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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 24

Codice DB1406
D.D. 6 Aprile 2009, n. 662


R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 10/09 per lavori di "Sistemazione del versante in frana, con galleria paramassi, alla progressiva Km. 36+550 della Direttissima delle Valli di Lanzo S.P. n. 1, in loc. Ca' di Spagna, in Pessinetto (To). Interferenze con il torrente Stura". Domanda della Provincia di Torino, Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilita' III.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, la Provincia di Torino -Servizio Viabilità III- all'esecuzione degli interventi di cui in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale dell'alveo del torr. Stura nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, degli urti ad opera del trasporto solido e flottante, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere realizzato come previsto, comunque ad una quota inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, ovvero essere adeguatamente ancorate alla roccia in posto;
3. l' opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell'esistente sponda, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente-di progetto;
4. per la Tavola Integrativa n. 06 si prescrive, in corrispondenza delle sezioni trasversali 7 ed 8, l'elevazione del piano stradale e delle connesse opere di sostegno di minimi m 0,50 per la sezione 7 e di minimi m 0,10 per la sezione 8, al fine di garantire il franco minimo di legge tra il livello idrometrico di massima piena e l'intradosso dello sbalzo in c.a. del marciapiede; conseguentemente le livellette stradali del profilo longitudinale di cui alla Tavola 05, dovranno essere adeguate;
5. risultando l'opera posta sfavorevolmente rispetto alla direzione della corrente (zona di battuta e di confluenza) la tipologia, altezza e resistenza del "parapetto", anche in funzione di possibili urti e intrusioni di acqua e materiale flottato all'interno della galleria, dovranno essere opportunamente valutati;
6. le operazioni in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica;
10. è a carico della richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi L. 494/1996 e s.m.i, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto la richiedente dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici relative agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
11. i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 36 dalla data della presente, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
12. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
13. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi (compreso il canale derivatore), da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
16. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
17. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente
Andrea Tealdi