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Bollettino Ufficiale n. 25 del 25 / 06 / 2009

D.G.R. 22 Giugno 2009, n. 5-11621


DDGR n. 37 - 10799 del 16/02/2009 e n. 3 - 11052 del 23/03/2009 inerenti Criteri e modalita' di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi. Modifica dell'art. 4, comma 3.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell'Assessore Bairati:
Premesso che:
Con DGR n. 37-10799 del 16/02/2009, in attuazione del Programma pluriennale di intervento 2006/2010 - Asse 6 - mis. ANT 2, e del Programma operativo (P.O.R.) 2007/2013 finanziato dal FESR - Asse 1 - attivitā 1.4 sono stati istituiti:
- presso Artigiancassa spa, quale sezione separata del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64, il "Fondo regionale di riassicurazione per l'artigianato piemontese", dedicato agli interventi a favore delle imprese artigiane, alimentato con una quota del 25% delle risorse disponibili, stabilendo che i rapporti tra Regione ed Artigiancassa sono regolati dalle convenzioni in essere per la gestione del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64;
- presso Finpiemonte spa il "Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi", dedicato agli interventi a favore delle PMI non artigiane, alimentato con una quota del 75% delle risorse disponibili, stabilendo che i rapporti tra Regione e Finpiemonte spa sono regolati da apposita Convenzione;
con la stessa DGR sono stati approvati i criteri e le modalitā di gestione dei citati Fondi di riassicurazione e quantificate le risorse necessarie, pari a 40.000.000,00 di Euro, disponibili a valere sul P.O.R. 2007/2013 finanziato dal FESR;
con DGR n. 3 - 11052 del 23/3/2009 č stato rettificato un errore materiale all'art. 8, comma 2, dei suddetti criteri e modalitā;
i citati criteri e modalitā prevedono, all'art. 4, comma 3 che l'utilizzo di ciascuno dei due Fondi "a fronte della concessione di garanzie automatiche č ammesso fino ad un cap di rischio pari all'8% delle riassicurazioni emesse."
A seguito di approfondimenti nella fase di attivazione dei Fondi č stata rilevata l'opportunitā, per una migliore operativitā dello strumento riassicurativo, di fissare, su ognuno dei due Fondi, il citato cap di rischio con riferimento alle riassicurazioni emesse per ciascun Confidi;
si rende pertanto necessario modificare il citato articolo 4, comma 3 in tal senso;
la Giunta regionale,
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
il comma 3 dell'articolo 4 di cui all'allegato A alla DGR n. 37-10799 del 16/02/2009, come modificato dalla DGR n. 3 - 11052 del 23/3/2009, recante "Criteri e modalitā di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi" č sostituito dal seguente:
"3. L'utilizzo del Fondo a fronte della concessione di garanzie automatiche č ammesso fino ad un cap di rischio pari all'8% delle riassicurazioni emesse per ciascun Confidi".
La presente deliberazione sarā pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)