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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 25

Codice DB1605
D.D. 22 Aprile 2009, n. 92


R.D. 1443/1927 e s.m.i. Istanza della Soc.GeoMinCo Pty Ltd, rappresentata dal legale rappresentante dott. Marcello De Angelis, relativa al Conferimento del Permesso di Ricerca denominato "OLEGGIO", in territorio dei Comuni di Bellinzago Novarese, Cameri e Oleggio, in provincia di Novara per oro e associati. Codice P25N.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. Per le motivazioni espresse in premessa alla Società GeoMinCo Pty Ltd con sede in Perth, St. Georges Terrace, P.O. Box Z5407, WA, 6831, Australia, legalmente rappresentata in Italia dal dott. Marcello De Angelis. (omissis), è conferito il Permesso di Ricerca denominato "OLEGGIO" per minerali di oro e associati sito in territorio dei Comuni di Bellinzago Novarese, Cameri e Oleggio, provincia di Novara, per anni due a decorrere dalla data della presente determinazione.
2. L'area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 2539 (duemilacinquecentotrentanove) ed è delimitata con linea rossa continua sul piano topografico - costituito da 3 tavole separate - alla scala 1:10.000, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante.
3. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto esecutivo presentato.
4. Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto inoltre a:
a. corrispondere il diritto annuo anticipato pari a 10079,83 € (diecimilasettantanove/83), pari a 3,97 € (tre/97) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area del Permesso di Ricerca, che sarà introitato sul capitolo 32125 del bilancio 2009 (accertamento n. 92/2009) mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Permesso di Ricerca OLEGGIO, Comuni Bellinzago Novarese, Cameri e Oleggio della provincia di Novara". In alternativa mediante bonifico bancario (per l'estero) intestato alla Tesoreria Regione Piemonte sul conto IBAN IT/94/V/02008/01044/000040777516, Codice BIC UNICRIT B1GC2, specificando Unicredit Banca Agenzia n. 682, via Garibaldi 2, 10122 Torino Italia. L'importo del canone per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
b. informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;
c. fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
d. attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;
e. rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di 14,62 € (quattordici/62), ai sensi del D.M. dell'Economia e Finanze del 24/05/2005;
f. provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della L. n. 221/1990 citata nelle premesse.
5. Nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare dovrà avviare una nuova fase di verifica di V.I.A.
6. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D lgs. 624/1996 concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante.
7. Il titolare prima di iniziare i rilievi geofisici strumentali dovrà informare le Amministrazioni Comunali interessate e le proprietà private interessate.
8. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di ricerca, il titolare del Permesso potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.
9. Alla scadenza del Permesso di Ricerca il titolare, qualora ritenga di chiedere una ulteriore proroga, dovrà richiedere l'avvio della fase di verifica della compatibilità ambientale per i lavori che non siano già autorizzati antecedentemente.
Il Permesso di Ricerca è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
La presente Determinazione verrà inviata ai soggetti interessati dal procedimento.
Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto