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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Codice DB0710
D.D. 22 Aprile 2009, n. 458


Comune di CRAVEGGIA (VCO). Mut. temp. di dest.ne d'uso con conc.ne amm.va max anni 30, eventualmente rinnovabile, a favore di terzi, previa conciliazione per occupazione pregressa, di porzione di mq. 150 circa, piu' eventuale maggior superficie, del terreno comunale gravato da u.c. distinto al N.C.T. Fg. 11 mapp. 188, per realizz.ne rampa/strada comunale e ponticello, per accesso a fondi privati. Autorizzazione.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare il Comune di CRAVEGGIA (VCO) a:
- mutare la destinazione d'uso di porzione di circa mq.150 più eventuale maggior superficie, nei limiti dello stretto necessario, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 11 mapp. 188, per darla in concessione amministrativa, con contestuale conciliazione formale, per l'occupazione pregressa non autorizzata, per un massimo di anni 30 (trenta), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, a favore del Signor Buffa Luciano, per consentire la realizzazione di una rampa/strada comunale con ponticello, che dovrà rimanere di proprietà Comunale e consentire l'accesso, oltre che alle proprietà dell' istante, anche ai fondi circostanti per la coltivazione degli stessi, fatta salva la regolamentazione ritenuta necessaria ed eventuali diverse disposizioni di legge;
- sospendere temporaneamente l'esercizio del diritto da parte della collettività locale sulle aree di cantiere per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere in questione;
- che il comune di CRAVEGGIA (VCO) dovrà inviare all' ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell' atto di concessione, con contestuale conciliazione formale, per l'occupazione pregressa non autorizzata, che verrà stipulato con il privato istante relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione. Lo stesso Comune dovrà specificare nell'atto di concessione o, se necessario, con apposita dichiarazione, dopo la fine dei lavori, l'esatta superficie occupata, approvando quanto effettivamente realizzando;
- che il concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di avere conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni Regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal comune, dovrà essere revocata;
di dare atto che:
- il privato non dovrà versare i canoni di concessione, né l'indennizzo per l'occupazione pregressa non autorizzata, visto che l'intervento risulta di limitata estensione e che le spese che lo stesso dovrà sostenere per la realizzazione e futura manutenzione delle medesime opere, compensa ampiamente i mancati frutti inerenti il mancato uso civico originario e gli eventuali canoni diversamente ritraibili, così come meglio specificato in premessa, pertanto la realizzazione della rampa/strada comunale con ponticello in parola, è a cura e spese del privato signor Buffa Liciano, così come la futura manutenzione ed il mantenimento in buono stato di percorribilità in sicurezza delle opere , per tutta la durata della concessione, compresi eventuali futuri rinnovi;
- le aree di cantiere dovranno essere ripristinate a cura del privato istante dal punto di vista ambientale al termine della realizzazione delle opere, così come le esistenti piste agro-silvo-pastorali, se danneggiate dal passaggio dei mezzi di cantiere. Parimenti a cura dello stesso privato dovranno essere ripristinate le aree eventualmente danneggiate nel corso dei futuri interventi di manutenzione;
- la porzione di terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/ 06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11 -1800 del 19.12.2005 e con LL.RR. n. 9 e n. 22 del 2007, inoltre al termine o al decadere della concessione,salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituite al Comune con quanto ivi realizzato a titolo gratuito, in buono stato di manutenzione e fruibilità;
- l'anzidetta manutenzione dovrà comunque essere fornita, per tutta la durata della concessione, compresi eventuali futuri rinnovi, in misura sufficiente a garantire la fruibilità dell'opera in sicurezza agli aventi diritto. In difetto il Comune dovrà provvedere in via sussidiaria ad eventuali carenze, addebitando poi i costi al privato in parola;
Tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle amministrative, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato istante.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente
Marco Piletta
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