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Bollettino Ufficiale n. 26 del 2 / 07 / 2009

D.G.R. 29 Giugno 2009, n. 21-11669


Art.3 Legge 401 del 29.12.2000. Approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in Medicina Generale di cui al D.Lvo 368/99 - anni 2009/2012.

A relazione dell'Assessore Artesio:
In data 14.10.2003 sulla GU 239 è stato pubblicato il D.Lvo 277 del 8.7.2003, che recepisce la direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.5.2001 e che modifica la materia prevista dal Decreto Legislativo 368/1999 inerenti la Formazione specifica in Medicina Generale.
Nello specifico, l'art. 21 del D.Lvo 368/1999 recita "per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale ....omississ....".
Tutti i laureati in Medicina e chirurgia, che si sono laureati successivamente al 31.12.1994, che scelgono la professione del Medico di Famiglia devono acquisire l'idoneità all'esercizio mediante la frequenza di un percorso formativo definito a livello Ministeriale e pianificato dalle Regioni e/o Province autonome presso strutture accreditate (Aziende Sanitarie, Ambulatori Ospedalieri e Studi di Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSR).
Occorre precisare, per completezza, che il D.Lvo 368/99, che modificava la normativa prevista dal D.Lvo 256/91, contemplava l'omogeneità del percorso formativo svolto in un biennio per tutti i tirocinanti. Il D.Lvo 277/03 prevede, invece, che la formazione venga svolta in un triennio. Il programma formativo nel suo complesso si articola, ai sensi dell'art. 26, in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, con la frequenza di un totale complessivo di 4800 ore, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica.
Il Corso di formazione specifica in Medicina Generale è quindi stato istituito in attuazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che prevede, anche per l'esercizio della Medicina Generale una formazione specialistica post laurea.
La Legge n. 401 del 29/12/00 "Norme sull'organizzazione del personale sanitario" all'art. 3 dispone che "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi".
Gli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province autonome in sede di Commissione Salute e i Presidenti delle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, nonostante le varie perplessità, hanno approvato nell'anno 2007 il primo testo dell'avviso in questione e contemporaneamente l'emanazione dello stesso.
Le Regioni convengono che l'avviso pubblico per il soprannumero viene emanato dalle Regioni che ne hanno esigenza e che il richiamo all'ACN della medicina generale sia da considerarsi quale riferimento per l'individuazione completa delle attività nel campo della medicina generale e dell'area delle cure primarie.
Si evidenzia il fatto che l'art. 3 della legge 401/00 ammette in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/1991 ed abilitati all'esercizio professionale e non pone alcuna regolamentazione sui criteri, le modalità e i numeri da ammettere. L'avviso prevede per ciascun corso regionale un contingente numerico di candidati da ammettere non superiore al 10% dei posti messi a concorso per il corso di formazione in medicina generale di cui al Dlvo 368/99. A tale fine è prevista la formazione di una graduatoria per titoli con riferimento anche ai criteri previsti nell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale per l'inserimento nelle graduatorie regionali di settore.
Occorre inoltre precisare che con DGR 10-10773 del 16.2.2009, pubblicato sul BURP n. 8 del 26.2.2009 e pubblicato per estratto sulla GURI n. 25 del 31.5.2009, la Regione Piemonte ai sensi della normativa vigente ha approvato il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2009/2012 per n. 40 posti. Il corso in argomento ai sensi della normativa vigente deve iniziare entro il mese di novembre 2009.
Ritenuto di emanare nell'anno 2009 l'avviso pubblico di cui sopra per l'ammissione in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2009/2012 ai sensi della Legge 401 del 29.12.2000;
ritenuto che il contingente da ammettere in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2009/2012 è di 4 (quattro) unità pari al 10% dei posti messi a concorso nel bando sopra citato, si specifica che qualora il 10% sia un numero con decimali, si arrotonda per eccesso (decisione presa in sede di coordinamento interregionale);
preso atto che la scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione in soprannumero è di 30 giorni e decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
di approvare, viste le argomentazioni specificate in premessa, l'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2009/2012 ai sensi dell'art. 3 della Legge 401 del 29.12.2000, così come si evince dall'allegato A) del presente atto di cui ne fa parte integrante;
di stabilire il contingente numerico da ammettere in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2009/2012 in 4 (quattro) unità, secondo le precisazioni citate in premessa, specificando che qualora il 10% sia un numero con decimali, si arrotonda per eccesso, così come si è deciso in sede di Coordinamento interregionale;
di prendere atto che possono presentare domanda all'avviso pubblico in argomento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 401/2000, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991, in possesso di diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e abilitati alla professione,
di disporre che gli ammessi in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2009/2012 siano desunti dalla graduatoria stilata in base art. 4 dell'avviso pubblico approvato con il presente atto, e che debbano frequentare il corso triennale così come verrà pianificato e regolamentato dall'Amministrazione Regionale ai sensi della D.G.R. n. 10-10773 del 16.2.2009;
di prendere atto che il corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2009/2012, al quale saranno ammessi i medici vincitori dell'avviso pubblico in argomento, inizierà entro il mese di novembre 2009;
di prendere atto che i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio prevista dal DL.vo 368/99 e possono svolgere attività libero-professionale se compatibile con gli obblighi formativi;
di demandare al Dirigente del Settore Politiche delle risorse umane dipendenti e convenzionati con il SSR della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte la realizzazione delle procedure in argomento, la pianificazione delle attività formative così come previste dal Decreto Legislativo 368/1999, la definizione di tutto quanto previsto dai "Principi Generali Per La Formazione Specifica In Medicina Generale" e l'assegnazione dei medici in soprannumero alle sedi formative che verranno identificate per il regolare svolgimento del corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2009/2012.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato



Allegato 1