selvaggina […] e previa autorizzazione rilasciata
con deliberazione della Giunta Regionale.
2. Lo studio di cui al precedente comma deve comunque
garantire che l'intervento consiste in una reintroduzione, documentabile
storicamente e compatibile biologicamente, e che non si tratta di semplice
introduzione di specie animali non autoctone che e' sempre vietata.”.
- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 36/1989, come
modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 7.(Prelievi)
1. I prelievi di cui al precedente art. 3, comma 2, sub
A, nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate,
sono eseguiti con le seguenti procedure:
a) l'Ente gestore dell'area protetta propone alla Giunta
Regionale, con propria deliberazione, un piano di prelievo del tipo sopra
richiamato: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione
scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici
specializzati, tenendo conto degli studi di settore effettuati per
l'elaborazione della Carta ittica regionale[…];
b) la Giunta Regionale, ricevuta la deliberazione di cui
alla precedente lettera a), dopo che la stessa e' divenuta esecutiva, provvede,
con propria deliberazione da assumersi entro 30 giorni dal ricevimento degli
atti, ad approvare il piano di prelievo ovvero a respingerlo con provvedimento
motivato.
2. Il piano di prelievo proposto dall'Ente di gestione
del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata deve comunque
contenere i seguenti elementi:
a) le valutazioni tecniche ed ambientali che giustificano
la scelta della tipologia di intervento;
b) l'individuazione dei corsi e/o degli specchi d'acqua
sui quali si intende effettuare il prelievo;
c) l'individuazione delle specie da prelevare;
d) i mezzi, gli strumenti ed il personale che sono
utilizzati per i prelievi;
e) l'individuazione dei corsi e/o degli specchi d'acqua
che si intendono ripopolare, nel caso di prelievi a scopo di ripopolamento;
f) i costi di intervento e le eventuali entrate
finanziarie previsti.
3. I prelievi di cui ai precedenti commi sono effettuati
a cura dell'Ente gestore dell'Area protetta.
4. I capi prelevati a scopo di ripopolamento possono essere
ceduti soltanto a fronte del pagamento delle spese sostenute relative
all'intervento effettuato, spese che non potranno comunque essere inferiori al
prezzo di mercato.
5. I prelievi a scopo scientifico, di cui al precedente
art. 3, comma 2, sub A sono regolati secondo le medesime procedure stabilite
dall'art. 17 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, e successive
modificazioni.
6. Nelle Aree non ancora istituite a Parco naturale, Riserva
naturale o Area attrezzata, ma soltanto inserite nel Piano regionale dei Parchi
e delle Riserve naturali, i prelievi di cui al primo comma possono essere
autorizzati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione e secondo le procedure
di cui al presente articolo: gli interventi di prelievo sono affidati alle
Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.”.
- Per il testo dell’articolo 8 della l.r. 36/1989, come
modificato dalla presente legge, si veda la nota all’articolo 33.
Note all’articolo 64
- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il
seguente:
"Art. 8. (Legge finanziaria)
1. Unitamente al
bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per
l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge
finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui
all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita' regionale,
dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle
variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla
determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal
1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
b) al
rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio
pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla
riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla
determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere
permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni
considerati.
3. La legge
finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti
delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni
permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o
maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili
con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.
4. La legge finanziaria e'
approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e
pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il
seguente:
"Art. 30. (Norma finale)
1. A partire
dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione
dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le
leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia
esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o
che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2.
L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o
l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a
ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di
leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in
sede di legge finanziaria.".
Denominazione delle unità previsionali di
base (UPB)
citate nella legge.
DB10101 (Ambiente Pianificazione e gestione delle aree naturali
protette titolo I spese correnti)
DB10102 (Ambiente pianificazione e gestione delle aree naturali
protette titolo I spese correnti).