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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

Codice DB1009
D.D. 8 Maggio 2009, n. 178


Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto comunale ubicato in Via Busca, nel Comune di Villafalletto (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- L'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto ubicato in via Busca, nel Comune di Villafalletto (CN), é definita come risulta nell'elaborato "Comune di Villafalletto - Fasce rispetto pozzo acquedotto comunale - scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- La definizione dell'area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 40 l/s.
- Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia, agli atti con la documentazione trasmessa. A tale scopo, i titolari d'uso delle particelle interessate dovranno inviare apposita comunicazione alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici.
- Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa;
- provvedere alla verifica degli scarichi delle acque reflue urbane e delle eventuali attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- provvedere ad allacciare alla rete fognaria comunale, nel più breve tempo possibile e con un manufatto strutturato con i migliori criteri di sicurezza disponibili, i fabbricati localizzati all'interno dell'area di salvaguardia non ancora collettati alla pubblica fognatura;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima.
- A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Villafalletto affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Il Dirigente
Orazio Ruffino
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