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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 24

Codice DB1402
D.D. 16 Aprile 2009, n. 753


Decreto 30 giugno 2004-Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell'Art. 40 del D. Lgs 152/1999. Art. 114, D.Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione dell'invaso di Malciaussia nel comune di Usseglio (TO), di proprieta' dell'ENEL S.p.A. ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 9.11.2004, n. 12/R cosi' come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n. 1/R.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Si approva il progetto di gestione dell'invaso di Malciaussia, che l'ENEL ha presentato con nota Ns. prot. N. 88812/14.14 del 23/12/2008, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.
Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:
1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore Regionale Pianificazione difesa suolo -Dighe della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. occorrerà inserire elaborati grafici inerenti la batimetria eseguita con alcune sezioni da cui si individui il materiale che si è depositato rispetto all'entrata in esercizio dell'opera o rispetto all'ultimo sfangamento meccanico avvenuto nel 1999 e la relazione in merito alla configurazione degli organi di scarico completa di elaborati grafici;
3. la previsione di non eseguire alcuna indagine sulle acque esitate nel corso degli "interventi sistematici" di fluitazione, eseguiti in coda agli eventi di piena, non è pienamente condivisibile, in quanto si ritiene che, nel corso di tali operazioni, debba essere effettuata a valle dell'invaso almeno la verifica della concentrazione dei solidi in sospensione nel corso d'acqua, al fine di tenerne sotto controllo la torbidità. Qualora si evidenzi che i livelli rilevati siano superiori a quelli indicati dallo stesso proponente nella tabella "limiti massimi di concentrazione di solidi in sospensione da non superare nelle acque rilasciate", dovranno essere attuate anche per gli interventi "sistematici" le azioni di mitigazione previste per gli interventi cosiddetti "specifici" (rilascio di acqua dagli scarichi di superficie a fine operazione, modulazione della velocità di apertura degli scarichi di fondo, etc.), fatte salve la prioritarie esigenze di compatibilità idraulica e quelle relative alla pubblica incolumità;
4. il punto di monitoraggio previsto sul Torrente Stura di Viù, a 5,5 Km. dalla diga, è situato a valle della confluenza di numerosi suoi tributari fra cui il Rio Pala e il Rio Lunella; pertanto tale punto risulta scarsamente rappresentativo degli effetti indotti sul Torrente dalla fonte di impatto rappresentata dallo scarico di fondo della diga; si ritene quindi che il punto di monitoraggio nel quale eseguire tutte le indagini previste nel progetto debba essere riposizionato a monte degli abitati di Balma e Margone o che, in alternativa, sia affiancato da un altro punto a monte della confluenza dei citati rii; ai fini dell'approvazione del presente progetto di gestione si richiede inoltre che l'indice I.B.E. venga rilevato sulla base di almeno quattro campionamenti stagionali consecutivi;
5. si richiede che le mitigazioni solo ipotizzate per gli "interventi specifici" di fluitazione e spurgo a tutela del Torrente Stura, così come quelle a tutela dell'ittiofauna, vengano effettivamente programmate e poste in essere, in caso di attivazione di detti interventi;
6. si segnala infine che nella tabella relativa ai "limiti massimi di concentrazione di solidi in sospensione da non superare nelle acque rilasciate" è presente un errore nell'indicazione del valore massimo assoluto (>40g/l). Tale valore deve essere corretto con "< 40g/l".
7. Durante il periodo di validità del Progetto di gestione, il proponente dovrà effettuare una caratterizzazione almeno qualitativa delle popolazioni ittiche presenti nel corso d'acqua a monte e a valle del bacino di Malciaussia e nel bacino medesimo, indicando anche il rapporto giovani/adulti in modo da poter valutare la dinamica delle popolazioni. Dovranno essere inoltre rilevate qualità e consistenza delle immissioni di ittiofauna effettuate nel bacino e nel torrente a monte e a valle dello sbarramento.
8. I risultati di tale caratterizzazione sono elementi necessari e funzionali all'individuazione di eventuali ulteriori misure di mitigazione da applicare nei confronti dell'ittiofauna presente sia nel bacino che a valle, oltre che al rinnovo del Progetto di gestione della diga e dovranno essere sottoposti alle Direzioni regionali Agricoltura e Ambiente, nonché alla Provincia per una valutazione di merito.
9. Al termine delle operazioni di esercizio degli scarichi e di fluitazione dovranno essere effettuare alcune cacciate di acqua pulita direttamente attraverso gli organi di manovra superficiali del bacino per mitigare l'effetto del quantitativo di sedimenti trascinati a valle dalle manovre eseguite, producendo una forma di lavaggio dell'alveo di valle per accelerare il ripristino delle condizioni iniziali.
10. Quale misura di mitigazione, si richiede di evitare, per quanto possibile, lo svolgimento delle operazioni di apertura degli scarichi della diga e di fluitazione, soprattutto nel caso degli interventi nel periodo di morbida, nel periodo riproduttivo dell'ittiofauna presente a valle dell'invaso, che per i salmonidi coincide con il periodo tardo autunnale - invernale. Per evitare interferenze negative con le operazioni di ripopolamento ittico effettuate dalla Provincia, il gestore dell'impianto dovrà prendere contatto con la Provincia di Torino per definire il calendario degli interventi di manutenzione in programma.
11. Prima dell'esecuzione delle attività di fluitazione della tipologia "intervento specifico" e di svuotamento dell'invaso e rimozione meccanica dei sedimenti, dovrà essere dato avviso preventivo alla Provincia di Torino, in modo da consentire l'effettuazione delle operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente.
12. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia stessa e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del gestore del bacino. Tutti gli interventi di incremento e di ripopolamento della fauna ittica dovranno essere concordati e preventivamente autorizzati dalla Provincia di Torino.
13. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art.5 del decreto 30 giugno 2004.
14. Gli interventi specifici per il controllo dell'interrimento (operazioni di fluitazione in periodi di morbida o rimozione meccanica dei sedimenti) richiederanno preventivamente la presentazione di un aggiornamento del progetto di gestione e, contestualmente, una valutazione delle operazioni previste su altri invasi ricadenti sullo stesso corso d'acqua o bacino afferente.
15. Nell'eventualità che, anche a seguito di particolari eventi di piena che interessano il bacino idrografico, si presentasse la necessità di rimuovere il materiale ghiaioso-sabbioso non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, sia per lo stoccaggio del materiale in un'area non interessata da eventi di piena del torrente Sola e/o affluenti, sia per l'eventuale utilizzo del materiale secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002. Inoltre qualsiasi intervento nell'alveo del torrente è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino;
16. Qualora il progetto di gestione comporti interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione alle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazioni di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata) oppure agli interventi di estrazione di materiali solidi dal demanio fluviale e lacuale (operazioni di cui alla categoria n. 13 dell'allegato B1 alla L.R. 40/1998 per le quali è autorità competente in materia di VIA la Regione), è necessario l'espletamento delle relative fasi procedimentali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione è presupposto necessario per l'effettuazione dei lavori.
17. Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità quinquennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.
18. Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.
19. La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.
Il Dirigente
Lorenzo Masoero