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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 26

Codice DB1504
D.D. 30 Aprile 2009, n. 198


Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali. Modalita' di concessione dei contributi regionali ripartiti dalla DGR n. 29 - 11221 del 14.04.2009 sul capitolo 147240 del bilancio 2009.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di stabilire, che dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 23.04.2009, gli Enti individuati dal comma 1 dell'art. 32 della LR 34/08, hanno 60 giorni a disposizione per presentare i progetti alle Province e che il termine scade il 21.06.2009, considerato però che è festivo la scadenza è prorogata al 22 giugno compreso.
Di stabilire le seguenti modalità di concessione dei contributi regionali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'esercizio 2009:
1) - le Province ai sensi di legge, approvano i progetti di cantieri di lavoro di cui all'art. 32 comma 1 della LR 34/08 ed ammettono al relativo contributo finanziario di cui all'art. 32 comma 8 della legge, entro il termine massimo di 40 giorni successivi la data di scadenza della domanda da parte degli Enti utilizzatori;
2) - gli Enti, ai fini dell'efficacia del procedimento di attuazione della legge in oggetto, avviano le attività dei cantieri entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di autorizzazione all'apertura inviata dalla Provincia. Qualora la tipologia del progetto di cantiere, preveda un'attività esterna e le condizioni ambientali ed atmosferiche siano tali da non consentire l'avviamento dei lavori, è possibile, previa comunicazione alla Provincia, iniziare l'attività dopo tale data, per poter permettere la rendicontazione in tempi contenuti, la proroga delle attività è consentita solo per i cantieri di durata da 40 a 130 giornate. Il rendiconto delle attività e spese sostenute, deve essere presentato alle Province entro 60 giorni dalla chiusura del cantiere;
3) - le Province inviano all'Amministrazione Regionale, utilizzando i modelli predisposti, l'elenco contenente le domande dei progetti di cantiere autorizzati ed il relativo atto di autorizzazione, entro 15 giorni dalla loro approvazione e l'Amministrazione Regionale provvederà alla liquidazione dell'anticipo delle somme dovute, allo scopo di armonizzare i termini successivi del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento dei progetti;
4) - le Province, ai fini dell'efficacia del procedimento, adottano entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto dell'attività di cantiere autorizzata svolta dagli Enti, l'atto di approvazione dei rendiconti stessi e lo trasmettono, mediante i citati modelli, entro i successivi 15 giorni alla Regione. Il predetto rendiconto è costituito da: - atto della Provincia di approvazione del rendiconto - la relazione sull'attività svolta contenente indicazioni circa la conformità sostanziale alla normativa regionale, alle direttive applicative ed alle deliberazioni di autorizzazione - il modello riepilogativo contenente i dati finanziari relativi al cantiere - sostituto di atto notorio relativo alle spese sostenute;
5) - gli Enti devono prevedere la durata minima e massima dei progetti di cantiere da 2 a 6 mesi, stabilendo convenzionalmente che dette durate debbano essere rispettivamente, minimo di 40 giornate lavorative e massimo di 130 con il cofinanziamento regionale, e fissano l'orario di lavoro per 5 giorni alla settimana, consentendo la partecipazione ad eventuali selezioni presso il Centro per l'Impiego e prendere atto di eventuali proposte lavorative, ed ove possibile, consentono l'utilizzo delle mense comunali al personale partecipante ai cantieri di lavoro. Vista la situazione di crisi del periodo, sono anche finanziabili fino ad un massimo di 260 giornate lavorative, i cantieri di lavoro con durata settimanale fino ad un massimo di 25 ore;
6) - quando il contributo di cui all'art. 32, comma 7, della LR 34/08, non fosse sufficiente a coprire almeno il 50% delle giornate lavorative, gli Enti, possono prevedere di sostenere il rimanente costo a loro totale carico o con il cofinanziamento provinciale;
7) - le Province, in caso di rinuncia o di revoca dell'autorizzazione agli Enti, possono ammettere a contributo negli stessi limiti finanziari, in sostituzione, altro Ente titolato ai sensi di legge, la cui domanda non sia stata accolta esclusivamente per mancanza di fondi, compresi i progetti autorizzati in autofinanziamento;
8) - nel caso di infortunio sul lavoro, gli Enti integrano le prestazioni corrisposte dall'I.N.A.I.L.. L'integrazione, i cui oneri finanziari sono ripartiti tra gli Enti promotori e la Regione, ai sensi del comma 10, art. 32 della LR 34/08, è estesa alle giornate festive comprese nel periodo di effettiva apertura del cantiere cui l'infortunato è assegnato e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità giornaliera, con le percentuali indicate nell'apposito modello infortuni;
9) - gli Enti utilizzano in cantieri di lavoro i disoccupati come definiti dalle norme vigenti, debitamente informati dell'iniziativa e l'avvio alle attività del cantiere stesso possono avvenire in base ad una selezione che tenga prioritariamente conto della loro residenza, nel rispetto del principio della vicinanza, presso uno o più Comuni sede di cantiere, ed i criteri di selezione devono essere precisati nella richiesta di autorizzazione del progetto, adottato dagli Enti interessati, e risultare da eventuali accordi stipulati tra gli Enti promotori, le OO.SS. ed i Centri per l'Impiego tenendo conto delle attuali norme in materia di realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
10) - gli Enti, in caso di eventuali modifiche riguardanti la durata, il numero degli addetti, il numero delle giornate lavorative con esclusione di ogni altro tipo di modifica, dei progetti approvati dalle Province ai sensi dell'art. 32 della legge 34/08, fermo restando i requisiti di autorizzabilità stabiliti dalla legge stessa, comunicano tali modifiche alla Provincia. La comunicazione, è altresì inviata alla Provincia nel caso in cui il numero degli addetti sia eventualmente aumentato ad integrazione delle attività lavorative ed i maggiori costi per l'indennità, delle eventuali azioni di formazione ed orientamento degli stessi, e per la sicurezza, possono essere finanziate con contributi regionali, qualora a fine programmazione risultassero delle economie di spesa, delle somme stanziate a favore delle Province;
11) - la Direzione Regionale competente, relativamente ai progetti di cantiere approvati ed autorizzati dalle Province ed acquisiti agli atti, può attuare nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, con Determinazione Dirigenziale, la compensazione tra le somme impegnate a favore delle Province, nel caso in cui tali somme risultino eccedenti o insufficienti rispetto all'assegnazione, a causa del numero di domande presentate dagli Enti attuatori, per la realizzazione dei cantieri di cui all'art. 32 comma 1 della LR 34/08;
12) - qualora si rendesse necessario, le Province possono compensare le somme assegnate per l'indennità ai lavoratori, formazione ed orientamento e sicurezza nei cantieri di lavoro;
13) - gli Enti, nel caso di attività formative, che sono parificate all'attività lavorativa di cantiere, adottano per la loro realizzazione le norme previste dalla LR 63/95 ed in particolare dall'art. 11 comma 1, lettere a), b), c);
14) - la Regione, per favorire le azioni formative integrate da azioni di filtro e accoglienza (2 ore a soggetto al costo di euro 20,66 orarie), azioni di consulenza (corsi di abilità sociali, rimotivazione, azioni di consiglierato di gruppo, fino a 45 ore al costo di euro 51,65 orarie), ulteriori azioni di consulenza (azioni di consiglierato individualizzato 10 ore per soggetto per un costo di 20,66) che facilitino il reinserimento occupazionale dei disoccupati, tenendo conto che detti costi sono solo riferiti alle spese del personale docente, come peraltro specificato nelle schede di progetto in uso; per le spese relative alla sicurezza, concorre finanziariamente alle spese poste in essere, nella misura del 100% del loro costo nei limiti degli stanziamenti complessivi stabiliti per ciascuna Provincia, secondo le quote ripartite indicate nell'allegato alla DGR quadro;
15) - gli Enti possono utilizzare soggetti disoccupati nei progetti di cantieri di lavoro, a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio del successivo, tranne i soggetti individuati dal comma 5 dell'art. 32, della LR 34/08;
16) - gli Enti locali non possono utilizzare nell'attività di cantiere i disoccupati che hanno lavorato per oltre il 70% della sua durata in un cantiere nell'esercizio precedente, fatto salvo quanto indicato dal comma 5, art. 32 della LR 34/08;
17) - le Province, nel ripartire tra gli Enti autorizzati le somme stanziate per la sicurezza, devono dare priorità ai costi per l'eventuale adeguamento del piano per la sicurezza per i cantieristi, alla formazione ai lavoratori per la sicurezza ed alle attrezzature utilizzate nel cantiere per la sicurezza dei lavoratori. I costi che superano le somme assegnate sono a carico dell'Ente utilizzatore;
18) - qualora si verificassero casi di ricovero ospedaliero, come previsto dal comma 10, art. 32 della LR 34/08, l'indennità giornaliera è corrisposta dopo il terzo giorno dal ricovero, è inoltre possibile l'eventualità di compensare le 3 giornate non lavorate con l'effettuazione di un minor numero di giorni di sospensione tecnica del cantiere quando prevista e comunque previo accordi con l'Ente utilizzatore;
19) - gli Enti, che intendono inserire nei cantieri di lavoro soggetti disabili disoccupati, utilizzando risorse del fondo regionale disabili come previsto dalla delibera quadro regionale, devono concordare con le Province le modalità di inserimento e di utilizzo e l'indennità spettante, sarà quella che risulta più favorevole, tra quanto disposto dalla delibera di indirizzo programmatico alle Province piemontesi relativo alle risorse del Fondo Regionale disabili, e la delibera quadro dei cantieri di lavoro;
20) - le Province, devono utilizzare i residui economici degli esercizi precedenti, già incassati e non spesi, a scomputo del contributo assegnato per l'esercizio 2009, qualora l'assegnazione corrente non fosse sufficiente a soddisfare le richieste presentate, i residui saranno utilizzati ad integrazione.
La Regione, anche in accordo con le Province, può effettuare verifiche e controlli presso gli Enti utilizzatori, ai fini di accertare la conformità del progetto autorizzato con il reale utilizzo dei soggetti inseriti ed il rispetto delle normative vigenti in materia del lavoro ed alla sicurezza.
La presente determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.
Il Dirigente
Concetto Maugeri