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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Codice DB0710
D.D. 16 Aprile 2009, n. 430


Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, di porzioni di complessivi mq. 3.020 di terreni comunali di uso civico distinti al N.C.T. Fg. 2 mapp. 28parte - 117 parte, con concessione amministrativa per anni 10 a favore della Soc. "PONTEVECCHIO S.r.l. ", per prelievo e utilizzo acqua dalla fontana, "Martina". Autorizzazione.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di autorizzare il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 3.020 dei terreni comunali di uso civico distinti al N.C.T. Fg. 2 mapp. 28parte - 117 parte, per darle in concessione amministrativa alla Soc. "PONTEVECCHIO S.r.l. " per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire il prelievo e l'utilizzo dell'acqua proveniente dalla fontana denominata " Martina " e la salvaguardia della stessa, sospendendo l'uso civico originario sull'area, con particolare riguardo al pascolo;
- che il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell' atto di concessione, che verrà stipulato con la Società Concessionaria relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;
di dare atto che:
- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04, al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R n. 11-1800 del 19.12.2005, con la L.R. n. 9/07 e con la L.R. n. 22/07, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, oltre alla rimozione delle opere ivi realizzate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell'area al termine dei lavori di realizzazione delle opere stesse e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;
- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto stimato ed approvato con la precitata D.C.C. n° 69/2007 nonché ritenuto accettabile dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa (canone annuo omnicomprensivo di € 10.000.00, da rivalutarsi con l' indice ISTAT ogni anno a far data dalla firma della convenzione " 19.09.2006"). Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali;
- i costi inerenti la realizzazione delle opere per la fruizione e salvaguardia delle fonte e la successiva manutenzione, sono a totale carico del Concessionario (Soc."PONTEVECCHIO S.r.l.");
- il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alle procedure amministrative necessarie e le spese notarili o equipollenti nonché quelle per eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Dirigente
Marco Piletta
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