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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Codice DB1804
D.D. 28 Aprile 2009, n. 332


L.r. 7/2006 - Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nella Sezione regionale e con il n. 15/RP, del Comitato Interregionale SCS/CNOS Piemonte e Valle d'Aosta, avente sede in Torino.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare, in conformità ai requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7, della l.r. 7/2006 nonché dagli articoli 2, 3, 4, del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006, l'iscrizione alla Sezione regionale del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Piemonte della seguente associazione, a cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:
Numero
di iscrizione

Denominazione dell'associazione iscritta
Indirizzo e codice fiscale
15/RP
Comitato Interregionale SCS/CNOS Piemonte e Valle d'Aosta
Via Maria Ausiliatrice, 32 - 10152 Torino
(omissis)
L'iscrizione si intende riferita alla sola associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni o rappresentanze territoriali presenti e operanti in Piemonte.
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.
Come disposto dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 7/2006 e dall'art. 8 del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006, l'associazione iscritta alla Sezione regionale del Registro è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti di iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2010, la copia dell'ultimo rendiconto economico approvato e una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale.
Come disposto dall'articolo 6, comma 4, della l.r. 7/2006 e dall'articolo 7 del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro.
Entro i trenta giorni successivi alla data della presente determinazione sarà cura del Dirigente competente inviare alla suindicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8/R del 29 luglio 2002 (Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte).
Il Dirigente
Anna Maria Morello