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Bollettino Ufficiale n. 26 del 2 / 07 / 2009

D.G.R. 15 Giugno 2009, n. 16-11595


Servizio di trasporto pubblico ferroviario. Agevolazioni tariffarie, ai sensi della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1.

A relazione dell'Assessore Borioli:
Atteso che il comma 3, dell'art. 12 della Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 prevede che gli Enti locali possano individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità con oneri a carico dei propri bilanci.
Considerato che il comma 4, dell'art. 12 della Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 prevede che la Regione provveda, per le proprie finalità, a quanto previsto nel sopra richiamato comma 3 mediante apposita deliberazione della Giunta Regionale ove vengono definiti: criteri, modalità e risorse.
Viste le DD.G.R. n. 58-8267 del 14.10.1986, n. 38-2800 del 28.4.1987, n. 107-12324 del 14.9.1992 e n. 1-1824 del 21.12.2000 con le quali sono state definite le categorie degli aventi diritto dalle agevolazioni tariffarie.
Atteso che con le DD.G.R. n. 46-4280 del 20.10.2001 e n. 11-4381 del 12.11.2001 la validità delle stesse tessere è stata estesa, con firma di appositi Protocolli con Trenitalia S.p.A. e Satti (attualmente Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.), anche ai servizi ferroviari attribuiti alla Regione Piemonte.
Considerato che le risorse sino ad oggi disponibili per la copertura finanziaria delle agevolazioni tariffarie sui servizi su "gomma" ammontano ad € 3.098.741,00 mentre gli importi sui servizi su "ferro" spettanti a Trenitalia S.p.A. ed al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., ammontano rispettivamente ad € 1.814.977,10 ed a € 143.018,83.
Rilevato che con l'art. 54 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale ha ritenuto di ridurre dal 71% al 67 % la percentuale di invalidità atta a conseguire la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale a favore degli invalidi e portatori di handicap.
Considerato che a fronte dell'estensione della gratuità di viaggio per le categorie di disabili con percentuale compresa tra il 67% e il 71%, l'incremento della contribuzione per compensare i minori introiti sui servizi su "gomma" ammonta ad € 1.000.000= ripartiti fra i vari soggetti interessati.
Alla luce di quanto sopra espresso, sulla base del riparto storico assegnato a Trenitalia S.p.A. ed al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. per l'esercizio dei servizi su "ferro", vengono aggiunte le seguenti risorse aggiuntive individuate in maniera proporzionale all'incremento avuto servizi su "gomma":
- € 585.714,36 a favore di Trenitalia S.p.A.;
- € 46.153,85 a favore del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A..
Queste risorse aggiuntive trovano la loro copertura sul Bilancio regionale per € 585.714,36 sul Capitolo 112718/2008 e per € 46.153,85 sul Capitolo 170534/2009.
Rilevato che in attuazione a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la Regione Piemonte, con legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, ha introdotto una nuova normativa in materia di Trasporto Pubblico Locale.
Considerato che la stessa norma regionale, all'art. 8, prevede che la Regione promuova, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana (AMM) tra la Regione Piemonte e gli Enti locali interessati.
Considerato che con le DD.G.R. n. 101-6933 del 5 agosto 2002 e n. 1-8692 del 17 marzo 2003 sono stati approvati gli schemi di Statuto e Convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino per la costituzione del Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 1/2000.
Atteso che l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana è stata formalmente costituita in data 9 maggio 2003 con la sottoscrizione dello Statuto e della Convenzione e che con la stessa deliberazione n. 101-6933 del 5 agosto 2002 la Regione Piemonte ha anche individuato i servizi ferroviari direttamente attribuibili all'Agenzia: quelli aventi origine e destinazione all'interno del territorio della Provincia di Torino più Modane; rientrano quindi tutti i servizi ferroviari gestiti da GTT S.p.A. e i servizi gestiti da Trenitalia S.p.A. rispondenti al criterio summenzionato.
Il Settore regionale Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica è autorizzato ad assegnare l'importo di € 46.153,85 (servizi ferroviari G.T.T.) all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana competente in materia.
Per quanto sopra;
vista la Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
visto l'articolo 54 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (legge finanziaria 2007);
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di assegnare, per le motivazioni in premessa riportate, a copertura dei minori introiti derivanti a Trenitalia S.p.A. ed al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., dall'estensione della gratuità di viaggio a favore di invalidi e portatori di handicap con grado di invalidità non inferiore al 67% o equiparato (art. 54 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - legge finanziaria 2007), le seguenti risorse aggiuntive a quelle storicamente percepite:
- € 585.714,36 a favore di Trenitalia S.p.A.;
- € 46.153,85 a favore del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A..
Queste risorse aggiuntive trovano la loro copertura sul Bilancio regionale per € 585.714,36 sul Capitolo 112718/2008 e per € 46.153,85 sul Capitolo 170534/2009.
Il Settore regionale Servizi di Trasporto Pubblico della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica è autorizzato, per le motivazioni in premessa riportate, ad assegnare l'importo di € 46.153,85 (servizi ferroviari G.T.T.) all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana competente in materia.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)