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Bollettino Ufficiale n. 24 del 18 / 06 / 2009

D.G.R. 15 Giugno 2009, n. 23-11602


Applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 3/8/05 riguardo l'ammissibilita' dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi.

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:
Con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria in materia di discariche di rifiuti.
Successivamente, con il decreto ministeriale 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" sono stati previsti, in coerenza con quanto stabilito dalla decisione 2003/33/CE, i criteri e le procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche.
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 36/2003, è stato finora possibile conferire nelle nuove discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e seconda categoria tipo B, senza procedere alla caratterizzazione dei rifiuti ai sensi del d.m. 3 agosto 2005;
La predetta disposizione transitoria scadrà il 30 giugno 2009, come disposto dall'articolo 5, comma 1, del d.l. 208/2008, convertito con modificazioni dalla legge 13/2009. Conseguentemente, a partire dal 1° luglio 2009 dovranno essere applicati i criteri e le procedure per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica previsti dal d.m. 3 agosto 2005.
Ai fini di un'applicazione omogenea sul territorio regionale di tale norma sono state consultate le Province, gli ATO ed i Consorzi obbligatori di bacino; tali soggetti hanno fatto emergere la necessità di un indirizzo regionale, in particolare riguardante il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi. Si è dunque concordato, anche in vista dell'imminente scadenza del 1/7/2009, di produrre un documento nel quale sia contenuta una procedura condivisa per la verifica dell'ammissibilità dei rifiuti non pericolosi nelle discariche per rifiuti non pericolosi, nonché una scheda uniforme di accettazione dei rifiuti non pericolosi oltre ad un elenco di rifiuti speciali non pericolosi per i quali, ai sensi del comma 4, punto 4, dell'allegato 1 al d.m. 3 agosto 2005, non risulta necessaria la caratterizzazione analitica per il conferimento in discarica.
Tale specifica disposizione prevede infatti, tra i casi in cui non sono ritenute necessarie le caratterizzazioni analitiche, quello che contempla tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare la predetta caratterizzazione o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti sono ammissibili a una determinata categoria di discarica.
L'azione di governance della Regione Piemonte ha prodotto, nell'ambito delle proprie competenze ed in particolare di quella relativa alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, direttive e indirizzi prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 24/2002, il documento "Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi da conferire in discariche per rifiuti non pericolosi dal 1/7/2009 ai sensi del d.m. 3 agosto 2005", concordato con gli enti sopra indicati, i quali ne hanno condiviso impostazione e contenuti. Detto documento comprende due allegati; l'allegato B individua - sulla base della pluriennale esperienza degli enti competenti alla programmazione, all'autorizzazione e al controllo degli impianti di discarica, costituenti il gruppo di lavoro - alcune tipologie di rifiuti non pericolosi per i quali si ritiene non necessario effettuare le caratterizzazioni analitiche, ai sensi del comma 4, punto 4, dell'allegato 1 al d.m. 3 agosto 2005.
Risulta pertanto necessario procedere all'approvazione del documento "Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi da conferire in discariche per rifiuti non pericolosi dal 1/7/2009 ai sensi del d.m. 3 agosto 2005" allo scopo di non innescare, a partire dal 1/7/2009, problematiche interpretative in grado di causare forti contraccolpi operativi al momento del conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi nelle discariche per rifiuti non pericolosi, nonché notevoli disomogeneità a livello territoriale, oltre ad un aumento dei costi a carico delle imprese causati da un incremento delle analisi e valutazioni da effettuare sui singoli carichi di rifiuti speciali non pericolosi in attesa di esser conferiti in discarica, senza che ciò comporti benefici per l'ambiente;
vista la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;
visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
tutto ciò premesso;
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,
delibera
- di approvare, per le considerazioni riportate in premessa, il documento "Criteri e Procedure per l'ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi dal 1/7/2009 ai sensi del d.m. 3 agosto 2005", comprensivo degli allegati A e B, parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato



Allegato 1