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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 26

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.

(le cartografie facenti parti dell'allegato A sono consultabili in cartaceo presso la Redazione del Bollettino Ufficiale. N.d.r.)

Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

SOMMARIO

Titolo I. NORME GENERALI

Capo I. (NORME GENERALI)

Art. 1. (Principi generali e ambito di applicazione)

Art. 2. (Rete ecologica regionale)

Art. 3. (Carta della natura regionale)

Titolo II. AREE PROTETTE

Capo I. CLASSIFICAZIONE E NORME DI TUTELA

Art. 4. (Sistema regionale delle aree protette)

Art. 5. (Classificazione delle aree protette)

Art. 6. (Aree contigue)

Art. 7. (Finalità delle aree protette)

Art. 8. (Norme di tutela e di salvaguardia)

Capo II. ISTITUZIONE

Art. 9. (Istituzione delle aree protette)

Art. 10. (Aree protette)

Capo III. GESTIONE

Art. 11. (Disposizioni generali)

Art. 12. (Soggetti gestori delle aree protette)

Capo IV. ORGANI DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE

Art. 13. (Organi degli enti di gestione delle aree protette)

Art. 14. (Il presidente)

Art. 15. (Il consiglio)

Art. 16. (Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri)

Art. 17. (Indennità)

Art. 18. (La comunità delle aree protette)

Capo V. Personale

Art. 19. (Personale)

Art. 20. (Dirigenza)

Capo VI. VIGILANZA NELLE AREE PROTETTE

Art. 21. (Vigilanza nelle aree protette)

Capo VII. Strumenti di gestione

Art. 22. (Norme contabili)

Art. 23. (Statuto)

Art. 24. (Regolamento delle aree protette)

Capo VIII. Pianificazione

Art. 25. (Piano pluriennale economico-sociale)

Art. 26. (Piano di area)

Art. 27. (Piani naturalistici e piani di gestione)

Art. 28. (Valutazione degli effetti degli strumenti di pianificazione)

Capo IX. Competenze regionali

Art. 29. (Indirizzo, coordinamento e vigilanza)

Art. 30. (Commissariamento)

Art. 31. (Strumenti di supporto)

Art. 32. (Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei)

Capo X. ATTIVITÀ, CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI E RISARCIMENTI

Art. 33. (Gestione faunistica)

Art. 34. (Attività agricole e silvo-pastorali)

Art. 35. (Contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni)

Art. 36. (Risarcimenti ed indennizzi)

Capo XI. Trasferimento di diritti e doveri

Art. 37. (Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

Titolo III. Conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche

Capo I. Finalità e definizione della Rete Natura 2000

Art. 38. (Conservazione della biodiversità)

Art. 39. (Rete Natura 2000)

Capo II. Gestione

Art. 40. (Misure di conservazione)

Art. 41. (Gestione della rete Natura 2000)

Art. 42. (Piano di gestione)

Art. 43. (Valutazione di incidenza di interventi e progetti)

Art. 44. (Valutazione di incidenza di piani e programmi)

Art. 45. (Esigenze di rilevante interesse pubblico)

Art. 46. (Compiti dell'ARPA)

Art. 47. (Piani di azione degli habitat e delle specie)

Art. 48. (Ulteriori misure per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie)

Art. 49. (Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000)

Art. 50. (Misure di ripristino)

Capo III. informazione, Risarcimenti, indennizzi ed incentivi

Art. 51. (Informazione)

Art. 52. (Risarcimenti, indennizzi ed incentivi)

Titolo IV. Corridoi ecologici

Capo I. Corridoi ecologici

Art. 53. (Corridoi ecologici)

Art. 54. (Tutela ed interventi)

Titolo V. SANZIONI

Capo I. SANZIONI

Art. 55. (Sanzioni)

Titolo VI. NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Capo I - NORME TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE

Art. 56. (Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette)

Art. 57. (Primi adempimenti dei soggetti gestori delle aree protette)

Art. 58. (Norme transitorie in materia di personale degli enti di gestione delle aree protette)

Art. 59. (Norme transitorie in materia di pianificazione nelle aree protette)

Art. 60. (Norme di prima attuazione in materia di bilancio degli enti di gestione delle aree protette)

Art. 61. (Norma transitoria in merito ai confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo)

Capo II - RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Art. 62. (Relazione al Consiglio regionale)

Capo III. Abrogazione di norme

Art. 63. (Abrogazione di norme)

Capo IV. Disposizioni finanziarie

Art. 64. (Disposizioni finanziarie)

Capo V. ENTRATA IN VIGORE

Art. 65. (Entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III)

Allegato A. Cartografie delle aree protette regionali (articolo 10, comma 1)

Allegato B. Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 39, comma 2 e 44 comma 2)

Allegato C. Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 44, commi 9 e 12)

Allegato D. Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 45, comma 3)

Titolo I.

NORME GENERALI

Capo I.

NORME GENERALI

Art. 1.

(Principi generali e ambito di applicazione)

 1. La Regione Piemonte riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale.

 2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di cui al comma 1.

 3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge:

a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale;

b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità di tutela;

c) individua le modalità di gestione delle aree protette;

d) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;

e) determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalità di trasferimento ai soggetti gestori.

Art. 2.

(Rete ecologica regionale)

 1. La Regione, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e in virtù dell'articolo 6 dello Statuto della Regione istituisce sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalità contenute nei succitati provvedimenti.

 2. La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree:

a) il sistema delle aree protette del Piemonte;

b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000;

c) i corridoi ecologici.

Art. 3.

(Carta della natura regionale)

 1. La carta della natura regionale costituisce parte integrante della pianificazione territoriale regionale e individua lo stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale e determina:

 a) la rete ecologica regionale;

 b) i territori che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.

 2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, di concerto con le province, adotta la carta della natura regionale che è approvata dal Consiglio regionale nel rispetto delle procedure previste, per gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, dalla vigente legislazione in materia urbanistica e territoriale.

 3. Le province recepiscono la carta della natura regionale e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.

 4. Le aree individuate nella carta della natura regionale come facenti parte della rete ecologica regionale sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli da II a VI.

Titolo II.

AREE PROTETTE

Capo I.

CLASSIFICAZIONE E NORME DI TUTELA

Art. 4.

(Sistema regionale delle aree protette)

 1. Il sistema regionale delle aree protette del Piemonte è composto da:

a) i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale;

b) le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale;

c) le aree protette a gestione regionale;

d) le aree protette a gestione provinciale;

e) le aree protette a gestione locale.

 2. I parchi nazionali e le riserve naturali statali sono regolati sulla base delle vigenti disposizioni dello Stato.

 3. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono regolate dalla presente legge.

 4. I soggetti gestori delle aree protette ricadenti sul confine regionale promuovono intese ed accordi a livello internazionale ed interregionale con i soggetti gestori delle aree protette confinanti o limitrofe al fine del coordinamento gestionale dei territori tutelati.

Art. 5.

(Classificazione delle aree protette)

 1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono classificate come segue:

a) parchi naturali, caratterizzati da una molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si integra in modo equilibrato con l'ambiente;

b) riserve naturali, caratterizzate dalla presenza di uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica e per la conservazione del patrimonio genetico o da aspetti geologici, geomorfologici o paleontologici di rilievo;

c) zone naturali di salvaguardia, nelle quali il regime d'uso e di tutela non condiziona l'attività venatoria, caratterizzate da elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale ed i territori circostanti;

d) riserve speciali, caratterizzate da specificità di rilievo di carattere archeologico, storico, devozionale, culturale, artistico.

Art. 6.

(Aree contigue)

 1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime, per le quali predispone idonei piani e programmi, da redigere d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori, per la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente e della biodiversità.

 2. All'interno delle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della l. 394/1991, la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

Art. 7.

(Finalità delle aree protette)

 1. I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:

a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;

b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell’educazione ambientale;

c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell’educazione alla sostenibilità;

d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;

e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell’area protetta.

 2. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle aree protette:

a) nei parchi naturali:

1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;

2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

3) tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;

4) garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali;

5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e di fruizione che realizzino una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;

b) nelle riserve naturali:

1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;

2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

c) nelle zone naturali di salvaguardia:

1) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;

2) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;

3) attuare, attraverso un processo di pianificazione di area, il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori paesaggistici ed ambientali;

4) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;

5) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area protetta;

d) nelle riserve speciali:

1) tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione;

2) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;

3) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela.

Art. 8.

(Norme di tutela e di salvaguardia)

 1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.

 2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta entro il predetto triennio.

 3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:

a) esercizio di attività venatoria fatta eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6;

b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;

c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

d) apertura di discariche;

e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;

f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;

i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;

j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;

k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;

l) asportazione di minerali;

m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;

n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo;

o) sorvolo a bassa quota di velivoli non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.

 4. Nelle aree protette classificate come zona naturale di salvaguardia si applicano i divieti di cui al comma 3 ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b) e o).

 5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o).

 6. In materia di tutela e gestione della fauna, sono consentiti i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell'area protetta. Tali interventi sono effettuati nel rispetto della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

 7. Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.

 8. Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore.

 9. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.

Capo II.

ISTITUZIONE

Art. 9.

(Istituzione delle aree protette)

 1. Ai sensi degli articoli 2 e 23 della l. 394/1991, l'istituzione delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale avviene con legge regionale modificativa del presente testo unico.

 2. La legge istitutiva individua, per ogni area:

a) i confini;

b) il livello di gestione regionale, provinciale o locale;

c) la classificazione;

d) il soggetto gestore;

e) i finanziamenti.

 3. I confini delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale sono segnalati da tabelle collocate in modo visibile, in particolare nei punti di accesso, recanti la denominazione dell'area e gli estremi della presente legge.

 4. La tabellazione di confine e la segnaletica interna e di accesso delle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale è realizzata secondo standard omogenei definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province e i comuni interessati.

Art. 10.

(Aree protette)

 1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato A.

 2. Le aree protette sono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, e denominate come segue:

a) parchi naturali a gestione regionale:

1) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

2) Parco naturale della Val Troncea;

3) Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;

4) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

5) Parco naturale La Mandria;

6) Parco naturale di Stupinigi;

7) Parco naturale della Collina di Superga;

8) Parco naturale delle Alpi Marittime;

9) Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro;

10) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

11) Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;

12) Parco naturale delle Lame del Sesia;

13) Parco naturale del Monte Fenera;

14) Parco naturale del Ticino;

15) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago;

16) Parco naturale di Rocchetta Tanaro;

17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia;

18) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;

b) parchi naturali a gestione provinciale:

1) Parco naturale del Lago di Candia;

2) Parco naturale del Monte San Giorgio;

3) Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour;

4) Parco naturale di Conca Cialancia;

5) Parco naturale del Colle del Lys;

6) Parco naturale della Rocca di Cavour;

c) riserve naturali a gestione regionale:

1) Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco;

2) Riserva naturale dell'Orrido di Foresto;

3) Riserva naturale della Vauda;

4) Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera;

5) Riserva naturale del Ponte del Diavolo;

6) Riserva naturale del Bosco del Vaj;

7) Riserva naturale della Confluenza del Maira;

8) Riserva naturale della Lanca di San Michele;

9) Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna;

10) Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;

11) Riserva naturale dell'Oasi del Po morto;

12) Riserva naturale del Molinello;

13) Riserva naturale Le Vallere;

14) Riserva naturale Arrivore e Colletta;

15) Riserva naturale dell'Orco e del Malone;

16) Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea;

17) Riserva naturale del Mulino Vecchio;

18) Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;

19) Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;

20) Riserva naturale di Pian del Re;

21) Riserva naturale di Paesana;

22) Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi;

23) Riserva naturale Fontane;

24) Riserva naturale della Confluenza del Bronda;

25) Riserva naturale della Confluenza del Pellice;

26) Riserva naturale della Confluenza del Varaita;

27) Riserva naturale dei Ciciu del Villar;

28) Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo;

29) Riserva naturale di Crava-Morozzo;

30) Riserva naturale del Torrente Orba;

31) Riserva naturale di Ghiaia Grande;

32) Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana;

33) Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato;

34) Riserva naturale della Garzaia di Valenza;

35) Riserva naturale del Boscone;

36) Riserva naturale della Confluenza del Tanaro;

37) Riserva naturale della Garzaia di Villarboit;

38) Riserva naturale della Garzaia di Carisio;

39) Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame;

40) Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande;

41) Riserva naturale della Val Sarmassa;

42) Riserva naturale della Baraggia di Piano Rosa;

43) Riserve naturali delle Baragge biellesi e vercellesi;

44) Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza;

45) Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto;

46) Riserva naturale di Fondo Toce;

47) Riserva naturale di Bosco Solivo;

48) Riserva naturale di Fontana Gigante;

49) Riserva naturale della Palude di San Genuario;

d) riserve naturali a gestione provinciale:

1) Riserva naturale dello Stagno di Oulx;

2) Riserva naturale dei Monti Pelati;

e) riserve naturali a gestione locale:

1) Riserva naturale del Brich Zumaglia;

2) Riserva naturale Gesso e Stura;

f) zone naturali di salvaguardia a gestione regionale:

1) Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli;

2) Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;

3) Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese;

4) Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo;

5) Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino;

6) Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese;

7) Zona naturale di salvaguardia di Fontana Gigante;

8) Zona naturale di salvaguardia della Palude di San Genuario;

g) zone naturali di salvaguardia a gestione locale:

1) Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa;

2) Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero;

3) Zona naturale di salvaguardia dell'Alpe Devero;

4) Zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura;

h) riserve speciali a gestione regionale:

1) Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte;

2) Riserva speciale del Sacro Monte di Crea;

3) Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Colle di Buccione;

4) Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola;

5) Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo;

6) Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa;

7) Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;

8) Riserva speciale della Bessa;

9) Riserva speciale di Benevagienna.

Capo III.

GESTIONE

Art. 11.

(Disposizioni generali)

 1. Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto pubblico, di seguito denominati enti di gestione.

 2. Agli enti di gestione si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.

 3. Le aree protette a gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle province, dai comuni o dalle comunità montane interessati territorialmente, che stabiliscono autonomamente la forma di gestione.

 4. I comuni a cui è trasferita la gestione di una stessa area protetta individuano un soggetto capofila per i rapporti con la Regione.

Art. 12.

(Soggetti gestori delle aree protette)

 1. Le aree protette di cui all'articolo 10 sono gestite dai seguenti soggetti:

a) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, la Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, la Riserva naturale dell'Orrido di Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

b) Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale La Mandria, la Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda, la Riserva naturale del Ponte del Diavolo e la Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo;

c) Ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e della Collina torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale della Confluenza del Maira;

d) Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime e la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;

e) Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo e la Riserva speciale di Benevagienna;

f) Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese, al quale sono affidati in gestione la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese, la Riserva naturale di Pian del Re, la Riserva naturale del Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita;

g) Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, al quale è affidato in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

h) Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, al quale sono affidati in gestione la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino, la Riserva naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana, la Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, la Riserva naturale della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale del Boscone, la Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, la Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale di Fontana Gigante e la Riserva naturale della Palude di San Genuario;

i) Ente di gestione delle aree protette astigiane, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa;

j) Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo;

k) Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia, il Parco naturale del Monte Fenera, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame, la Riserva naturale della Baraggia di Piano Rosa;

l) Ente di gestione Riserve biellesi e vercellesi, al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale della Bessa, le Riserve naturali delle Baragge biellesi e vercellesi e la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza;

m) Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale è affidato in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;

n) Ente di gestione dei Sacri Monti, al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;

o) Provincia di Torino, alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: Parco naturale del Lago di Candia, Parco naturale del Monte San Giorgio, Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour, Parco naturale di Conca Cialancia, Parco naturale del Colle del Lys, Parco naturale della Rocca di Cavour, Riserva naturale dello Stagno di Oulx, Riserva naturale dei Monti Pelati;

p) Comune di Baceno, al quale è trasferita la gestione della Zona naturale di salvaguardia dell'Alpe Devero;

q) Comuni di Alice Bel Colle, Cassine, Ricaldone, Bruno, Maranzana e Mombaruzzo, ai quali è trasferita la gestione della Zona naturale di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa;

r) Comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfrè, ai quali è trasferita la gestione della Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero;

s) Comune di Cuneo, al quale è trasferita la gestione della Riserva naturale Gesso e Stura e della Zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura;

t) Comunità montana Valle Cervo-La Bursch, alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Brich Zumaglia.

Capo IV.

ORGANI DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE

Art. 13.

(Organi degli enti di gestione delle aree protette)

 1. Gli organi degli enti di gestione, sono:

a) il presidente;

b) il consiglio;

c) la comunità delle aree protette, fatta eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale non è previsto tale organo.

Art. 14.

(Il presidente)

 1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa e su proposta della comunità delle aree protette, fatto salvo il presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 7, lettera a).

 2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio e svolge le seguenti funzioni:

a) presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del consiglio;

b) assegna le risorse necessarie al direttore dell'ente e propone al consiglio gli atti per la valutazione dei risultati, sulla base del programma di attività approvato dal consiglio medesimo;

c) autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al consiglio per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima seduta;

d) adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio medesimo;

e) svolge altresì le funzioni a lui attribuite dallo statuto dell'ente di gestione.

 3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera d) sono sottoposti al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.

 4. In caso di mancata ratifica o di modifica dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera d), il consiglio adotta gli atti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati.

 5. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di cui all'articolo 16, comma 1, con quella di presidente o consigliere di altro ente di gestione di area protetta, di presidente della comunità delle aree protette, di presidente o assessore di comunità montana, posta anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente, e di sindaco o assessore comunale dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente.

 6. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del consiglio dell'ente e può essere nominato per un massimo di due volte.

 7. Il presidente decade dal suo incarico automaticamente nel caso di mancata convocazione del consiglio dell'ente nel numero annuo di sedute previste, nel caso di mancata convocazione del consiglio richiesta dai suoi componenti ai sensi dell'articolo 15, comma 12, ed in caso di più di due assenze ingiustificate alle sedute di consiglio.

 8. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.

 9. Il presidente è sostituito temporaneamente dal vice presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento.

Art. 15.

(Il consiglio)

 1. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'ente di gestione;

b) da sei componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di cui uno designato d'intesa dalle province interessate e cinque designati dalla comunità delle aree protette.

 2. Lo statuto dell'ente di gestione, in casi particolari motivati dalle situazioni territoriali che caratterizzano le aree in gestione ai singoli enti, può prevedere l'estensione del numero dei componenti del consiglio di cui al comma 1 fino ad un massimo di dieci. I componenti aggiuntivi sono designati dalla comunità delle aree protette e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 3. Tra i componenti del consiglio designati dalla comunità delle aree protette, sono nominati un rappresentante indicato dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative in sede regionale e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), un rappresentante indicato dalle associazioni agricole di categoria e un rappresentante indicato dalle associazioni di categoria dell'industria, dell'artigianato e del turismo.

 4. Un ulteriore componente del consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino è designato dalla Partecipanza dei Boschi di Trino, ad integrazione di quanto previsto al comma 1, lettera b).

 5. La gestione del Bosco delle Sorti di Trino è affidata alla Partecipanza dei Boschi di Trino attraverso la stipula di apposita convenzione che assicura:

a) la continuità della gestione della Partecipanza dei Boschi di Trino, conservandone le caratteristiche storiche quali risultano dagli statuti sociali, dagli atti, dagli usi e dalle consuetudini della Partecipanza stessa, mantenendo inalterato il regime di proprietà;

b) la tutela e la valorizzazione  delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area boschiva al fine di ricostituire e mantenere l'unità ambientale del Bosco delle Sorti della Partecipanza, nel pieno e incondizionato rispetto delle pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari esercitati dalla Partecipanza e dai partecipanti quali proprietari proindiviso;

c) la promozione e la gestione di ogni iniziativa necessaria od utile per consentire la fruizione del Bosco delle Sorti a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali.

 6. La convenzione di cui al comma 5 è stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente titolo e indica i criteri relativi alla gestione del Bosco della Partecipanza e le modalità attuative necessarie alla realizzazione delle finalità di cui al comma 5, lettere a), b) e c) relative alla convenzione. Lo schema della convenzione è approvato dalla Giunta regionale.

 7. In deroga ai commi 1, 2 e 3, il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:

a) il presidente dell'ente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa e su proposta degli enti locali interessati;

b) quindici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, così suddivisi:

1) quattordici rappresentanti di ciascun sacro monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate;

2) un esperto di beni culturali e architettonici, scelto tra docenti universitari.

 8. Alle sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

 9. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.

 10. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;

b) individua la sede legale dell'ente;

c) adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;

d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;

e) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;

f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;

h) adotta il regolamento dell'area protetta;

i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;

j) valuta i risultati dei dirigenti dell'ente su proposta del presidente;

k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;

l) nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;

m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;

n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;

o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;

p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.

 11. Il consiglio dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale. I suoi componenti possono essere rinominati.

 12. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.

 13. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

 14. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

 15. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.

 16. In deroga a quanto stabilito al comma 10 lettera b) la sede legale ed amministrativa dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è individuata presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le forme più idonee alla valorizzazione delle esperienze riguardanti il Sacro Monte di Varallo nel campo del restauro, il Sacro Monte di Oropa nella valorizzazione del turismo religioso, il Sacro Monte Calvario di Domodossola nella funzione devozionale, il Sacro Monte di Orta come sede di iniziative legate alla pace ed al dialogo interreligioso.

Art. 16.

(Incompatibilità, decadenza e dimissioni dei consiglieri)

 1. La carica di consigliere dell'ente di gestione è incompatibile con le cariche di:

a) parlamentare;

b) presidente di regione;

c) presidente di provincia;

d) consigliere o assessore regionale;

e) consigliere o assessore provinciale;

f) presidente o assessore di comunità montana o collinare territorialmente interessata dalle aree protette gestite dall'ente; tale incompatibilità non si applica ai componenti designati dalla comunità delle aree protette;

g) sindaco dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente; tale incompatibilità non si applica per i componenti designati dalla comunità delle aree protette;

h) dipendente dell'ente;

i) componente di organismi di controllo sull'attività dell'ente di gestione.

 2. I consiglieri decadono automaticamente dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive di consiglio.

 3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.

 4. In caso di dimissioni, decadenza o comunque di vacanza del posto di consigliere, il componente nominato permane in carica per il periodo di durata del consiglio.

Art. 17.

(Indennità)

 1. Al presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'indennità di carica mensile lorda varia da un minimo di un ottavo ad un massimo di un quarto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai consiglieri regionali.

 2. Al vice presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica pari ad un quarto di quella spettante al presidente.

 3. Agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione è corrisposta un'indennità annuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al settanta per cento dell'indennità spettante al vice presidente.

 4. Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti del consiglio dell’ente di gestione spettano altresì le spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio.

Art. 18.

(La comunità delle aree protette)

 1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1 della l. 394/1991 è costituita, per ciascun ente di gestione, fatta eccezione per l'Ente di gestione dei Sacri Monti, la comunità delle aree protette.

 2. La comunità delle aree protette è composta dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane e collinari nei cui territori sono ricomprese le aree protette gestite dall'ente, oppure da componenti delegati in via permanente in loro sostituzione.

 3. La comunità delle aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'ente di gestione e approva il proprio regolamento.

 4. La comunità delle aree protette svolge le seguenti funzioni:

a) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del consiglio;

b) esprime parere obbligatorio sullo statuto dell'ente di gestione;

c) esprime parere obbligatorio sul regolamento dell'area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

d) elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

e) esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

f) esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;

g) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;

h) esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.

 5. I pareri di cui al comma 4 sono adottati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.

 6. La comunità delle aree protette elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente ed è convocata dal presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente.

Capo V.

Personale

Art. 19.

(Personale)

 1. Gli enti di gestione delle aree protette provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio, a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.

 2. Le province, i comuni e le comunità montane ai quali sono affidate in gestione aree protette, provvedono autonomamente ad individuare il personale dedicato.

 3. La Giunta regionale con deliberazione approva le declaratorie dei profili professionali del personale degli enti di gestione.

 4. La Giunta regionale con deliberazione definisce le dotazioni organiche degli enti di gestione.

 5. Il direttore dell'ente di gestione può delegare la responsabilità di procedimenti amministrativi connessi alle competenze proprie del profilo professionale ricoperto a dipendenti di ruolo di categoria D con l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

 6. Il personale degli enti di gestione svolge, previa preparazione professionale, attività di antincendio boschivo e di protezione civile in occasione di eventi calamitosi anche al di fuori del territorio gestito dall'ente di appartenenza sulla base di apposita convenzione con le autorità competenti in materia.

Art. 20.

(Dirigenza)

 1. La qualifica di dirigente è articolata in livelli diversificati di funzione.

 2. L'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell’ente o, con contratto di lavoro di diritto privato, a persona esterna all’amministrazione dell’ente, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

 3. I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore dell'ente di gestione sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure il possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.

 4. Al direttore dell'ente di gestione compete un'indennità di posizione non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione Piemonte.

 5. Agli altri dirigenti sono conferiti incarichi di responsabile di struttura o di staff.

 6. Il direttore è superiore gerarchico degli altri dirigenti dell'ente di gestione.

 7. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili.

 8. Il dirigente, secondo le specifiche attribuzioni:

a) dirige la struttura organizzativa a cui è preposto, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività amministrativa;

b) provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse formalmente assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

c) svolge funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e ricerca;

d) verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività del personale  della struttura di cui è responsabile;

e) provvede alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;

f) individua, tra i dipendenti dell'ente di gestione, la figura professionale alla quale delegare le competenze di cui alla lettera e) relative alle manifestazioni di conoscenza;

g) effettua la contestazione degli addebiti, cura l'istruttoria del procedimento disciplinare e applica le sanzioni disciplinari nel rispetto delle procedure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali;

h) adotta gli atti di gestione del personale e attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio dell'ente nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente così come definiti dai contratti collettivi di lavoro;

i) è responsabile dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 28, comma 8, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

j) promuove le liti attive e passive e può conciliare e transigere se a ciò espressamente delegato dal consiglio dell'ente;

k) presiede le commissioni di gara, di concorso, e stipula i contratti;

l) rappresenta agli organi di direzione politica gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni;

m) razionalizza e semplifica le procedure;

n) impartisce direttive e indirizzi ai collaboratori;

o) applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dalla vigente normativa legislativa e contrattuale;

p) determina, nell'ambito dei criteri definiti dal consiglio dell'ente di gestione, gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale, nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

q) fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

r) affida gli incarichi di consulenza per le questioni attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;

s) svolge le funzioni previste dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) non espressamente attribuite agli organi di direzione politica.

 9. Al direttore dell'ente di gestione sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri:

a) è segretario del consiglio e della comunità delle aree protette; a tal fine partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi medesimi;

b) in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;

c) dirige la struttura organizzativa dell'ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo ripartendole tra le diverse strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi;

d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'ente di gestione e la struttura gestionale;

e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;

f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'ente di gestione.

Capo VI.

VIGILANZA NELLE AREE PROTETTE

Art. 21.

(Vigilanza nelle aree protette)

 1. La vigilanza nelle aree protette istituite con legge è affidata, sui territori di rispettiva competenza:

a) al personale di vigilanza dipendente degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;

b) al Corpo forestale dello Stato;

c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

d) agli agenti di vigilanza della provincia;

c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con gli enti di gestione interessati.

 2. Al personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è attribuita, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.

 3. Per il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è richiesta alle Prefetture competenti per territorio la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 4 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

 4. Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori.

 5. Il personale di vigilanza degli enti di gestione esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza sui territori delle aree della rete Natura 2000, qualora affidati in gestione all'ente di appartenenza, oppure a seguito di apposita convenzione tra i soggetti gestori.

 6. Il  personale di vigilanza degli enti di gestione è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e firmato dal presidente dell'ente recante la funzione di polizia giudiziaria esercitata.

 7. Per il personale di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) è d'obbligo l'uso dell'uniforme che è unica per tutti i dipendenti ed è stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

 8. L'ente di gestione regolamenta i casi di deroga all'obbligo di indossare l'uniforme stabilito al comma 7.

Capo VII.

Strumenti di gestione

Art. 22.

(Norme contabili)

 1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività gli enti di gestione delle aree protette si avvalgono di risorse finanziarie derivanti da:

a) trasferimenti dall'Unione europea e dallo Stato;

b) trasferimenti regionali;

c) trasferimenti da altri enti pubblici;

d) attività commerciali e di erogazione di servizi, compatibili con le finalità istituzionali;

e) sponsorizzazioni di soggetti privati;

f) redditi patrimoniali;

g) canoni di concessioni ed altri diritti;

h) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro.

 2. I trasferimenti regionali sono distinti in:

a) assegnazioni ordinarie, destinate alla copertura degli oneri del personale ed alla gestione corrente;

b) assegnazioni straordinarie vincolate.

 3. I criteri di riparto dei fondi da assegnare ai soggetti gestori sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della programmazione e delle priorità regionali.

 4. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi.

 5. Gli enti di gestione delle aree protette adottano le norme contabili di cui al capo V della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e, per quanto applicabili, le altre disposizioni della legge stessa, salvo quanto disposto ai commi 6 e 7.

 6. Lo schema di bilancio degli enti di gestione delle aree protette è unico ed è approvato dalla Giunta regionale.

 7. Le variazioni finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono autorizzate con provvedimento del presidente dell'ente di gestione e ratificate dal consiglio dell'ente nella prima seduta successiva.

Art. 23.

(Statuto)

 1. Gli enti di gestione delle aree protette adottano lo statuto dell'ente che è approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 2. Al fine di garantire omogeneità di contenuto negli statuti, la Giunta regionale predispone uno schema quadro.

Art. 24.

(Regolamento delle aree protette)

 1. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento che disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna area protetta, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'articolo 8, comma 7, di seguito denominato regolamento delle aree protette.

 2. Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'ente di gestione ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per le aree protette la cui gestione è trasferita ad  enti locali, il regolamento è approvato dai rispettivi organi e trasmesso alla Regione.

 3. I regolamenti delle aree protette sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

 4. Per le violazioni alle norme contenute nel regolamento delle aree protette si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.

Capo VIII.

Pianificazione

Art. 25.

(Piano pluriennale economico-sociale)

 1. La comunità delle aree protette promuove lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati e di quelli ad essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette e dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime ed in sintonia con il documento di programmazione economico-finanziaria della Regione.

 2. La comunità delle aree protette, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate, elabora un piano pluriennale economico-sociale relativo alle aree protette di propria competenza per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti anche attraverso accordi di programma.

 3. Il piano pluriennale economico-sociale è predisposto dalla comunità delle aree protette competente ed è adottato dal consiglio dell'ente. Il piano pluriennale economico-sociale è inviato alla Giunta regionale che lo approva entro novanta giorni dal ricevimento. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni al consiglio dell'ente, sospendendo i termini di approvazione e può, motivandone le ragioni, modificarne i contenuti.

 4. Per le aree protette in gestione alle province o ai comuni il piano pluriennale economico-sociale è adottato dagli organi provinciali e comunali competenti, con il concorso delle parti sociali ed economiche interessate, ed è approvato dalla Giunta regionale con le procedure ed i poteri di cui al comma 3.

 5. Il piano pluriennale economico-sociale prevede forme di incentivazione all'utilizzo di sistemi di gestione ambientale finalizzati al conseguimento delle certificazioni ambientali previste dalle procedure europee ed internazionali, con particolare riferimento alla registrazione EMAS.

Art. 26.

(Piano di area)

 1. Per le aree naturali protette classificate parco naturale o zona naturale di salvaguardia è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

 2. Il piano di area definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;

b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;

c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;

e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;

f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.

 3. I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:

a) la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;

b) la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;

c) l'esame delle osservazioni pervenute.

 4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano di area definitivo al Consiglio regionale per l'approvazione.

 5. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

 6. Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

 7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4, fatta eccezione per le varianti di cui al comma 8.

 8. Le varianti parziali che non modificano in modo sostanziale i contenuti strutturali e normativi del piano di area sono adottate dal soggetto gestore dell'area protetta con le procedure di cui al comma 3. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni nei termini di novanta giorni,  predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato e li sottopone all'esame di  una specifica conferenza di pianificazione, convocata dal soggetto gestore stesso. La conferenza di pianificazione è presieduta dal legale rappresentante del soggetto gestore o suo delegato ed è composta da rappresentanti del soggetto gestore, della provincia competente per territorio e della Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti. È vincolante, anche se minoritario all'interno della conferenza di pianificazione, il parere espresso dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale, a tutela di rilevanti interessi pubblici, per assicurare il coordinamento del sistema delle aree protette o se la Regione ritiene che la variante modifichi in modo sostanziale i contenuti strutturali o normativi del piano di area. Il soggetto gestore approva la variante parziale in conformità con il parere espresso dalla conferenza di pianificazione. La Giunta regionale disciplina lo svolgimento della conferenza di pianificazione con  regolamento, sentita la competente commissione consiliare.

 9. I piani di area approvati sono pubblicati per estratto sul BUR e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

 10. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previo parere obbligatorio del soggetto gestore dell'area protetta.

 11. Dalla data di approvazione del piano di area il parere del soggetto gestore dell'area protetta è dovuto per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti o su richiesta del comune negli altri casi.

 12. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i piani di area vigenti al momento della entrata in vigore del presente titolo.

Art. 27.

(Piani naturalistici e piani di gestione)

 1. Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.

 2. I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate entro novanta giorni dal ricevimento.

 3. I piani naturalistici hanno valore di piano gestionale dell'area protetta e le norme in essi contenute sono vincolanti ad ogni livello.

 4. Per le riserve speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione che sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui al comma 2 ed hanno il valore di cui al comma 3.

 5. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i piani naturalistici, i piani di assestamento forestale ed i piani di gestione vigenti al momento di entrata in vigore del presente titolo.

 6. Per le violazioni alle norme contenute nei piani naturalistici e di gestione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.

Art. 28.

(Valutazione degli effetti

degli strumenti di pianificazione)

 1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente capo sono sottoposti alle procedure di valutazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

 2. Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.

Capo IX.

Competenze regionali

Art. 29.

(Indirizzo, coordinamento e vigilanza)

 1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea e nazionali.

 2. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale.

 3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione attua, anche a mezzo di specifiche direttive, la vigilanza giuridica, finanziaria e strategica sugli atti di cui al comma 5 e valuta i risultati dell'attività degli enti di gestione in relazione alle finalità ed agli obiettivi generali e specifici.

 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:

a) interviene con verifiche amministrative;

b) in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) istituisce una commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree protette, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;

c) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;

d) promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato attraverso:

1) l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree protette e la biodiversità;

2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;

3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;

4) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree protette.

 5. Per l'esercizio delle attività di programmazione, coordinamento e vigilanza gli enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d):

a) gli atti di programmazione economico-sociale;

b) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;

c) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;

d) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;

e) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.

 6. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine gli enti di gestione trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.

 7. Ai fini dello snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale.

 8. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in sede di vigilanza in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30.

 9. La commissione di valutazione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale con specifica conoscenza della realtà del sistema delle aree protette piemontesi. Svolge il ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della direzione regionale competente.

 10. I componenti della commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi di consulenza presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.

 11. La Regione, sentiti gli enti di gestione, si avvale dei dirigenti degli enti medesimi per lo svolgimento di particolari attività connesse alle esigenze del sistema regionale delle aree protette.

Art. 30.

(Commissariamento)

 1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale o per eseguire gli impegni validamente assunti.

 2. La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi degli enti di gestione in caso di:

a) gravi violazioni di legge;

b) reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;

c) gravi inadempienze nell'attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

d) adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;

e) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.

 3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente.

Art. 31.

(Strumenti di supporto)

 1. Al fine di supportare le funzioni di cui all’articolo 29 la Giunta regionale:

a) istituisce la conferenza dei presidenti e la conferenza dei direttori delle aree protette e ne disciplina le relative attribuzioni consultive e propositive e le modalità di funzionamento;

b) può attivare collaborazioni istituzionali con università, nonché con enti operanti nel campo della tutela ambientale ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche, volte a garantire l’interscambio di conoscenze ed esperienze;

c) può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;

d) può partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale.

2. Per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di studio di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, nonché avvalersi dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (house providing).

Art. 32.

(Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei)

 1. È istituito il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea.

 2. Il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei persegue le seguenti finalità:

a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;

b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;

c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;

d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.

 3. Il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei è diretto da un dirigente di ruolo dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.

 4. Le attività del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei sono programmate e valutate da un comitato scientifico composto da quattro membri esperti, nominati dall'Ente di gestione dei Sacri Monti, di cui due designati dalla Giunta regionale, uno scelto tra docenti universitari e uno designato dal consiglio dell'ente di gestione.

 5. L'Ente di gestione dei Sacri Monti con proprio provvedimento disciplina il funzionamento del comitato scientifico.

 6. Il comitato scientifico predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Giunta regionale.

 7. Ai componenti del comitato scientifico spetta, per ogni riunione, un gettone di presenza pari a 30,00 euro, rivalutabile ogni cinque anni con deliberazione della Giunta regionale.

Capo X.

Attività, contributi, collaborazioni e risarcimenti

Art. 33.

(Gestione faunistica)

 1. La gestione faunistica delle aree protette è effettuata, in conformità con quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, in base alle norme della l.r. 36/1989.

Art. 34.

(Attività agricole e silvo-pastorali)

 1. Le attività agricole e silvo-pastorali che si svolgono nelle aree protette e che rispondono ai principi della sostenibilità ambientale rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare.

 2. La qualificazione e la valorizzazione delle attività di cui al comma 1 avviene attraverso l'applicazione dei piani pluriennali economico-sociali, di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale.

 3. I soggetti gestori delle aree protette valorizzano e sostengono le aziende agricole multifunzionali di cui è verificata la conduzione secondo i principi della sostenibilità ambientale.

 4. I soggetti gestori stabiliscono, mediante regolamenti e bandi pubblici, l'erogazione di contributi alle aziende agro-forestali multifunzionali, costituenti presidio di salvaguardia idrogeologica o rilevanti ai fini della conservazione degli habitat seminaturali o del patrimonio genetico rappresentato da colture locali o da razze animali allevate in via di estinzione.

 5. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime di deminimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

 6. I soggetti gestori stipulano accordi agro-ambientali con le associazioni professionali agricole o con singole aziende agricole, volti all'adozione di tecniche colturali compatibili con la conservazione della biodiversità e all'integrazione del reddito aziendale attraverso il sostegno di filiere produttive per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti e per l'integrazione delle attività produttive con il turismo rurale, enogastronomico e didattico.

Art. 35.

(Contratti di sponsorizzazione,

collaborazioni e convenzioni)

 1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) i soggetti gestori possono stipulare contratti di sponsorizzazione, collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire una migliore qualità dei servizi prestati.

Art. 36.

(Risarcimenti ed indennizzi)

 1. I risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono erogati secondo le norme e le procedure di cui all'articolo 10 della l.r. 36/1989.

 2. Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.

 3. Sono risarcibili i danni agli allevamenti provocati dalla fauna selvatica.

 4. L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

 5. Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.

 6. Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.

 7. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.

 8. I soggetti gestori accertano il danno o il mancato reddito e procedono alla liquidazione entro centoventi giorni dalla data dell'accertamento.

Capo XI.

Trasferimento di diritti e doveri

Art. 37.

(Titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

 1. Gli enti di gestione istituiti con la presente legge ed ai quali sono affidate in gestione le aree protette degli enti soppressi subentrano nei rapporti attivi e passivi e acquisiscono la titolarità dei beni mobili ed immobili.

 2. L'Ente di gestione dei Sacri Monti subentra nei rapporti attivi e passivi del soppresso Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese e ne acquisisce la titolarità dei beni mobili ed immobili.

 3. I beni mobili e immobili di proprietà degli enti di gestione strettamente funzionali ad aree protette affidate ad enti locali sono trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte che ne garantisce l'uso ai soggetti medesimi su base convenzionale.

Titolo III.

Conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche

Capo I.

Finalità e definizione della Rete Natura 2000

Art. 38.

(Conservazione della biodiversità)

 1. La Regione riconosce l'importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione ex situ delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti, in considerazione dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, in armonia con i principi della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro.

 2. In attuazione delle direttive 79/409/CEE  e 92/43/CEE e delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realtà locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali indicati nell'Allegato B e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli Allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni.

 3. Per acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente e delle sue tendenze evolutive la Regione organizza in modo sistematico la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente, anche attraverso la costituzione di banche dati naturalistiche.

Art. 39.

(Rete Natura 2000)

 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 38 la Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE. Le aree della rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale fanno parte della rete ecologica regionale e sono individuate nella carta della natura regionale.

 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della direttiva 92/43/CEE, la rete Natura 2000 comprende:

a) i siti di importanza comunitaria adottati con decisione della Commissione europea;

b) le zone speciali di conservazione, designate ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997;

c) le zone di protezione speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 79/409/CEE, individuate con deliberazione della Giunta regionale, con le procedure di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sentiti gli enti locali interessati in apposite conferenze dei servizi o in sede di Conferenza Regione e autonomie locali.

 3. I siti di importanza comunitaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.p.r. 357/1997, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati in apposite conferenze dei servizi o in sede di Conferenza Regione e autonomie locali, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti e sono riportati nella carta della natura regionale.

 4. La classificazione ovvero l'istituzione delle zone di protezione speciale decorre dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari standard Natura 2000 e delle cartografie delle zone di protezione speciale medesime.

 5. La Regione tiene conto, nell'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni e organizzazioni scientifiche e culturali, delle associazioni di categoria, di protezione ambientale e venatorie.

 6. L'aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la modifica della loro delimitazione, sono effettuati secondo le procedure di cui al presente articolo.

Capo II.

Gestione

Art. 40.

(Misure di conservazione)

 1. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e la designazione delle zone speciali di conservazione, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e in conformità con la normativa nazionale di recepimento.

 2. Le misure di cui al comma 1 comportano, all'occorrenza, l'approvazione di appositi piani di gestione.

 3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, e sono accompagnati, all'occorrenza, dall'individuazione dei soggetti attuatori.

Art. 41.

(Gestione della rete Natura 2000)

 1. La Regione delega la gestione delle zone speciali di conservazione, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, di seguito denominate aree della rete Natura 2000, ai soggetti di cui al comma 2 in attuazione e nei limiti di cui agli articoli 4 e 6 del d.p.r. 357/1997.

 2. La gestione delle aree della rete Natura 2000, sentiti gli enti locali, è delegata a:

a) enti di gestione di aree protette limitrofe;

b) comuni;

c) comunità montane;

d) province.

 3. La Giunta regionale delega la gestione delle aree della rete Natura 2000 con deliberazione che, sulla base di apposite convenzioni, definisce:

a) i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni del soggetto gestore;

b) il perimetro dell'area a scala adeguata, le esigenze di tutela, le particolarità, gli obiettivi generali e specifici di conservazione, nonché il quadro socio-economico e culturale;

c) le prospettive di valorizzazione;

d) le risorse necessarie per la gestione.

 4. Se il territorio delle aree della rete Natura 2000 incide su più comuni, per garantire il coordinamento gestionale, la  Giunta regionale  stabilisce la forma gestionale più idonea.

 5. I soggetti gestori possono sub-delegare in tutto o in parte la gestione delle aree a loro delegate ad altri soggetti pubblici o privati regolando, previo parere vincolante della Giunta regionale, i rapporti intercorrenti con apposite convenzioni.

 6. Per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione il soggetto gestore ricerca la collaborazione dei privati proprietari, con i quali stipula accordi di gestione, oppure con gli imprenditori agricoli, con i quali stipula apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

 7. Ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della l.r. 70/1996, ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.

 8. La delega della gestione delle aree della rete Natura 2000 è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

 9. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

 10. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale, sentito il soggetto delegato, può revocare la delega.

Art. 42.

(Piano di gestione)

 1. I soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 predispongono su direttiva regionale, qualora ritenuto necessario, il relativo piano di gestione, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano le singole aree nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

 2. Il soggetto gestore adotta il piano di gestione a seguito di conferenze dei servizi degli enti pubblici e privati territorialmente interessati.

 3. Il soggetto gestore invia il piano adottato alla Giunta regionale per l'approvazione.

 4. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 14 della l.r. 34/1999.

 5. Dalla data di adozione dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per il piano territoriale dalla normativa urbanistica vigente.

 6. I piani di gestione hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002.

 7. I piani delle aree protette e le loro varianti assumono gli effetti e l'efficacia dei piani di gestione per quanto riguarda gli ambiti territoriali individuati come aree della rete Natura 2000 e siti di importanza comunitaria proposti, qualora predisposti in conformità con quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 1.

Art. 43.

(Valutazione di incidenza di interventi e progetti)

 1. Gli interventi ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997.

 2. L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità, in base alle linee guida di cui all'allegato B.

 3. Per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

 4. Se la gestione delle aree della rete Natura 2000 non è stata ancora affidata o nel caso di progetti o interventi di iniziativa del soggetto gestore, la procedura di valutazione di incidenza è svolta dalla Regione.

 5. Il soggetto titolare della procedura di valutazione di incidenza trasmette copia del giudizio di incidenza alla Regione.

 6. La delega è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

 7. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente  il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

 8. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale può revocare la delega, sentito il soggetto delegato.

 9. Ai fini della valutazione di incidenza il proponente dell'intervento o del progetto presenta all'autorità competente di cui ai commi 3 e 4 la seguente documentazione:

a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;

b) la relazione contenente gli elementi di cui all'allegato C;

c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del successivo esercizio.

 10. L'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La conclusione del procedimento di valutazione di incidenza costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura,  per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento.

 11. L'autorità competente può richiedere integrazioni della documentazione una sola volta. In tal caso il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla autorità medesima.

 12. Nel caso di progetti di opere e di interventi sottoposti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA di competenza statale o regionale, ai sensi dell'articolo 6  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) oppure dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito dei relativi procedimenti di VIA nel corso dei quali sono considerati anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi e dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono stati individuati. A tal fine gli elaborati predisposti dal proponente per l'attivazione del procedimento di VIA sono integrati con gli elementi di cui all'allegato C e le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

 13. L'autorità competente alla procedura di valutazione di incidenza relativa ad interventi e progetti sottoposti alle fasi di verifica o di valutazione della procedura di VIA è quella individuata sulla base delle disposizioni della l.r. 40/1998.

 14. L'autorità competente allo svolgimento delle procedure di verifica o di valutazione della procedura di VIA degli interventi e dei progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 affidate in gestione in base a quanto stabilito dall'articolo 42 acquisisce il parere del soggetto gestore. Per gli interventi e i progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti per i quali non sia ancora stata affidata la gestione, l'autorità competente acquisisce il parere della struttura regionale competente per la gestione della presente legge.

Art. 44.

(Valutazione di incidenza di piani e programmi)

 1. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree e siti.

 2. I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

 3. La valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza. I contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi, dettagliati all'allegato D, sono ricompresi nel rapporto ambientale.

 4. I piani ed i programmi possono prevedere le condizioni di assoggettamento o di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza di progetti ed interventi, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 92/43/CEE.

 5. Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.

Art. 45.

(Esigenze di rilevante interesse pubblico)

 1. Per gli interventi, i progetti, i piani ed i programmi oggetto di valutazione di incidenza negativa che debbano essere approvati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluso quello di natura sociale o economica, in mancanza di soluzioni alternative, le autorità competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per la loro realizzazione che garantisca la coerenza globale con la rete Natura 2000. Di tali misure l'autorità competente dà comunicazione alla Regione che provvede ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 2. Se nei siti interessati sono presenti habitat naturali e specie prioritari di cui alle direttive 92/43/CEE  e 79/409/CEE, l'intervento, il progetto, il piano o il programma del quale è stata valutata l'incidenza negativa sulle aree della rete Natura 2000 e sui siti di importanza comunitaria proposti, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente oppure, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

 3. I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si riferiscono a situazioni in cui i piani o i progetti previsti risultano essere indispensabili:

a) nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini, quali la salute o la sicurezza ambientale;

b) nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;

c) nel quadro della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.

Art. 46.

(Compiti dell'ARPA)

 1. L'autorità competente all'espressione del giudizio di incidenza si avvale dell'ARPA che mette a disposizione il supporto tecnico-scientifico occorrente per la valutazione.

2. L'ARPA effettua il monitoraggio delle condizioni ambientali complessive, anche con riferimento alla realizzazione delle opere e degli interventi approvati, e comunica l'esito del monitoraggio alla struttura regionale competente all'attuazione della presente legge, alle autorità competenti all'espressione del giudizio di incidenza ed ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

Art. 47.

(Piani di azione degli habitat e delle specie)

 1. La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE sono perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione, che presentano situazioni critiche di conservazione.

 2. I piani di azione sono strumenti di specificazione dei piani faunistico-venatori regionali e di indirizzo in materia di redazione dei piani faunistico-venatori provinciali di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 70/1996 e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dalla l.r. 36/1989.

 3. I piani di azione individuano, nell'ambito delle direttive definite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 357/1997, strategie ed azioni finalizzate a:

a) tutelare, integrare e migliorare la funzionalità dei corridoi ecologici di cui al titolo IV, garantendo il mantenimento della biodiversità e la conservazione della stabilità, l'estensione degli habitat e la conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle diverse specie, l'interazione tra loro e con l'ambiente ed il conseguimento della densità ottimale e della conservazione delle popolazioni medesime;

b) studiare, monitorare e pianificare la presenza delle specie sul territorio, stabilendo forme di protezione differenziate ed eventualmente prevedendo la reintroduzione o l'introduzione di specie che si trovino in condizioni critiche di conservazione o con la rimozione di specie alloctone che si trovano in situazioni di conflitto con quelle autoctone;

c) prevedere  l'adozione di processi decisionali e gestionali partecipativi;

d) integrare e coordinare le azioni dei diversi soggetti interessati;

e) definire le misure di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni arrecati alla fauna domestica.

 4. I piani di azione sono redatti in conformità alle previsioni dei piani predisposti a livello nazionale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in applicazione dei piani di azione approvati dal Consiglio d'Europa.

 5. I piani di azione sono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, sentite le province, i soggetti gestori delle aree protette e delle aree della rete Natura 2000 interessate e le associazioni di protezione ambientale.

 6. I piani di azione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie, ove ciò si renda necessario o opportuno, sono predisposti in collaborazione con le autorità competenti delle regioni e degli stati confinanti.

Art. 48.

(Ulteriori misure per la tutela e la gestione

degli habitat e delle specie)

 1. Ai fini della tutela e della gestione degli habitat e delle specie protette, oltre a quanto previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del d.p.r. 357/1997.

 2. La Giunta regionale, in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua ulteriori misure atte a disciplinare i prelievi, le deroghe e le reintroduzioni e norma le procedure idonee a garantire il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario con particolare riferimento a quelli prioritari.

 3. La Giunta regionale dispone le misure di cui al comma 2 sentite le province, i soggetti gestori delle aree protette e delle aree della rete Natura 2000 interessati, le associazioni di protezione ambientale e venatorie e la commissione consiliare competente e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 49.

(Vigilanza nelle aree della rete Natura 2000)

 1. La vigilanza nelle aree della rete Natura 2000 è affidata:

a) al Corpo forestale dello Stato;

b) al personale di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette, se la gestione delle aree è affidata all'ente di appartenenza ovvero a seguito di apposita convenzione con i soggetti gestori di cui all'articolo 21, comma 5;

c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale competenti per territorio;

d) agli agenti di vigilanza delle province territorialmente interessate;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della l.r. 32/1982.

Art. 50.

(Misure di ripristino)

 1. In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi e le opere realizzati in difformità da quanto disposto dai piani di gestione e dai piani di azione, oppure gli interventi e le opere eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.

 2. Il provvedimento di ripristino di cui al comma 1 può disporre misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche non recuperabili con gli interventi di ripristino.

 3. Le province, a seguito di ordinanza di sospensione dei lavori, emanano il provvedimento di ripristino entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della violazione, previo parere vincolante del soggetto gestore delle aree della rete Natura 2000 interessate.

 4. Il provvedimento di cui al comma 3 può prevedere il mantenimento, totale o parziale, o l'adeguamento dell'intervento o dell'opera realizzata, qualora non in contrasto con gli strumenti di gestione, con il giudizio di valutazione di incidenza o con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione.

 5. Se il responsabile della violazione non ottempera al ripristino, nei modi e nei termini stabiliti, la provincia interessata provvede direttamente con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.

Capo III.

informazione, Risarcimenti,

indennizzi ed incentivi

Art. 51.

(Informazione)

 1. Al fine di assicurare l'attività di informazione di cui all'articolo 13 del d.p.r. 357/1997, l'autorità competente alla valutazione di incidenza trasmette gli esiti del procedimento ed ogni altra informazione utile alla Giunta regionale.

 2. La Regione garantisce capillare e adeguata informazione e formazione in merito alle finalità ed allo stato di attuazione delle norme di cui al presente titolo.

 3. La Regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 del d.p.r. 357/1997, secondo il modello definito dalla Commissione europea, periodiche relazioni sull'attuazione delle attività di cui al presente titolo, con particolare riferimento alle misure di conservazione adottate. Nelle relazioni sono valutati gli effetti delle misure adottate sugli habitat e sulle specie prioritarie, sui risultati delle attività di monitoraggio e sulle eventuali misure compensative.

Art. 52.

(Risarcimenti, indennizzi ed incentivi)

 1. Nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale, sono risarcibili ai proprietari ed ai conduttori dei fondi ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 i danni provocati al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente titolo.

 2. Sono altresì risarcibili i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico al di fuori delle aree di cui al comma 1, se il risarcimento è previsto dai piani di azione.

 3. Ai fini dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2 sono considerati danni al patrimonio zootecnico la morte, il ferimento e la perdita di fauna domestica.

 4. Non sono indennizzabili i mancati redditi derivanti da limitazioni di carattere urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per garantire il raggiungimento delle finalità di tutela della rete Natura 2000, alla espropriazione di aree.

 5. I vincoli temporanei o parziali conseguenti alla individuazione o alla istituzione delle aree della rete Natura 2000 o derivanti da misure, disposte per la tutela e la gestione degli habitat e delle specie, che rendono le attività agricole compatibili con gli obiettivi di conservazione e di valorizzazione degli habitat e delle specie protette ai sensi del d.p.r. 357/1997, danno diritto ad incentivi, commisurati ai vantaggi derivanti dallo svolgimento di tali attività all'interno delle aree, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale.

 6. I risarcimenti e gli incentivi sono disposti, previo accertamento, dai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 per i territori di loro competenza e dalle province territorialmente interessate per le aree di cui al comma 2, e sono approvati dalla Giunta regionale che interviene con appositi stanziamenti.

Titolo IV.

Corridoi ecologici

Capo I.

Corridoi ecologici

Art. 53.

(Corridoi ecologici)

 1. La coerenza della rete ecologica regionale è assicurata dalla individuazione e dalla gestione di corridoi ecologici, intendendosi per tali le aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della rete Natura 2000 che, per la loro struttura lineare continua o per il loro ruolo di raccordo, costituiscono elementi essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

 2. I corridoi ecologici sono individuati nella carta della natura regionale e nei piani di gestione delle aree della rete Natura 2000, nei piani di azione degli habitat e delle specie, negli strumenti di pianificazione delle aree protette, negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani agricoli e faunistico-venatori, per essere riportati nella carta della natura regionale.

Art. 54.

(Tutela ed interventi)

 1. I corridoi ecologici sono riportati negli strumenti urbanistici e territoriali di qualsiasi livello.

 2. L'autorità competente all'approvazione di piani o interventi incidenti sui corridoi ecologici definisce gli interventi necessari a compensare gli eventuali effetti negativi.

 3. Gli interventi di compensazione, di conservazione e di ricostituzione sono a carico del soggetto proponente gli interventi e le opere oggetto di valutazione.

 4. La Regione, previo accordo con gli enti locali interessati, predispone appositi programmi di attività e di intervento riferiti ai corridoi ecologici per la loro conservazione e ricostituzione che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

 5. In caso di inadempienza da parte dell'autorità competente nello svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, si sostituisce all'autorità medesima.

Titolo V.

SANZIONI

Capo I.

SANZIONI

Art. 55.

(Sanzioni)

 1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e) comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 300,00 euro per ogni metro cubo di materiale rimosso.

 2. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro per ogni metro cubo di materiale depositato.

 3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h) comportano la sanzione amministrativa di 10.000,00 euro aumentata di 500,00 euro per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato.

 4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f) comportano la sanzione amministrativa di 3.000,00 euro aumentata di 100,00 euro per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti.

 5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) comportano la sanzione amministrativa da 250,00 euro a 2.500,00 euro.

 6. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) e g) comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) può comportare il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti.

 7. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere i) limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la sanzione amministrativa di 100,00 euro aumentata di 50,00 euro per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto.

 8. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera i) limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di 50,00 euro.

 9. Ferme restando le sanzioni previste all’articolo 38, comma 1, lettera f) della l.r. 32/1982 da ultimo modificato dall’articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all’elenco allegato alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera j) comportano la sanzione amministrativa di 30,00 euro aumentata di 3,00 euro per ogni esemplare raccolto o danneggiato.

 10. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere l) e m), comportano la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

 11. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n), comportano la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 750,00 euro.

 12. Per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore.

 13. Ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e di quelle previste all'articolo 38 della l.r. 32/1982 da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di gestione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

 14. Fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall'articolo 38 della l.r. 32/1982 continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette.

 15. Le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

 16. Le violazioni richiamate all'articolo 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.

 17. Ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui ai commi da 1 a 11, l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.

 18. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 19. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

 20. Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della l.r. 32/1982, sono introitate dalla Regione nel caso di violazioni accertate su aree a gestione regionale e dalle province o dai comuni nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale per i territori di rispettiva competenza.

Titolo VI.

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Capo I.

NORME TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE

Art. 56.

(Norme transitorie per l'insediamento

degli enti di gestione delle aree protette)

 1. Entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura si insediano gli organi degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II.

 2. La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura dal presidente della provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente.

 3. Entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura la comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale la proposta di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza.

 4. Entro il termine di cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'Ente di gestione dei Sacri Monti presentano al Presidente della Giunta regionale una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza.

 5. Entro il termine di cui ai commi 3 e 4 le province interessate e la Partecipanza dei Boschi di Trino trasmettono al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di loro competenza.

 6. Il Presidente della Giunta regionale, ricevute le proposte di nomina di cui al presente articolo, provvede alle nomine, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente entro il termine di cui al comma 1.

 7. Il presidente dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di insediamento del consiglio dell'ente entro il termine di cui al comma 1.

 8. Fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti rimangono in carica, per le aree protette di rispettiva competenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.

 9. Se entro il termine di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la Giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi.

Art. 57.

(Primi adempimenti dei soggetti gestori

delle aree protette)

 1. Gli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge adottano lo statuto dell'ente entro centottanta giorni dall'insediamento del consiglio dell'ente.

 2. I soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento delle aree protette entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del titolo II.

Art. 58.

(Norme transitorie in materia di personale

degli enti di gestione delle aree protette)

 1. In sede di prima attuazione le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, sentita la commissione consiliare competente.

 2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite a livello di sistema e corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli enti soppressi per effetto della presente legge.

 3. Il personale in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del titolo II è inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree protette come di seguito elencato:

a) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea, dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione Juniperus Oxicedrus di Crotta San Giuliano, dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e dell'Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, è inquadrato  presso l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;

b) il personale dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'area metropolitana di Torino;

c) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po-tratto torinese e dell'Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e della Collina torinese;

d) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime;

e) il personale dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis;

f) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto cuneese è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese;

g) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

h) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto Vercellese/Alessandrino, del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;

i) il personale dell'Ente di gestione dei parchi e riserve naturali astigiani è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette astigiane;

j) il personale dell'ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza", della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Riserve biellesi e vercellesi;

k) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Val Sesia, dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio e dell'Ente di gestione del Parco naturale del Monte Fenera è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia;

l) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

m) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola;

n) il personale dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese, dell'Ente di gestione della Riserva naturale del Sacro Monte di Varallo, dell'Ente di gestione del Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione è inquadrato presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti.

 4. Nelle more dell’espletamento delle procedure per la nomina del direttore, gli enti di gestione possono attribuire le funzioni di direttore ad un dirigente di ruolo ovvero, per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un funzionario inquadrato nella categoria D, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di nomina che dovranno essere avviate entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio dell’ente.

 5. In sede di prima applicazione della presente legge è istituito un tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale per la trattazione delle materie di interesse generale previste dal vigente contratto nazionale.

Art. 59.

(Norme transitorie in materia di pianificazione

nelle aree protette)

 1. Il primo piano pluriennale economico-sociale è adottato dall'organo competente entro due anni dall'entrata in vigore del titolo II.

 2. Per le aree protette non dotate dei piani di area, dei piani naturalistici, dei piani di gestione e dei piani di assestamento forestale, gli stessi sono adottati dai soggetti gestori entro due anni dall'entrata in vigore del titolo II.

Art. 60.

(Norme di prima attuazione in materia di bilancio

 degli enti di gestione delle aree protette)

 1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del titolo II sono determinati, per ciascun capitolo, dalla somma degli stanziamenti iscritti sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli enti soppressi.

 2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del canavese alla data di entrata in vigore del titolo II sono iscritti nel bilancio di previsione dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.

Art. 61.

(Norma transitoria in merito ai confini

della Riserva naturale orientata

di Bosco Solivo)

 1. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II, i confini della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo, istituita con legge regionale 24 maggio 2006, n. 19, coincidono con quelli riportati nella cartografia di cui all’allegato A, n. 43) relativa alla Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

Capo II.

RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 62.

(Relazione al Consiglio regionale)

 1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Capo III.

Abrogazione di norme

Art. 63.

(Abrogazione di norme)

 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55, comma 14 con riferimento alle norme sanzionatorie, a far data dall'entrata in vigore del presente Capo sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare:

a) le seguenti leggi regionali:

1) legge regionale 2 giugno 1978, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);

2) legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino);

3) legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 (Istituzione del Parco Regionale La Mandria);

4) legge regionale 23 agosto 1978, n. 55 (Istituzione del Parco naturale delle Lame del Sesia delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit);

5) legge regionale 4 dicembre 1978, n. 72 (Modificazioni alle leggi regionali 20 marzo 1978, n. 14, e 23 agosto 1978, n. 55);

6) legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84 (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio);

7) legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 (Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia);

8) legge regionale 31 agosto1979, n. 52 (Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);

9) legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale);

10) legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 (Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea);

11) legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina "Felice Piacenza");

12) legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo);

13) legge regionale 28 aprile 1980, n. 31 (Istituzione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro);

14) legge regionale 28 aprile 1980, n. 32 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);

15) legge regionale 2 maggio 1980, n. 34 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco);

16) legge regionale 16 maggio 1980, n. 45 (Istituzione del Parco naturale della Val Troncea);

17) legge regionale 16 maggio 1980, n. 46 (Istituzione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana);

18) legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 (Istituzione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);

19) legge regionale 16 maggio 1980, n. 48 (Istituzione del Parco naturale della Rocca di Cavour);

20) legge regionale 20 maggio 1980, n. 51 (Istituzione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);

21) legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 (Istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré);

22) legge regionale 10 dicembre 1980, n. 81(Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, Istituzione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea);

23) legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 (Trasformazione dell'Azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria in Azienda regionale dei Parchi suburbani);

24) legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38 (Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera);

25) legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57);

26) legge regionale 28 febbraio 1984, n. 12 (Modificazione alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 “Istituzione del Parco regionale La Mandria”);

27) legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate);

28) legge regionale 21 maggio 1984, n. 25 (Istituzione dell'Area attrezzata della Collina di Rivoli);

29) legge regionale 21 maggio 1984, n. 26 (Istituzione della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);

30) legge regionale 3 settembre 1984, n. 52 (Integrazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 65 “Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di Juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben”);

31) legge regionale 3 settembre 1984, n. 53 (Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38 “Istituzione della Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera”);

32) legge regionale 18 febbraio 1985, n. 11 (Sanzioni relative alle normative di cui ai Piani naturalistici della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e della Riserva naturale della Garzaia di Valenza);

33) legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13 (Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 “Istituzione del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè”);

34) legge regionale 12 marzo 1985, n. 18 (Modificazioni alla L.R. 28 aprile 1980, n. 30 “Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo”);

35) legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto);

36) legge regionale 25 marzo1985, n. 24 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa);

37) legge regionale 25 marzo 1985, n. 25 (Modificazione alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 “Istituzione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”);

38) legge regionale 28 marzo 1985, n. 27 (Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 “Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina”);

39) legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 (Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);

40) legge regionale 5 aprile 1985, n. 29 (Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 28 febbraio 1985 “Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali”);

41) legge regionale 18 aprile 1985, n. 42 (Modificazione alla legge regionale 12 aprile 1979, n. 18 “Istituzione del Parco naturale Alta Val Sesia”);

42) legge regionale 24 aprile 1985, n. 46 (Modificazioni alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 recante “Norme per l'istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali”);

43) legge regionale 25 giugno 1986, n. 24 (Nomina dei rappresentanti di competenza del Consiglio Regionale in seno agli organismi direttivi e tecnico-scientifici dei Parchi e delle Riserve naturali e speciali regionali);

44) legge regionale 5 agosto 1986, n. 33 (Modificazione alla L.R. 28 dicembre 1978, n. 84 “Istituzione del Parco naturale Alta Valle Pesio”);

45) legge regionale 9 gennaio 1987, n. 4 (Interpretazione autentica e modificazioni alla L.R. 5 aprile 1985, n. 28, relativa all'ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, modificata dalla L.R. 5 aprile 1985, n. 29);

46) legge regionale 30 marzo 1987, n. 15 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco regionale La Mandria);

47) legge regionale 30 marzo 1987, n. 16 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dell'Argentera);

48) legge regionale 30 marzo 1987, n. 17 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj);

49) legge regionale 30 marzo 1987, n. 18 (Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere);

50) legge regionale 30 marzo 1987, n. 20 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame);

51) legge regionale 30 marzo 1987, n. 21 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea);

52) legge regionale 30 marzo 1987, n. 22 (Istituzione del Parco naturale del Monte Fenera);

53) legge regionale 7 settembre 1987, n. 49 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);

54) legge regionale 7 settembre 1987, n. 50 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo);

55) legge regionale 7 settembre 1987, n. 51 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Griffa);

56) legge regionale 16 dicembre 1987, n. 61 (Norme per il funzionamento degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);

57) legge regionale 19 maggio 1988, n. 25 ( Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale Parco Burcina - Felice Piacenza);

58) legge regionale 30 maggio 1988, n. 26 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto);

59) legge regionale 30 agosto 1988, n. 40 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea);

60) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 (Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);

61) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 (Adeguamento delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali);

62) legge regionale 2 maggio 1989, n. 28 (Modificazioni alla L.R. 7 settembre 1987, n. 50 “Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Bosco Marengo”);

63) legge regionale 17 agosto 1989, n. 49 (Modificazioni alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 46, istitutiva del Parco naturale dei Laghi di Avigliana);

64) legge regionale 31 agosto 1989, n. 54 (Istituzione della Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar);

65) legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette, Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia);

66) legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio);

67) legge regionale 26 marzo 1990, n. 15 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco);

68) legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni - Terzo ampliamento del Parco naturale Alta Valle Pesio);

69) legge regionale 26 marzo 1990, n. 17 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo);

70) legge regionale 26 marzo 1990, n. 19 (Integrazione alla L.R. 13 novembre 1989, n. 67, Bilancio Parchi 1988);

71) legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po - Istituzione);

72) legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 (Istituzione della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero);

73) legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);

74) legge regionale 22 aprile 1991, n. 14 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte);

75) legge regionale 22 aprile 1991, n. 15 (Modificazione ed integrazione alla L.R. 30 marzo 1987, n. 20 “Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame”);

76) legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);

77) legge regionale 22 aprile 1991, n. 17 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Rocca di Cavour);

78) legge regionale 29 aprile 1991, n. 19 (Modificazioni alla L.R. 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette);

79) legge regionale 30 luglio 1991, n. 35 (Modificazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette, Riserva naturale speciale della Bessa e Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza);

80) legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);

81) legge regionale 14 novembre 1991, n. 55 (Istituzione del Parco naturale della Collina di Superga);

82) legge regionale 27 dicembr 1991, n. 65 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola);

83) legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1 (Istituzione del Parco naturale di Stupinigi);

84) legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge);

85) legge regionale 14 gennaio 1992, n. 4 (Modificazioni alla L.R. 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette: Parco naturale della Valle del Ticino, Parco naturale dei Lagoni di Mercurago e Riserva naturale speciale del Fondo Toce);

86) legge regionale 7 febbraio 1992, n. 10 (Modificazione alla L. R. 21 agosto 1978, n. 53 “Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino”);

87) legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino);

88) legge regionale 13 luglio 1992, n. 34 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);

89) legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);

90) legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta);

91) legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1978 n. 53. Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino);

92) legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 (Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione);

93) legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 (Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 “Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormelletto”);

94) legge regionale 3 giugno 1993, n. 20 (Modificazione alla legge regionale 4 novembre 1992, n. 45 “Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta”);

95) legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa);

96) legge regionale 7 giugno 1993, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda);

97) legge regionale 7 giugno 1993, n. 24 (Trasformazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani in Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo);

98) legge regionale 7 giugno 1993, n. 25 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago);

99) legge regionale 14 giugno 1993, n. 27 (Istituzione dell'Area attrezzata del Ponte del Diavolo e della Zona di salvaguardia della Stura di Lanzo);

100) legge regionale 14 giugno 1993, n. 29 (Istituzione della Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives);

101) legge regionale 23 giugno 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 “Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394”);

102) legge regionale 23 giugno 1993, n. 32 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'area di Augusta Bagiennorum);

103) legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 (Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo);

104) legge regionale 9 agosto 1993, n. 41 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 “Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione”);

105) legge regionale 12 maggio 1994, n. 12 (Modifica all'art. 1 della L. R. 30 agosto 1988, n. 40 “Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Val Troncea”);

106) legge regionale 12 maggio 1994, n. 13 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico della Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame);

107) legge regionale 21 giugno 1994, n. 20 (Modifica agli articoli 9 e 11 della L. R. 22 marzo 1990, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette);

108) legge regionale 27 dicembre 1994, n. 69 (Modifica ai confini del Parco naturale Orsiera Rocciavrè di cui alla L.R. 30 maggio 1980, n. 66, come modificata dall'art. 1 della L.R. 20 febbraio 1985, n. 13);

109) legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco Naturale del Monte Fenera);

110) legge regionale 5 gennaio 1995, n. 2 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro);

111) legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7 (Determinazione delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di nuova istituzione);

112) legge regionale 1 marzo 1995, n. 25 (Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia);

113) legge regionale 1 marzo 1995, n. 29 (Modificazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, istitutiva del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand);

114) legge regionale 14 marzo 1995, n. 32 (Istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero);

115) legge regionale 14 marzo 1995, n. 33 (Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime. Accorpamento del Parco naturale dell'Argentera con la Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè);

116) legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);

117) legge regionale 11 aprile 1995, n. 56 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè);

118) legge regionale 13 aprile 1995, n. 61 (Istituzione dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè ed istituzione dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè);

119) legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 (Modifiche alle leggi regionali relative al sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po ed alle leggi regionali relative al Parco naturale della Rocca di Cavour e della Riserva naturale speciale del Torrente Orba);

120) legge regionale 28 novembre 1995, n. 86 (Modifica alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 14 “Istituzione della Riserva naturale speciale della Garzaia di Carisio”);

121) legge regionale 4 settembre 1996, n. 63 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro);

122) legge regionale 4 settembre 1996, n. 64 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);

123) legge regionale 4 settembre 1996, n. 65 (Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo);

124) legge regionale 4 settembre 1996, n. 66 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana. Abrogazione della legge regionale 23 agosto 1989, n. 52);

125) legge regionale 4 settembre 1996, n. 68 (Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 “Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand”);

126) legge regionale 3 aprile 1998, n. 12 (Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano);

127) legge regionale 20 novembre 1998, n. 38 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione, modificato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 65”);

128) legge regionale 30 dicembre 1998, n. 45 (Modificazione dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13 “Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, istitutiva del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”);

129) legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 “Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa”);

130) legge regionale 24 marzo 2000, n. 28 (Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico e di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18);

131) legge regionale 24 marzo 2000, n. 30 (Modifica alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 “Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo”);

132) legge regionale 25 maggio 2001, n. 12 (Modifica della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 “Integrazione alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 47 ‘Istituzione della Riserva naturale speciale dei Canneti di Dormeletto’”);

133) legge regionale 16 luglio 2001, n. 14 (Modifica dei confini del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 “Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po – Istituzione” nei Comuni di La Loggia, Rivalta di Torino, Orbassano, Lauriano Po e Coniolo, e del perimetro dello Schema grafico illustrativo n. 11 di cui all'articolo 4.1.3. delle Norme di attuazione del Piano d'Area approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328, dell'8 marzo 1995 “Approvazione del Piano di Area del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po”);

134) legge regionale 14 novembre 2001, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 “Nuove norme in materia di Aree protette ‘Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia’”);

135) legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine);

136) legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3 (Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 “Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino”, e alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 19 “Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale della Valle del Ticino”);

137) legge regionale 4 febbraio 2002, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 50 “Istituzione della zona di salvaguardia dell'Alpe Devero”);

138) legge regionale 15 luglio 2003, n. 18 (Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n.42);

139) legge regionale 14 ottobre 2003, n. 27 (Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero);

140) legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 “Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge”);

141) legge regionale 14 ottobre 2003, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 “Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine”);

142) legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 “Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto” e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette);

143) legge regionale 25 ottobre 2004, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 “Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce”);

144) legge regionale 8 novembre 2004, n. 32 (Istituzione del Parco del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx);

145) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5 (Istituzione della Riserva naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei);

146) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 6 (Modifica dei confini della riserva naturale orientata delle Baragge istituita con legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3);

147) legge regionale 24 maggio 2006, n. 19 (Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo);

148) legge regionale 3 luglio 2006, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario);

149) legge regionale 4 agosto 2008, n. 24 (Modifica dei confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);

150) legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3 (Istituzione del Parco fluviale Gesso Stura);

151) legge regionale 4 agosto 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 “Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino”);

152) legge regionale 4 marzo 2009, n. 6 (Sanzioni relative alla normativa del piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce);

b) i seguenti articoli:

1) l'articolo 36 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) gli articoli 92, 93, 94 e 95 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), come inseriti dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5;

3) l'articolo 9 della l.r. 5/2001, che ha integrato la l.r. 44/2000;

4) l’articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente) che ha modificato l’articolo 8 della l.r. 36/1992.

 2. Alla l.r. 36/1989, sono soppresse le parole sotto indicate:

a) all’articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: “e dal parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi”;

b) all’articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: “e dal parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi”;

c) all’articolo 6, comma 1 le parole: “e dal parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi”;

d) all’articolo 7, comma 1, lettera a) le parole: “, e deve essere corredata dal parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi”;

e) all’articolo 8, comma 2 le parole: “previo parere del Comitato tecnico scientifico per la politica dei parchi,”.

Capo IV.

Disposizioni finanziarie

Art. 64.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione delle aree protette, stimati per l'esercizio finanziario 2009 in 31.583.573,00 euro per la spesa corrente e 8.100.000,00 euro per le spese di investimento, si provvede con le dotazioni iscritte, rispettivamente, nelle unità previsionali di base (UPB) DB10101, DB10102, del bilancio regionale. Per il biennio 2010-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità indicate all'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Agli oneri per la gestione provinciale e locale delle aree protette provvedono i soggetti gestori mediante risorse proprie e con le risorse regionali trasferite ai soggetti medesimi, stimate, per l'esercizio finanziario 2009, in 400.000,00 euro, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con gli stanziamenti UPB DB10101 e DB10102. Per il biennio 2010-2011 gli oneri sono stimati in 700.000,00 euro per ciascun anno e sono finanziati analogamente all'anno 2009.

Capo V.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 65.

(Entrata in vigore delle disposizioni

di cui al titolo II e al titolo VI, capo III)

 1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale della IX legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 giugno 2009

Mercedes Bresso


Allegato A

(articolo 10, comma 1)

CARTOGRAFIE DELLE AREE PROTETTE REGIONALI

1)     PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO (scala 1:25.000)

2)     PARCO NATURALE DI ROCCHETTA TANARO (scala 1:5.000)

3)     PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME TAV. 1 (scala 1:25.000)

4)     PARCO NATURALE  DELLE ALPI MARITTIME TAV. 2 (scala 1:25.000)

5)     PARCO NATURALE DELL'ALTA VALLE PESIO E TANARO (scala 1:25.000)

6)     PARCO NATURALE DEL TICINO TAV. 1 (scala 1:25.000)

7)     PARCO NATURALE DEL TICINO TAV. 2 (scala 1:25.000)

8)     PARCO NATURALE DEI LAGONI DI MERCURAGO (scala 1:5.000)

9)     PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND (scala 1:25.000)

10)   PARCO NATURALE DELLA VAL TRONCEA (scala 1:25.000)

11)   PARCO NATURALE ORSIERA- ROCCIAVRÈ (scala 1:25.000)

12)   PARCO NATURALE DEI LAGHI DI AVIGLIANA (scala 1:10.000)

13)   PARCO NATURALE LA MANDRIA (scala 1:25.000)

14)   PARCO NATURALE DI STUPINIGI (scala 1:10.000)

15)   PARCO NATURALE DELLA COLLINA DI SUPERGA (scala 1:10.000)

16)   PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA (scala 1:5.000)

17)   PARCO NATURALE DEL MONTE SAN GIORGIO (scala 1:10.000)

18)   PARCO NATURALE DEL MONTE TRE DENTI - FREIDOUR (scala 1:10.000)

19)   PARCO NATURALE DI CONCA CIALANCIA (scala 1:10.000)

20)   PARCO NATURALE DEL COLLE DEL LYS (scala 1:10.000)

21)   PARCO NATURALE DELLA ROCCA DI CAVOUR (scala 1:10.000)

22)   PARCO NATURALE DELL'ALPE VEGLIA E DELL'ALPE DEVERO E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELL'ALPE DEVERO TAV. 1 (scala 1:25.000)

23)   PARCO NATURALE DELL'ALPE VEGLIA E DELL'ALPE DEVERO E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELL'ALPE DEVERO TAV. 2 (scala 1:25.000)

24)   PARCO NATURALE DELLE LAME DEL SESIA (scala 1:25.000)

25)   PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA (scala 1:25.000)

26)   PARCO NATURALE DELL'ALTA VAL SESIA TAV. 1 (scala 1:25.000)

27)   PARCO NATURALE DELL'ALTA VAL SESIA TAV. 2 (scala 1:25.000)

28)   PARCO NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL BOSCO DELLE SORTI DELLA PARTECIPANZA DI TRINO (scala 1:10.000)

29)   RISERVA NATURALE DEL TORRENTE ORBA (scala 1:10.000)

30)   RISERVA NATURALE DI VALLE ANDONA, VALLE BOTTO E VALLE GRANDE (scala 1:25.000)

31)   RISERVA NATURALE DELLA VAL SARMASSA (scala 1:5.000)

32)   RISERVA NATURALE DELLA BARAGGIA DI PIANO ROSA (scala 1:25.000)

33)   RISERVE NATURALI DELLE BARAGGE BIELLESI E VERCELLESI TAV. 1 (scala 1:25.000)

34)   RISERVE NATURALI DELLE BARAGGE BIELLESI E VERCELLESI TAV. 2 (scala 1:25.000)

35)   RISERVA NATURALE DEL PARCO BURCINA "FELICE PIACENZA" (scala 1:5.000)

36)   RISERVA NATURALE DI ROCCA SAN GIOVANNI - SABEN (scala 1:5.000)

37)   RISERVA NATURALE DEI CICIU DEL VILLAR (scala 1:5.000)

38)   RISERVA NATURALEDELLE SORGENTI DEL BELBO (scala 1:10.000)

39)   RISERVA NATURALE DI CRAVA-MOROZZO (scala 1:10.000)

40)   RISERVA NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA GESSO STURA (scala 1:25.000)

41)   RISERVA NATURALE DEI CANNETI DI DORMELLETTO (scala 1:10.000)

42)   RISERVA NATURALE DI FONDO TOCE (scala 1:10.000)

43)   RISERVA NATURALE DI BOSCO SOLIVO (scala 1:5.000)

44)   RISERVA NATURALE DELL'ORRIDO DI CHIANOCCO (scala 1:5.000)

45)   RISERVA NATURALE DELL'ORRIDO DI FORESTO (scala 1:10.000)

46)   RISERVA NATURALE DELLA VAUDA (scala 1:25.000)

47)   RISERVA NATURALE DELLA MADONNA DELLA NEVE SUL MONTE LERA (scala 1:5.000)

48)   RISERVA NATURALE DEL PONTE DEL DIAVOLO (scala 1:5.000)

49)   RISERVA NATURALE DEL BOSCO DEL VAJ (scala 1:5.000)

50)   RISERVA NATURALE DELLO STAGNO DI OULX (scala 1:5.000)

51)   RISERVA NATURALE DEI MONTI PELATI (scala 1:10.000

52)   RISERVA NATURALE DEL BRICH ZUMAGLIA (scala 1:10.000)

53)   RISERVA NATURALE DELLA GARZAIA DI VILLARBOIT (scala 1:5.000)

54)   RISERVA NATURALE DELLA GARZAIA DI CARISIO (scala 1:5.000)

55)   RISERVA NATURALE DELLA PALUDE DI CASALBERTRAME (scala 1:10.000)

56)   RISERVA NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DI FONTANA GIGANTE (scala 1:5.000)

57)   RISERVA NATURALE E ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA PALUDE DI SAN GENUARIO (scala 1:10.000)

58)   ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL BOSCO DELLE SORTI LA COMMUNA (scala 1:10.000)

59)   ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEI BOSCHI E DELLE ROCCHE DEL ROERO (scala 1:25.000)

60)   ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA COLLINA DI RIVOLI (scala 1:5.000)

61)   ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA STURA DI LANZO (scala 1:25.000)

62)   RISERVA SPECIALE DEL SACRO NONTE DI CREA (scala 1:5.000)

63)   RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA (scala 1:10.000)

64)   RISERVA SPECIALE DELLA BESSA (scala 1:10.000)

65)   RISERVA SPECIALE DI BENEVAGIENNA (scala 1:10.000)

66)   RISERVE SPECIALI DEL SACRO MONTE DI ORTA, MONTE MESMA, COLLE DI BUCCIONE (scala 1:10.000)

67)   RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI BELMONTE (scala 1:5.000)

68)   RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA (scala 1:5.000)

69)   RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI GHIFFA (scala 1:5.000)

70)   RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO (scala 1:5.000)

71)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - COLLE DELLE TRAVERSETTE (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese

        - Riserva naturale di Pian del Re

72)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MONTE VISO (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese

        - Riserva naturale di Pian del Re

73)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - PAESANA (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese

        - Riserva naturale di Paesana

74)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - REVELLO (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese

        - Riserva naturale della confluenza del Bronda

        - Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi             

75)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CAVOUR (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese

76)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MORETTA scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese

77)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - VIRLE PIEMONTE (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto cuneese

        - Riserva naturale della confluenza del Pellice

        - Riserva naturale Fontane

        - Riserva naturale della confluenza del Varaita

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

        - Riserva naturale della confluenza del Maira

        - Riserva naturale della Lanca di San Michele

78)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CARMAGNOLA (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

        - Riserva naturale della Lanca di San Michele,

        - Riserva naturale dell'Oasi del Po morto

79)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - SANTENA (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese,

        - Riserva naturale dell'Oasi del Po morto,

        - Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna,

        - Riserva naturale del Molinello,

        - Riserva naturale Le Vallere

80)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO- TORINO EST (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

        - Riserva naturale Le Vallere

        - Riserva naturale Arrivore e Colletta

        - Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla

81)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TORINO OVEST (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

82)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - AVIGLIANA (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

83)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - LA MANDRIA (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

84)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - SETTIMO (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

        - Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla

        - Riserva naturale Arrivore e Colletta

85)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO -CHIVASSO (scala 1:25.000):

        -Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

        - Riserva naturale dell'Orco e del Malone

        - Riserva naturale della confluenza della Dora Baltea

86)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO -MONTANARO (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

        - Riserva naturale del Mulino vecchio

        - Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano

87)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - LIVORNO FERRARIS (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

        - Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano

88)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - VERRUA SAVOIA (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto torinese

        - Riserva naturale della confluenza della Dora Baltea

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino

89)   AREE  PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MOMBELLO MONFERRATO (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino

        - Riserva naturale di Ghiaia Grande

90)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CASALE (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino

        - Riserva naturale di Ghiaia Grande

        - Riserva naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato

91)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - FRASSINETO PO (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino

        - Riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana

92)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - VALENZA (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino

        - Riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana

        - Riserva naturale della Garzaia di Valenza

93)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - BASSIGNANA (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino

        - Riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana

        - Riserva naturale del Boscone

        - Riserva naturale della confluenza del Tanaro

94)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - SALE (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino

        - Riserva naturale della confluenza del Tanaro

95)   AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - ALZANO SCRIVIA (scala 1:25.000):

        - Zona naturale di salvaguardia della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino

        - Riserva naturale della confluenza del Tanaro.

Allegato B.

Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento (articoli 39, comma 2 e 44 comma 2)

 La fase di valutazione è effettuata sulla base dei seguenti livelli:

 Livello I - Screening

 Processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

 Livello II - Valutazione appropriata

 Considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.

 Livello III - Valutazione delle soluzioni alternative

 Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.

 Livello IV - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa

 Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto.

 Tale articolazione metodologica  costituisce strumento indicativo e versatile da utilizzarsi da parte dell'autorità competente ovvero dai soggetti che devono variamente esprimersi nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza.

 La valutazione di incidenza è effettuata facendo riferimento agli strumenti interpretativi e applicativi della norma quali la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE", la "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE" della Commissione Europea DG Ambiente" e il "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)".

Allegato C.

Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 44, commi 9 e 12)

 1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

 2. Normativa ambientale di riferimento vigente.

 3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:

a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

b) dimensioni e/o all'ambito di riferimento;

c) alle complementarietà con altri progetti;

d) all'uso delle risorse naturali;

e) alla produzione di rifiuti;

f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

 4. Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:

a)  le componenti abiotiche;

b)  le componenti biotiche;

c)  le connessioni ecologiche.

 5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.

Allegato D

Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 (articolo 45, comma 3)

 1. Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi principali obiettivi nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente, con particolare riferimento:

a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

b)  all'ambito di riferimento;

c)  alle complementarietà con altri piani;

d)  all'uso delle risorse naturali;

e)  alla produzione di rifiuti;

f)  all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

g)  al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

 2. Descrizione delle caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma.

 3. Analisi delle problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili.

 4. Definizione degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o nel programma e delle modalità operative adottate per il loro conseguimento.

 5. Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale, con particolare riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche, e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

 6. Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma.

 7. Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 228

Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

- Presentato dalla Giunta regionale il 30 gennaio 2006.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 6 febbraio 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla V Commissione il 15 gennaio 2009 con relazione di Marco Travaglini e Ugo Cavallera.

- Approvato in Aula il 16 giugno 2009, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 3 voti contrari, 4 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 6 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

"Art. 6 (Patrimonio naturale)

 1. La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predispone sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.

 2. La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.".

Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo dell'articolo 32 della l. 394/1991 è il seguente:

"32. Aree contigue.

 1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

 2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

 3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

 4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

 5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.".

Note all’articolo 9

- Il testo dell'articolo 2 della l. 394/1991 è il seguente:

"2. Classificazione delle aree naturali protette.

 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

 4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

 5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

 6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

  7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

 9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

 9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).".

- Il testo dell'articolo 23 della l. 394/1991 è il seguente:

"23. Parchi naturali regionali.

 1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i princìpi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.".

Nota all’articolo 15

- Il testo dell'articolo 13 della l. 349/1986 è il seguente:

"13. 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.".

Nota all’articolo 18

- Il testo dell'articolo 24 della l. 394/1991 è il seguente:

"24. Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale.

 1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.

 2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

 3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.".

Nota all’articolo 20

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 7/2005 è il seguente:

"Art. 28. (Diritto di accesso)

 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 2. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere utilizzati strumenti informatici che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

 3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

 4. I criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, nonchè i casi di esclusione del medesimo, sono disciplinati con regolamento regionale, in accordo ai principi stabiliti dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della l. 241/1990, come da ultimo modificata dal d.l. 35/2005, convertito dalla l. 80/2005.

 5. Nel caso di acquisizione diretta di informazioni e di documenti da parte dell'interessato, effettuata mediante strumenti informatici, devono essere previste altresì le misure organizzative, le norme tecniche e le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale.

 6. Il rilascio di copie di documenti amministrativi richiesti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici, per motivi di ufficio, è esente dal rimborso del costo di riproduzione.

 7. Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai rispettivi sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso le reti informatiche.

 8. I provvedimenti di diniego, differimento, limitazione all'accesso nei casi e nei limiti stabiliti da apposito regolamento, sono adottati con atto scritto e motivato del dirigente o del direttore regionale responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8.

 9. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti presentata all'ufficio regionale, questa si intende respinta.".

Note all’articolo 21

- Il testo dell'articolo 37 della l.r. 32/1982 è il seguente:

" Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)

 [1] L'organizzazione e le modalita' di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

 [2] Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.".

- Il testo dell'articolo 57 del codice di procedura penale è il seguente:

"57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.".

- Il testo dell'articolo 4 bis del r.d. 635/1940 è il seguente:

4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:

a) essere maggiorenni;

b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;

c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

d) avere il godimento dei diritti civili e politici.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza.

All'atto dell'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, l'interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse».

L'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale

Nota all’articolo 22

- Il capo V (Enti, agenzie e società regionali) della l.r. 7/2001 comprende gli articoli da 45 a 50.

Nota all’articolo 26

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 è il seguente:

"Art. 14. (Potere sostitutivo)

 1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.".

Nota all’articolo 27

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 57/1979 è il seguente:

" Art. 8. (Effetti dei piani naturalistici)

 [1] I piani naturalistici di cui al precedente articolo 7 sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

[ 2] I piani naturalistici sono obbligatori per le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e costituiscono parte integrante dei piani generali delle aree interessate, previsti dalle singole leggi istitutive.

 [3] Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva. Con legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici.

Nota all’articolo 29

- Il testo dell'articolo 5 del d.lgs. 286/1999 è il seguente:

"5. La valutazione del personale con incarico dirigenziale.

 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

 2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai princìpi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

 3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

 4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.

 5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.".

Nota all’articolo 33

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 36/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 (Ripopolamento e/o reintroduzioni)

 1. Nelle aree istituite a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata sono vietati i ripopolamenti e/o le reintroduzioni, sia nelle acque pubbliche, sia nelle acque private, fatta eccezione per quelli previsti al comma due.

 2. I ripopolamenti e/o le reintroduzioni di cui all'articolo 3, comma 2, sub B), sono autorizzati […]con deliberazione dell'Ente di gestione delle aree protette, sulla base di studio ecologico complessivo delle acque interessate predisposto, su incarico dell'Ente medesimo, da esperti a livello universitario o da Istituti pubblici specializzati, tendo conto degli studi di settore effettuati per l'elaborazione della Carta ittica regionale.

 3. Lo studio ecologico di cui al comma due deve comunque garantire che l'intervento e' compatibile biologicamente e che non si utilizzano specie non autoctone per le quali e' sempre vietato procedere a ripopolamenti.

 4. Non sono soggetti alle procedure di cui al comma due i ripopolamenti e/o le reintroduzioni riguardanti gli allevamenti ittici e gli specchi d'acqua destinati alla pesca sportiva.

 5. L'obbligo di eseguire opere ittiogeniche, previsto dal R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799, per i titolari dei diritti esclusivi di pesca, risulta assolto anche qualora, a seguito dello studio di cui al comma due, non vengano autorizzati ripopolamenti e/o reintroduzioni.".

Note all’articolo 34

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

“Articolo 87 (ex articolo 92)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.”.

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

Articolo 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”.

Nota all’articolo 35

- Il testo dell'articolo 43 della l. 449/1987 è il seguente:

"43. Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.

 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

 3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400< (186).

 4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

 6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base «ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base «accordi ed organismi internazionali» (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari».

 7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del «comparto Ministeri», ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.".

Nota all’articolo 36

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 36/1989, è il seguente:

"Art. 10. (Danni alle colture agrarie ed ai pascoli)

 1. I danni causati alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dall'azione della fauna selvatica nelle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono risarciti a favore degli agricoltori e degli aventi titolo dalla Provincia territorialmente interessata.

 2. Il proprietario o il conduttore, ai fini del risarcimento di cui al comma precedente, e' tenuto a segnalare tempestivamente, entro 10 giorni, i danni al Presidente della Provincia in funzione di una corretta verifica e quantificazione del danno: i danni non tempestivamente segnalati entro detto termine non sono risarcibili.

 3. La Provincia provvede ad effettuare l'accertamento dei danni di cui al presente articolo entro 15 giorni dalla segnalazione di cui al comma precedente. Trascorsi i 15 giorni l'interessato puo' provvedere, previa comunicazione alla Provincia competente, ad affidare l'incarico dell'accertamento ad un perito di parte iscritto all'Albo dei consulenti tecnici che dovra' produrre perizia asseverata.

 4. I danni riconosciuti risarcibili a seguito di istruttoria della Provincia devono essere liquidati dalla Provincia stessa entro 180 giorni dalla data dell'accertamento: trascorso tale termine sono dovuti gli interessi legali di cui risponde direttamente la Provincia con il proprio bilancio. A seguito delle verifiche istruttorie possono essere erogati dalla Provincia anticipi sui danni riconosciuti liquidabili nella misura massima del 50%.

 5. Ai fini risarcitori di cui al presente articolo la Regione interviene con stanziamenti a favore delle Province con i fondi di cui ad apposito capitolo da istituirsi ed avente la denominazione "Stanziamenti per risarcimenti derivanti da danni alle produzioni agricole ed ai pascoli provocati dalla fauna selvatica all'interno delle Aree protette a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43":  la ripartizione dei fondi avviene, in base alle richieste delle Province interessate e sulla base dei danni accertati nell'anno precedente mediante deliberazione della Giunta Regionale. Gli stanziamenti di cui al presente comma non possono ricomprendere gli eventuali interessi legali di cui al precedente comma 4.

 6. Le procedure previste dal presente articolo sostituiscono quelle di cui all'art. 60 della legge regionale 17 ottobre 1979 n. 60, e successive modificazioni limitatamente agii indennizzi ed ai risarcimenti previsti per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata.".

Note all’articolo 39

- Il testo dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, è il seguente:

"Articolo 3

 1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

 2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

 3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.".

- Il testo dell’articolo dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997, è il seguente:

"3. Zone speciali di conservazione.

 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».

 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.

 3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare.

 4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.".

- Il testo dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, del 21 maggio 1992, è il seguente:

"Articolo 4

 1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

 a) delle specie minacciate di sparizione;

 b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

 c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

 d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

 2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

 3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

 4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.".

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 70/1996, è il seguente:

"Art. 8. Istituzione di zone di protezione da parte della Regione

 1. La Giunta regionale, in attuazione dell' articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'INFS, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed al miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad esse limitrofi; provvede altresi' al ripristino dei biotopi distrutti a causa dell'attivita' antropica. Tali attivita' riguardano in particolare le specie di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 79/409/CEE, come sostituito dalle direttive n. 85/411/CEE, n. 1/244/CEE e n. 92/43/CEE.".

Note all’articolo 40

- Il testo dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, è il seguente:

"Articolo 6

 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.".

- Per il  testo dell’articolo dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, del 21 maggio 1992, si veda la nota all'articolo 39.

Note all’articolo 41

- Il testo dell'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

"4. Misure di conservazione.

 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.

 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

 2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.

 3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione.".

- Il testo dell'articolo 6 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

"6. Zone di protezione speciale.

 1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.".

- Il testo dell'articolo 15 del d. lgs. 228/2001è il seguente:

"15. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.".

Nota all’articolo 42

- Per il testo dell’articolo 14 della l.r. 34/1998 si veda la nota all'articolo 26.

Note all’articolo 43

- Il testo dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

"5. Valutazione di incidenza.

 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

 4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

 5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

 6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

 7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

 8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

 10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.".

- Il testo dell'articolo 6 del d. lgs. 152/2006 è il seguente:

"6. Oggetto della disciplina.

 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

 a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

 b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

 3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

 3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

 4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

 a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

 b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

 c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

 c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati

 5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:

 a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;

 b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 7. La valutazione è inoltre necessaria per:

 a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

 b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;

 c) i progetti elencati nell'allegato IV;

qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

 8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

 9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

 10. L'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

 a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

 b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

 c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico.".

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 40/1998 è il seguente:

"Art. 4. (Progetti sottoposti alla procedura di VIA)

 1. Sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette.

 2. Sono sottoposti alla fase di valutazione, secondo le modalità di cui all'articolo 12:

 a) i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati A1 e A2;

 b) i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

 3. Le soglie dimensionali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 sono ridotte del cinquanta per cento nel caso di progetti di opere e di interventi ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette.

 4. Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3.

 5. Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi.

 6. Sono esclusi dalla procedura di VIA:

 a) i progetti di opere e interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette,qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato C o contenute nei piani e nei programmi di cui all'articolo 20, comma 5, e secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4;

 b) gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile);

 c) gli interventi previsti dal Piano dell'Autorità di Bacino del Po, così come articolato nei piani stralcio redatti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) da ultimo modificata dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ai fini della difesa dal rischio idrogeologico.".

Nota all’articolo 44

- Per il testo dell’articolo 5 del d.p.r. 357/1997 si veda la nota all'articolo 44.

Note all’articolo 47

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 70/1996 è il seguente:

"Art. 5. Piano faunistico-venatorio regionale

 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e' soggetto a pianificazione faunistica e venatoria finalizzata, nel rispetto delle peculiarita' biogeografiche, al piu' generale obiettivo di mantenimento della biodiversita' ed in particolare alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro e con l'ambiente ed al conseguimento della densita' ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

 2. Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell' articolo 10 della legge 157/1992, realizza il coordinamento dei piani provinciali ed e' predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per i quali l'INFS garantisce la omogeneita' e la congruenza.

 3. Il piano faunistico-venatorio regionale e' approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e puo' essere aggiornato.".

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 70/1996 è il seguente:

"Art. 6. Piani faunistico-venatori provinciali

 1. Le Province, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 10 della legge 157/1992, piani faunistico-venatori, di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.

 2. I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.

 3. In caso d'inerzia delle Province negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione, sentito l'INFS.

 4. Le Province predispongono altresi', a norma dell' articolo 10, comma 7, della legge 157/1992 e dell'articolo 4 della presente legge, piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e piani di cattura e/o reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, sentiti, per quanto attiene le specie oggetto di attivita' venatoria, gli A.T.C. e i C.A.

 5. I piani faunistico-venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti per le previsioni del piano faunistico-venatorio regionale.

 6. I piani faunistico-venatori provinciali divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.

 7. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia e' tenuta a recepire le stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso il piano e' approvato dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalita' di cui al comma 6.

 8. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.".

- Per il testo dell’articolo dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997 si veda la nota all'articolo 40.

Note all’articolo 48

- Il testo dell'articolo 8 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

"8. Tutela delle specie faunistiche.

 1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

 a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

 b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

 c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

 d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

 2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

 5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.".

- Il testo dell'articolo 9 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

"9. Tutela delle specie vegetali.

 1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:

 a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

 b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.".

- Il testo dell'articolo 10 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

"10. Prelievi.

 1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

 2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare:

 a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;

 b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;

 c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;

 d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;

 e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;

 f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

 g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;

 h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

 3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:

 a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

 b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).".

- Il testo dell'articolo 11 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

"11. Deroghe.

 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:

 a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

 b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

 c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

 d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

 e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

 2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

 a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

 b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:

 a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

 b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;

 c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;

 d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;

 e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.".

- Il testo dell'articolo 12 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

"12. Introduzioni e reintroduzioni.

 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

 3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Nota all’articolo 49

- Per il testo dell'articolo 37 della l.r. 32/1982 si veda la nota all'articolo 21.

Nota all’articolo 51

- Il testo dell'articolo 13 del d.p.r. 357/1997 è il seguente:

"13. Informazione.

 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.

 2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.

Nota all’articolo 55

- Il testo dell'articolo 38 della l.r. 32/1982 è il seguente:

" Art. 38 (Sanzioni amministrative)

 1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

 a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

 b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

 c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

 - 1. non risulti regolarmente immatricolato;

 - 2. sia privo di targa;

 - 3. sia privo di assicurazione;

 - 4. sia privo di libretto di circolazione;

 - 6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;

 d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli organizzatori;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

 f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;

 g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

 h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27, di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;

 i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;

 l) per la violazione dei disposti di cui all' articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

 m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;

 n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.

 2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.

 3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

 3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree protette, salvo che il fatto commesso nelle predette aree sia punito con una sanzione più elevata.".

Note all’articolo 63

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 36/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4.(Abbattimenti selettivi)

1. Gli abbattimenti selettivi di cui alla presente legge, relativi alle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, sono effettuati con le seguenti procedure:

a) l'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata, propone alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, un piano di abbattimento selettivo specificando a quale tipologia di intervento di cui al precedente art. 3, comma 1, sub A, il piano medesimo si riferisce: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati e deve essere corredata dal parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina […];

b) la Giunta Regionale, ricevuta la deliberazione di cui alla precedente lettera a), dopo che la stessa e' divenuta esecutiva, provvede, con propria deliberazione da assumersi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, ad approvare il piano di abbattimento selettivo ovvero a respingerlo con provvedimento motivato;

2. Il piano di abbattimento selettivo proposto dall'Ente di gestione del Parco naturale della Riserva naturale o dell'Area attrezzata, deve comunque contenere i seguenti elementi:

a) le valutazioni tecniche ed ambientali riferite all'Area protetta che giustificano la scelta della tipologia di intervento;

b) l'individuazione dei territori sui quali e' consentito l'abbattimento selettivo: tale individuazione dovra' tenere conto delle situazioni ambientali e della localizzazione delle aree protette;

c) l'individuazione delle specie sulle quali si intende intervenire ed il numero complessivo di capi per ciascuna specie per la quale si richiede l'abbattimento;

d) i mezzi e gli strumenti selettivi che si intendono utilizzare al fine di conseguire il risultato tecnico prefissato;

e) il periodo dell'anno, i giorni consentiti, le ore della giornata, le condizioni ambientali ed atmosferiche nei quali e' ammesso l'intervento e le limitazioni connesse alle condizioni fisiche delle specie oggetto di abbattimento. In quanto non costituenti attivita' venatoria, i parametri di cui alla presente lettera possono differire da quelli stabiliti nelle vigenti leggi in materia di disciplina della caccia;

f) i costi di intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.

3. Gli abbattimenti di cui ai precedenti commi possono essere effettuati con i mezzi e con le armi piu' idonee consentite, armi che sono considerate mezzi selettivi, e possono essere altresi' effettuati su qualsiasi specie, fatte salve le specie particolarmente protette con esclusione degli ungulati, per le quali sono ammessi soltanto gli abbattimenti di cui all'art. 3, comma 1, del tipo A1.

4. Gli abbattimenti possono essere eseguiti dai seguenti soggetti purche' in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi:

a) personale di vigilanza delle Aree protette avente la qualifica di guardiaparco o di tecnico dell'Area di vigilanza, autorizzato ad eseguire gli interventi a seguito di verifica attitudinale da parte della Direzione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata;

b) personale di vigilanza delle Amministrazioni Provinciali sulle quali incide il Parco naturale, la Riserva naturale o l'Area attrezzata, autorizzato ad eseguire gli interventi a seguito di verifica attitudinale da parte della Direzione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata.

c) da persone all'uopo autorizzate con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione, dando priorita' ai residenti nei Comuni dell'area naturale protetta. Tali soggetti intervengono sotto il diretto controllo dell'Ente e possono effettuare gli abbattimenti soltanto in presenza del personale di vigilanza delle Aree protette o di personale di vigilanza delle Amministrazioni Provinciali interessate.

5. La carne degli animali abbattuti, qualora si tratti di specie commestibili, e' posta in vendita, previo accertamento veterinario ove previsto dalla vigente legislazione, alle condizioni di mercato possibili: il trofeo, ove esistente, e' conservato a scopi scientifici od espositivi a cura dell'Ente di gestione, che puo' devolverlo anche a Musei o Istituzioni scientifiche o didattiche che ne abbiano fatta richiesta, ovvero, secondariamente, puo' essere posto in vendita. L'Ente di gestione puo' altresi' trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti.

6. La Giunta Regionale provvede ad autorizzare gli abbattimenti selettivi nelle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale e Area attrezzata qualora gli Enti di gestione non provvedano a fronte della necessita' di intervenire per il raggiungimento e la conservazione dell'equilibrio faunistico-ambientale: per la predisposizione e l'attuazione dei piani di abbattimento selettivo di cui al presente comma la Giunta Regionale provvede secondo le procedure di cui ai commi precedenti.

7. Gli abbattimenti di cui al presente articolo relativi alle aree ancora non istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata, ma soltanto inserite nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali con la medesima classificazione, e pertanto prive di Ente di gestione sono direttamente autorizzati dalla Giunta Regionale, sulla base di appositi piani redatti nelle forme e nei modi stabiliti dai precedenti commi 1, 2 e 3, e potranno essere eseguiti anche mediante convenzioni che ne prevedano l'effettuazione da parte di soggetti che dovranno assicurare l'esecuzione di interventi e di opere di miglioramento ambientale e di manutenzione dell'Area. Gli interventi di cui al presente comma debbono essere effettuati alla presenza di almeno due agenti di polizia giudiziaria di cui uno indicato dall'Amministrazione Regionale.

8. Gli abbattimenti di cui al comma precedente, fatti salvi gli interventi e le opere di miglioramento ambientale e di manutenzione dell'Area che saranno imposte, sono gratuiti.

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 36/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5. (Catture)

1. Le catture di cui al precedente art. 3, comma 1, di tipo B1 e B, nelle Aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate, sono eseguite con le seguenti procedure:

a) l'Ente gestore dell'Area protetta propone alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, un piano di catture dei tipi sopra richiamati: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati e deve essere corredata dal parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina […];

b) la Giunta Regionale, ricevuta la deliberazione di cui alla precedente lettera a), dopo che la stessa e' divenuta esecutiva, provvede, con propria deliberazione da assumersi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, ad approvare il piano di cattura ovvero a respingerlo con provvedimento motivato.

2. Il piano di cattura proposto dall'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata deve comunque contenere i seguenti elementi:

a) le valutazioni tecniche ed ambientali riferite all'area protetta che giustificano la scelta della tipologia di intervento;

b) l'individuazione delle aree sulle quali si intende effettuare la cattura;

c) l'individuazione delle specie da catturare ed il relativo numero di capi;

d) i mezzi, gli strumenti ed il personale che sono utilizzati per la cattura;

e) l'individuazione delle aree nelle quali si intende effettuare il ripopolamento con indicazione delle motivazioni tecniche atte a comprovare la compatibilita' ambientale dell'intervento;

f) i costi di intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.

3. Le catture di cui ai precedenti commi sono effettuate a cura dell'Ente gestore dell'Area protetta.

4. I capi catturati a scopo di ripopolamento possono essere ceduti soltanto a fronte del pagamento delle spese sostenute relative all'intervento effettuato.

5. Le catture e le utilizzazioni a scopo scientifico, di cui al precedente art. 3, comma 1, sub B3, sono regolate secondo le medesime procedure stabilite dall'art. 25 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, e successive modificazioni.

6. Le catture di cui al comma 1 del presente articolo possono essere seguite da abbattimento dell'animale catturato soltanto se contestualmente e' operante un piano di abbattimento di cui al precedente art. 4 relativo alla specie catturata. E inoltre consentito l'abbattimento dopo cattura nei casi di forza maggiore e di pericolo ed in caso di animali malati o defedati per i quali l'intervento di abbattimento deve comunque essere preceduto da esame veterinario.

7. Nelle aree non ancora istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata, ma soltanto inserite nel Piano regionale dei Parchi e delle Risorse naturali, le catture possono essere autorizzate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione sulla base di appositi piani e secondo le procedure di cui al presente articolo: l'effettuazione delle catture e' affidata alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.”.

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 36/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6. (Reintroduzioni)

1. Le reintroduzioni di cui al precedente art. 3, comma 1, sub C, sono consentite su deliberazione dell'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata, a seguito di studio faunistico complessivo dell'area, redatto da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati, previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina […] e previa autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale.

2. Lo studio di cui al precedente comma deve comunque garantire che l'intervento consiste in una reintroduzione, documentabile storicamente e compatibile biologicamente, e che non si tratta di semplice introduzione di specie animali non autoctone che e' sempre vietata.”.

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 36/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7.(Prelievi)

1. I prelievi di cui al precedente art. 3, comma 2, sub A, nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate, sono eseguiti con le seguenti procedure:

a) l'Ente gestore dell'area protetta propone alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, un piano di prelievo del tipo sopra richiamato: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati, tenendo conto degli studi di settore effettuati per l'elaborazione della Carta ittica regionale[…];

b) la Giunta Regionale, ricevuta la deliberazione di cui alla precedente lettera a), dopo che la stessa e' divenuta esecutiva, provvede, con propria deliberazione da assumersi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, ad approvare il piano di prelievo ovvero a respingerlo con provvedimento motivato.

2. Il piano di prelievo proposto dall'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata deve comunque contenere i seguenti elementi:

a) le valutazioni tecniche ed ambientali che giustificano la scelta della tipologia di intervento;

b) l'individuazione dei corsi e/o degli specchi d'acqua sui quali si intende effettuare il prelievo;

c) l'individuazione delle specie da prelevare;

d) i mezzi, gli strumenti ed il personale che sono utilizzati per i prelievi;

e) l'individuazione dei corsi e/o degli specchi d'acqua che si intendono ripopolare, nel caso di prelievi a scopo di ripopolamento;

f) i costi di intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.

3. I prelievi di cui ai precedenti commi sono effettuati a cura dell'Ente gestore dell'Area protetta.

4. I capi prelevati a scopo di ripopolamento possono essere ceduti soltanto a fronte del pagamento delle spese sostenute relative all'intervento effettuato, spese che non potranno comunque essere inferiori al prezzo di mercato.

5. I prelievi a scopo scientifico, di cui al precedente art. 3, comma 2, sub A sono regolati secondo le medesime procedure stabilite dall'art. 17 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, e successive modificazioni.

6. Nelle Aree non ancora istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata, ma soltanto inserite nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali, i prelievi di cui al primo comma possono essere autorizzati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione e secondo le procedure di cui al presente articolo: gli interventi di prelievo sono affidati alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.”.

- Per il testo dell’articolo 8 della l.r. 36/1989, come modificato dalla presente legge, si veda la nota all’articolo 33.

Note all’articolo 64

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

 1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita' regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

 a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

 b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

 c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

 d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

 3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

 4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30. (Norma finale)

 1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

 2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

 3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)

citate nella legge.

DB10101 (Ambiente Pianificazione e gestione delle aree naturali protette titolo I spese correnti)

DB10102 (Ambiente pianificazione e gestione delle aree naturali protette titolo I spese correnti).