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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Codice DB1403
D.D. 17 Aprile 2009, n. 774


L.R. 40/1998 - Fase di verifica procedura di VIA inerente a "Lavori di difesa spondale in area a rischio idrogeologico in sponde dx e sx del fiume Sesia - Perizia di variante" in Comune di Ghislarengo (VC) e " Lavori di difesa in dx del fiume Sesia a monte del confine con il Comune di Ghislarengo" in Comune di Lenta (VC), presentato dal Comune di Ghislarengo - Esclusione dei progetti dalla Fase di valutazione.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
* di ritenere che i progetti "Lavori di difesa spondale in area a rischio idrogeologico in sponde destra e sinistra del fiume Sesia - Perizia di variante tecnica e suppletiva" localizzato in Comune di Ghislarengo (VC) e "Lavori di difesa in sponda destra del fiume Sesia a monte del confine con il Comune di Ghislarengo" localizzato in Comune di Lenta (VC), presentati dal Comune di Ghislarengo (VC) possano essere esclusi dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento:
1. L'argine previsto in sponda destra del fiume Sesia, a cavallo tra il Comune di Ghislarengo e il Comune di Lenta, non dovendosi più prevedere la relativa difesa spondale, in quanto appena eseguita dall'AIPO, dovrà essere realizzato, in corrispondenza del manufatto suddetto, esclusivamente in elevazione rispetto alla sua attuale sommità, raccordandosi con il tratto arginale esistente a monte e a valle della difesa spondale stessa.
2. Per quanto riguarda gli interventi di movimentazione da realizzare nell'alveo inciso, in fase di approvazione del progetto definitivo, dovrà essere acquisita la compatibilità idraulica, morfologica ed ambientale.
3. In sede di progetto definitivo dovrà essere predisposta una valutazione previsionale d'impatto acustico ai sensi della L.R. 50/2000 e della D.G.R. 02/02/2004 n. 9-11616, finalizzata all'attuazione, da parte del proponente, di tutti gli accorgimenti idonei a minimizzare l'impatto acustico sui ricettori sensibili.
4. In applicazione dell'art. 11 del DPAE 1° stralcio, l'eventuale provenienza del materiale inerte da utilizzare senza interventi di lavorazione e/o selezione, destinate all'opera pubblica in oggetto, dovrà essere definita nel progetto esecutivo, individuando cave in attività la cui produzione sia compatibile con le caratteristiche richieste. In alternativa, in carenza di cave già attive con disponibilità di materiale idoneo, il progetto esecutivo dovrà individuare i siti delle cave di prestito. Analogamente per altri materiali di cava (blocchi da scogliera o altro), ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 554/1999, il progetto esecutivo dovrà indicare le eventuali cave da utilizzare per la realizzazione dell'opera.
5. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando le specie arboree ed arbustive indicate nella Relazione ambientale. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nell'anno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.
6. Il progetto esecutivo relativo agli interventi ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 30 m dalla più vicina rotaia (tratto di viabilità di cantiere in corrispondenza della prima arcata in sponda destra del ponte ferroviario, movimentazione materiale in alveo) , nonché a quegli interventi che, pur eseguiti a distanza maggiore dei citati 30 m, possano interessare la stabilità dell'infrastruttura F.S., dovrà essere trasmesso, in cinque copie, all'Unità Opere Civili di R.F.I. S.p.A., via Sacchi n. 3 - 10125 Torino, ai fini dell'autorizzazione di cui al D.P.R. n. 753/1980 (artt. 58 e 60).
7. Preso atto che l'unica area di cantiere prevista nell'ambito del presente progetto è ubicata in sponda sinistra ma dovrebbe essere funzionale anche alla sponda destra, qualora il proponente intenda allestire un altro cantiere per i lavori in sponda destra, dovrà predisporre una cartografia con l'ubicazione dell'area ed una descrizione dell'area di cantiere stessa, con indicazione in particolare delle caratteristiche dell'area destinata al rifornimento carburante, allo stoccaggio di eventuali materiali di cantiere e al rifornimento dei mezzi operanti nell'area.
8. Qualora siano presenti delle cisterne di carburante dovranno essere fornite precise indicazioni circa le caratteristiche progettuali, l'ubicazione e le modalità per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali.
9. Il proponente dovrà precisare, qualora sia necessario per la realizzazione delle opere del terreno proveniente dall'esterno area di cantiere, le caratteristiche dello stesso e il rispetto delle condizioni previste all'art. 186 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di escludere tale materiale dalla normativa sui rifiuti.
10. Coerentemente con quanto affermato dal proponente, il periodo di esecuzione dei lavori non dovrà coincidere con il periodo riproduttivo della fauna ittica locale e dovrà pertanto collocarsi nel periodo tra la fine dell'autunno e l'inverno, come indicato nella Relazione Tecnico-ambientale.
11. Nel caso in cui gli interventi coinvolgano la parte di alveo interessata dal deflusso delle acque dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Vercelli e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.
12. Le operazioni di scavo e di deposito del materiale d'alveo dovranno essere condotte in modo da non interferire direttamente con la parte di alveo interessata dal deflusso delle acque. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile i tempi delle operazioni di disalveo e le deviazioni del corso d'acqua. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali pluricursalità, irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti all'intervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario.
13. Il periodo di sospensione dei lavori di movimentazione del materiale d'alveo dovrà coprire l'intera stagione riproduttiva (dalla deposizione delle uova all'involo dei nidiacei) della sterna comune e dovrà quindi estendersi dalla seconda metà di aprile a metà luglio.
14. Poiché gli interventi in progetto interessano il fiume Sesia, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.
15. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.
16. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall'insediamento di vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, tramite la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose o la copertura con teli di juta, in relazione alla durata del periodo di stoccaggio. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.
17. Al fine di minimizzare la dispersione delle polveri il proponente dovrà provvedere ad umidificare tutte le strade, non solo quelle interne al cantiere, ma anche quelle sterrate percorse dai mezzi. Gli automezzi in ingresso e uscita dall'area di cantiere, qualora trasportino materiali polverulenti, dovranno essere opportunamente telonati. Sarebbe inoltre opportuno che l'impianto sia attrezzato con un sistema di pulizia dei pneumatici dei mezzi in uscita dall'area di cantiere.
18. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
19. l progetto definitivo, comprensivo di una specifica Relazione di ottemperanza alle prescrizioni, dovrà essere trasmesso all'ARPA - Dipartimento di Vercelli al fine di consentire la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali contenute nella presente determinazione (ex art. 8 L.R. 40/1998).
20. Dovrà essere comunicato all' ARPA - Dipartimento di Vercelli - SC13 la data di inizio e fine lavori, al fine di permettere i necessari controlli e la verifica di ottemperanza sia dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998, sia delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-13731 del 25/10/2004.
Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.
Il Dirigente
Carlo Pelassa
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